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Atti del liquidatore a seguito della chiusura di una procedura di liquidazione del patrimonio ex L.3/2012. Spese + esde...

  • Marcello Cosentino

    VENEZIA MESTRE (VE)
    16/09/2026 15:57

    Atti del liquidatore a seguito della chiusura di una procedura di liquidazione del patrimonio ex L.3/2012. Spese + esdebitazione

    Salve,
    per la procedura in oggetto il GD ha autorizzato l'esecuzione del riparto finale per cui, passati quattro anni dal deposito del ricorso e non essendo altro da liquidare, è ormai prossimo il deposito dell'istanza di chiusura della liquidazione ex L.3/2012.

    Allo scopo di accantonare correttamente le relative spese, chiedo la cortesia di riferirmi quali siano gli atti a cui il sottoscritto deve adempiere (ed i relativi costi).
    Dato che tra questi atti ci sarà certamente la notifica del decreto di chiusura al debitore, Le chiedo se detta notifica può essere eseguita via PEC al suo nuovo avvocato che si è costituito nel procedimento.

    In merito all'istanza di esdebitazione, il legale del debitore mi riferisce che, immediatamente dopo la chiusura, questa richiesta dovrò depositarla io insieme alla relazione finale: questo modo di operare Vi risulta corretto?

    Grazie per le Vs risposte.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/09/2026 22:02

      RE: Atti del liquidatore a seguito della chiusura di una procedura di liquidazione del patrimonio ex L.3/2012. Spese + esdebitazione

      Certamente si potrà procedere alla notifica del decreto di chiusura della procedura al difensore costituito, in forza dei principi generali.
      Quanto alla esdebitazione, occorre preliminarmente stabilire se una domanda di esdebitazione presentata a velle di una procedura regolata dalla l. 3/2012 soggiaccia alla disciplina del codice della crisi oppure a quella della medesima legge 3/2012.
      All'interrogativo ha recentemente dato risposta la Corte di cassazione, che con la pronuncia n. 14835 del 03/06/2025 ha affermato che "i debitori assoggettati alla procedura del fallimento, così come regolata dagli artt. 1 ss. l.fall., ovvero alla procedura di liquidazione del patrimonio, così come prevista dagli artt. 14 ter ss. della l. n. 3/2012, possono chiedere il beneficio dell'esdebitazione solo a fronte dei presupposti soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali previste, rispettivamente, dagli artt. 142 ss. l.fall. e dall'art. 14 terdecies della l. n. 3 cit., dovendosi, per contro, escludere che le relative loro domande, semplicemente perché depositate dopo il 15/7/2022, siano assoggettate alle norme dettate dagli artt. 278 ss. CCII oppure dagli artt. 282 ss. C.C.I.I.".
      Vanno dunque seguite le regole della legge 3/2012.
      Detto questo, osserviamo che a norma dell'art. 14-terdecies comma quattro il giudice, su ricorso del debitore, "sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2" dichiara l'esdebitazione. Ora è chiaro che per verificare le condizioni di ammissibilità alla esdebitazione (che nella sostanza si risolvono in un giudizio di meritevolezza), il liquidatore svolge un ruolo fondamentale, ed è questa la ragione per cui il suo apporto conoscitivo è imprescindibile.
      Riteniamo però che la domanda di esdebitazione vada presentata dal debitore (per espressa previsione normativa), e che il liquidatore dovrà relazionare al giudice, se richiesto.