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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
interessi sanzioni e spese di procedura
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Elena Pompeo
Salerno02/10/2026 18:47interessi sanzioni e spese di procedura
Un comune mi chiede l'imu e la tari in privilegio per la sorta capitale e gli interessi nonchè per le sanzioni e le spese di procedura. A mio avviso le sanzioni e le spese di procedura vanno in chirografo. Ho dei dubbi sugli interessi. Vanno in privilegio? grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
03/10/2026 08:20RE: interessi sanzioni e spese di procedura
Per rispondere all'interrogativo va premesso che la collocazione degli interessi sui crediti assistiti dai privilegi è disciplinata dall'art. 2749, comma 2, c.c., a mente del quale il privilegio si estende non solo agli interessi maturati durante l'anno in corso alla data del pignoramento ed a quelli dell'annata successiva a quella in corso (benché nella misura dell'interesse legale, come avviene per il pegno), ma anche quelli dell'annata precedente (art. 2749 c.c.).
Questa norma vale anche nell'ambito della liquidazione giudiziale, a norma dell'art. 154 c.c.i.i. (corrispondente al previgente art. ai sensi dell'art. 54 l.f.).
L'art. 154 comma 1 prevede che "I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo".
Aggiunge il comma 3 che "L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente".
Occorre domandarsi se la medesima regola vale anche nella liquidazione controllata.
La risposta è affermativa, con la precisazione che segue.
A norma dell'art. 268 comma 5, il deposito della domanda "sospende ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile". Come si vede, la norma richiama l'art. 2749 per cui anche nella liquidazione controllata, così come nella liquidazione giudiziale, il privilegio si estende agli interessi, il cui decorso, tuttavia, è sospeso dalla data di deposito della domanda (nella liquidazione controllata) o dalla data di apertura della procedura (nella liquidazione giudiziale).
Inoltre, manca nella liquidazione controllata qualsiasi riferimento all'art. 153, comma 3, nella parte in cui dispone, in deroga alla disciplina generale dell'art. 2749, comma 2, c.c., che il decorso degli interessi sui crediti assistiti da privilegio generale cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito riceve anche solo parziale soddisfazione, sicché nella procedura di liquidazione controllata trova applicazione la regola generale della sospensione del decorso degli interessi fino alla data della vendita.
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