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AMMISSIONE AL PASSIVO IN VIA PRIVILEGIATA EX ART 2751 bis cc di CAPITALE, INTERESSI, RIVALUTAZIONE MONETARIA, SPESE LIQU...

  • Gian Marco Ballarini

    Pescantina (VR)
    04/01/2023 18:17

    AMMISSIONE AL PASSIVO IN VIA PRIVILEGIATA EX ART 2751 bis cc di CAPITALE, INTERESSI, RIVALUTAZIONE MONETARIA, SPESE LIQUIDATE IN DI, SPESE PRECETTO ED ESBORSI.

    Buonasera a tutti e buon anno!
    Nell'ambito di una liquidazione controllata del patrimonio mi trovo a scrivere il presente al fine di chiedere un vostro parere/aiuto in merito all'ammissione al passivo in privilegio ex art. 2751 bis cc ( credito per retribuzioni da lavoro subordinato) di somme non solo attinenti al capitale, ma anche agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria, alle spese legali liquidate in Decreto e alle spese legali per precetto ed esborsi.
    A mio avviso andrebbero ammessi in privilegio unicamente il capitale, gli interessi e la rivalutazione. Tuttavia, le ricerche effettuate mi hanno creato confusione per la discordanza di opinioni.
    Gentilmente, qualcuno potrebbe fare chiarezza?
    Ringrazio anticipatamente per la preziosa disponibilità.
    Cordiali saluti.

    GB

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/01/2023 19:11

      RE: AMMISSIONE AL PASSIVO IN VIA PRIVILEGIATA EX ART 2751 bis cc di CAPITALE, INTERESSI, RIVALUTAZIONE MONETARIA, SPESE LIQUIDATE IN DI, SPESE PRECETTO ED ESBORSI.

      Il privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c. comprende i crediti da lavoro del dipendente nella ampia formulazione normativa. I crediti di lavoro sono crediti di valore e vanno rivalutati d'ufficio, anche in mancanza di richiesta, con decorrenza dalla data di maturazione del credito fino al momento in cui lo stato passivo viene dichiarato esecutivo, in applicazione dell'art. 429, comma 3, c.p.c. per il quale "...Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto...".
      E' stata la Corte costituzionale, con sentenza n. 204 del 12-20 aprile 1989, a disporre che detta norma si applica anche all'accertamento del passivo in sede fallimentare ritenendo che "...la rivalutazione dei crediti di lavoro dipendente costituisca forma di attuazione dell'art. 36 della Costituzione..." e "...Non può dunque in nessun caso ritenersi assolutamente preclusa, in nome della par condicio creditorum, la rivalutazione dei crediti di lavoro nel procedimento fallimentare, tenendo conto fra l'altro che essa opera non tanto come 'remora' posta all'inadempimento da parte dell'imprenditore, quanto come strumento destinato ad assicurare l'effettività della garanzia apprestata dall'art. 36 della Costituzione tramite l'adeguamento del loro ammontare secondo dati criteri. D'altra parte l'assoluta preclusione della rivalutazione dei detti crediti nel fallimento determinerebbe realmente ingiustificata disparità di trattamento dei portatori degli stessi rispetto ai portatori di crediti di lavoro fatti valere in altri procedimenti ..".
      Sempre la citata sentenza della Corte Costituzionale ha affermato che "...E' da ritenere tuttavia che la rivalutazione con riguardo al tempo successivo alla data della dichiarazione di fallimento non possa aver luogo, almeno in sede fallimentare, senza alcun limite ma che essa debba essere disposta, sempre in tale sede, con riguardo al tempo fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo..."
      Essendo i crediti di lavoro privilegiati, trova applicazione, quanto agli interessi, l'art. 2749 c.c., che si calcolano sul capitale annualmente rivalutato. La norma civilistica non era in origine richiamata dall'art. 54 l. fall. , ma anche sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 161 del 2001 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, l. fall., "nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile" e con il d.lgs . 9 gennaio 2006, n. 5, la norma civilistica è stata introdotta nel terzo comma dell'art. 54l. fall. Di conseguenza il privilegio accordato al credito si estende "... anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento (o del fallimento) e per quelli dell'anno precedente". Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita se trattasi di privilegi speciali, nel mentre per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi legali post fallimentare cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. (terzo comma art. 54 l.fall. che modifica sul punto la norma generale di cui all'art. 2749 c.c..
      Le spese legali non godono di privilegio, a meno che non si tratti di spese per giudizi esecutivi o cautelari, nel qual caso esse sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2755 c.c., se trattasi di esecuzione su beni mobili, o di cui all'art. 2770 c.c., se trattasi di esecuzione su bene immobile. Di conseguenza le spese del decreto ingiuntivo vanno collocate in chirografo ed anche le spese del precetto in quanto l'esecuzione inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.) e non con il precetto.
      Zucchetti SG srl