Forum SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione controllata senza patrimonio

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    11/02/2026 22:28

    liquidazione controllata senza patrimonio

    il richiedente per l'accesso alla procedura per incapienza , non titolare di beni e o redditi, ha a disposizione circa 3000 euro -aiuto dal coniuge- che vorrebbe mettere a disposzione della procedura per saldare il creditore, unico nella procedura, mi chiedo se possa essere questo il caso di una procedura controllata senza patrimonio?con la rihciesta al giudice del pagamento rataela di questa somma per il creditore , sottolineo che questa somma era sta piu volte offerta in passato al creditore.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      17/02/2026 08:06

      RE: liquidazione controllata senza patrimonio

      Il tema della finanza esterna nella liquidazione controllata è assai discusso.
      Il comma 3 dell'art. 268 (nel test riscritto dal d.lgs 136/2025) prevede che si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie".
      Il dubbio che ci si pone è se tale attivo possa essere ottenuto anche per il tramite di una finanza esterna.
      Sul punto le opinioni divergono.
      A favore della tesi negativa si osserva che: non sia possibile che il debitore quantifichi l'attivo; i tempi della procedura non sono nella disponibilità del debitore, poiché la liquidazione controllata altro non è se non la liquidazione giudiziale del debitore "minore"; si avrebbe che il debitore immeritevole che non può accedere alla esdebitazione dell'incapiente, potrebbe aggirare il requisito della meritevolezza accedendo alla liquidazione controllata.
      A sostegno di questa possibilità si argomenta invece: che la dichiarazione di versare somme potrebbe essere qualificata come cessione di un credito futuro e dunque come attivo da acquisire; che il termine di tre anni decorso il quale si verifica l'esdebitazione è posto nell'interesse della parte e, come tale da lui disponibile (ad esempio mediante l'impegno a versamenti periodici ultratriennali); che attraverso questa finanza si può superare l'ostacolo all'apertura della procedura in caso di mancanza di attivo distribuibile con la sola acquisizione di reddito nei tre anni, il che è utile quando il debitore non possa accedere al l'esdebitazione dell'incapiente.
      Nel senso della ammissibilità di una procedura di liquidazione controllata il cui attivo sia costituito solo da finanza esterna si è espresso, recentemente, Trib. Arezzo, 23 dicembre 2025, secondo il quale "È ammissibile l'apertura della liquidazione controllata anche quando l'attivo da distribuire ai creditori sia costituito esclusivamente da finanza esterna, purché l'impegno del terzo assuma natura giuridicamente vincolante, sia serio, certo nei tempi e nei modi di adempimento e provenga da soggetto solvibile, così da integrare un attivo distribuibile ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, anche mediante l'eventuale esercizio di azioni giudiziarie. L'accesso alla liquidazione controllata con finanza esterna non elude il requisito della meritevolezza, poiché il relativo vaglio è comunque previsto in sede di esdebitazione, con verifica differita della correttezza del debitore nella formazione dell'indebitamento".
      Questa tesi si rafforza ancor più se si condivide quanto statuito dal Tribunale di Larino con provvedimento del 2 dicembre 2025, secondo il quale "All'esito delle modifiche apportate all'art. 269 CCII dall'art. 41 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, quando la richiesta di apertura della liquidazione controllata è presentata dal debitore, il Tribunale deve verificare, in sede di accertamento delle condizioni di ammissibilità della domanda, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
      In ogni caso, a prescindere dalla posizione che si intenda assumere rispetto al trattamento della finanza esterna, ci sembra che nel caso di specie la somma messa a disposizione sia davvero troppo esigua per poter pensare ad una sua ammissibilità.
      • Silvia Pecora Polese

        Salerno
        17/02/2026 16:54

        RE: RE: liquidazione controllata senza patrimonio

        Vi ringrazio per la vostra risposta
        Nel caso in esame, il criterio della meritevolezza è ampiamente soddisfatto. le precedenti prese di posizione per cercare di transare con il creditore -agli atti- hanno creato realmente la disponibilità di questa somma da parte del debitore, che potrebbe essere vincolata anche su deposito intestato al richiedente, quindi non più finanza con flusso dall'esterno. Potrebbe essere questo un caso di liquidazione controllata senza patrimonio?
        Inoltre considerando l'importo finanza esterna vincolata, -donata dal coniuge- potrebbe essere considerato nell'attivo al posto del reddito futuro ( dopo attenta valutazione del richiedente e del nucleo)evitando di basare l'apertura della procedura solo sui redditi attesi?
        Inoltre in caso di finanza esterna potrebbe il terzo- dopo valutazione- impegnarsi al versamento periodico sino alla concorrenza di un importo considerando sempre lo stesso come reddito atteso?
        grazie
        spp