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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata trasferimento del bene immobile aggiudicato: decreto di trasferimento o Atto notarile.
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Laura Oteri
Milano15/04/2026 21:31Liquidazione controllata trasferimento del bene immobile aggiudicato: decreto di trasferimento o Atto notarile.
Buonasera,
mi trovo a gestire una liquidazione controllata nella quale è stato venduto un bene immobile. Nelle precedenti procedure di liquidazione del patrimonio ho sempre proceduto al trasferimento del bene tramite atto notarile, con spese a carico dell'aggiudicatario.
In questa occasione, però, mi sto interrogando se - alla luce della disciplina del CCII - il trasferimento non debba invece essere effettuato tramite decreto di trasferimento del giudice delegato.
L'art. 275 CCII stabilisce che:
"Alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle vendite dettate per la liquidazione giudiziale", e l'art. 216, comma 2, CCII, nel disciplinare la liberazione degli immobili nella liquazione giudiziale, contiene il seguente passaggio:
"Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato (…) anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario".
Perciò mi chiedevo se nella liquidazione controllata il modello corretto adesso sia quello di richiedere al giudice un decreto di trasferimento (come nelle esecuzioni immobiliari), oppure è sempre quello dell'atto notarile.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/04/2026 08:25RE: Liquidazione controllata trasferimento del bene immobile aggiudicato: decreto di trasferimento o Atto notarile.
Procediamo con ordine.
L'art. 272, comma 2 c.c.i.i. dispone che "Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato".
Quanto alle vendite, poiché l'art. 275 comma 2 prescrive che "Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili", il liquidatore deve stabilire, nel programma di liquidazione, se procedere mediante procedure competitive (art. 216 comma 2) o chiedere che le vendite siano "effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili".
Da questo si ricava che per stabilire se il trasferimento deve avvenire per atto notarile o per il tramite del decreto di trasferimento, occorre scrutinare il programma di liquidazione: invero, se la vendita è avvenuta tramite procedura competitiva, il trasferimento del cespite si otterrà tramite atto notarile; se invece si è optato per la vendita mediante applicazione delle regole del codice di procedura civile, si procederà mediante decreto di trasferimento.
In questa cornice, il riferimento alla liberazione dell'immobile non ci sembra utile, posto che l'art. 216 mutua la disciplina dell'art. 560 c.p.c. il quale prevede che il giudice dell'esecuzione (e quindi anche il giudice delegato) possa pronunciare l'ordine di liberazione, che è provvedimento del tutto autonomo rispetto al decreto di trasferimento.-
Sabina Pellizzon
Venezia30/04/2026 17:42RE: RE: Liquidazione controllata trasferimento del bene immobile aggiudicato: decreto di trasferimento o Atto notarile.
Se la vendita è avvenuta tramite procedura competitiva e il trasferimento avviene tramite notaio serve un provvedimento del GD per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie ?
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Zucchetti Software Giuridico srl
01/05/2026 11:52RE: RE: RE: Liquidazione controllata trasferimento del bene immobile aggiudicato: decreto di trasferimento o Atto notarile.
Esattamente. Occorre chiedere al giudice (prima del rogito) l'adozione del decreto di cui all'art. 217 comma 2 ccii, anch'esso applicabile alla liquidazione controllata in forza del rinvio contenuto nell'art. 275 ccii.
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