Forum SOVRAINDEBITAMENTO

esclusione dal passivo di credito garantito da terzi

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    12/09/2023 16:10

    esclusione dal passivo di credito garantito da terzi

    Un sovraindebitato ha, tra gli altri debiti, un debito chirografario verso un istituto bancario il quale è garantito da un terzo datore di ipoteca; l'intenzione del sovraindebitato sarebbe quella di accedere alla procedura di liquidazione controllata, escludendo dai propri debiti quest'ultimo descritto, per il quale continuerebbe a adempiere ai pagamenti il terzo garante, sulla base del piano di dilazione inizialmente stabilito.
    Ritenete che questa soluzione possa essere percorribile o che sia necessario un formale accollo del debito da parte del terzo garante? Nel caso debba effettivamente formularsi un accollo, ritenete tale operazione lesiva della par condicio e in qualche modo fraudolenta?
    Si fa presente che nel caso di inclusione del debito, il creditore vedrebbe un incasso solo parziale del proprio credito dalla liquidazione controllata, e procederebbe pertanto a escutere il terzo garante il quale ha patrimonio immobiliare a garanzia di tale credito.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2023 12:54

      RE: esclusione dal passivo di credito garantito da terzi



      Indubbiamente un accollo privativo del debito da parte del terzo sarebbe la soluzione migliore in quanto il sovraindebitato non sarebbe più obbligato al pagamento e potrebbe destinare il suo patrimonio alla soddisfazione degli altri creditori; non riteniamo questa operazione vietata dal momento che l'accollo proviene da terzo datore di ipoteca che ha, quindi già vincolato un suo bene alla soddisfazione del credito in questione.
      Tuttavia, a nostro avviso, se, come crediamo, nel momento della costituzione della garanzia a favore del terzo non è stato prevista la preventiva escussione del debitore, il terzo datore potrebbe semplicemente dichiarare di pagare il debito garantito per non farsi escutere coattivamente e di rinunciare al diritto di regresso ex art. 2871 c.c.. In tal modo, seppur in via meno lineare, si potrebbe pervenire alla stessa conclusione di escludere il debito dal passivo della liquidazione controllata dal momento che il creditore è garantito dal terzo, non ha l'obbligo di rivolgersi primariamente al debitore e il terzo pagherà e non eserciterà il regresso; è come se un terzo mettesse a disposizione della procedura una somma di danaro che può essere utilizzata liberamente senza vincoli di rispetto di graduazione. Ovviamente bisognerà vedere se il Tribunale è disposto a seguire questa linea.
      Zucchetti SG srl
      • Federica Gilliavod

        Aosta (AO)
        26/09/2025 16:07

        RE: RE: esclusione dal passivo di credito garantito da terzi

        Mi potete aggiornare su come si è pronunciato il Tribunale nel caso da voi discusso il 14-9-2023?
        Ho poi necessità di un chiarimento.
        Nel mio caso il mutuo fondiario è stato contratto da entrambi i coniugi come mutuatari e terzo datore di ipoteca è il coniuge non sovraindebitato che paga regolarmente il mutuo.
        La Banca, venuta a conoscenza che il mutuatario non datore di ipoteca è sovraindebitato, potrebbe risolvere il contratto anche se pagato regolarmente dall'altro mutuatario?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/09/2025 18:36

          RE: RE: RE: esclusione dal passivo di credito garantito da terzi

          L'utente che ha posto il quesito discusso il 14.9.2023 non ci ha comunicato l'esito del giudizio, per cui non siamo in grado di soddisfare la sua prima richiesta.
          Ci sembra tuttavia che la fattispecie prospettata in quel caso- che riproduceva la classica ipotesi di un debito chirografario verso una banca garantito da ipoteca- sia completamente diversa dal suo caso in cui il mutuo fondiario è stato contratto sia dal soggetto ora sovraindebitato (diciamo il marito per semplificare l'esposizione) che presumibilmente ha avuto accesso alla liquidazione controllata, sia dal coniuge non sovraindebitato (diciamo la moglie), che ha dato ipoteca a garanzia quindi anche del debito proprio; ossia nel suo caso è sorta, a norma dell'art. 1294 c.c., una obbligazione solidale tra i coniugi verso la banca, essendo stato il mutuo contratto da entrambi e, in più, quello in bonis ha dato ipoteca a garanzia del pagamento evidentemente su un bene di sua proprietà.
          In questa situazione, poiché il creditore banca può rivolgersi per il pagamento a ciascuno dei coobbligati, il fatto che uno di essi, la moglie non assoggettata a procedura da sovraindebitamento e garante con ipoteca su un suo bene, stia regolarmente pagando le rate, esclude, a nostro avviso, che la banca possa chiedere la risoluzione per inadempimento perché questo evento non si è verificato.
          Per lo stesso motivo riteniamo che non ricorra l'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. o l'operatività di una clausola contrattuale che preveda una tale decadenza perché, anche in quest'ultimo caso, la banca deve dimostrare il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., quali la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse. Scopo della norma è quello di consentire al creditore di pretendere immediatamente il pagamento quando diminuiscono, a causa degli eventi accennati, le possibilità del pagamento nel corso del tempo, per cui la crisi o l'insolvenza del sovraindebitato sarebbe rilevante qualora fosse unico debitore, ma trattandosi di una obbligazione solidale adempiuta dalla coobbligata, detta insolvenza non diminuisce le garanzie del credito posto che è la condebitrice in bonis che dispone del bene gravato da ipoteca, col quale garantisce l'adempimento che sta comunque effettuando.
          Zucchetti SG srl