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Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio
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Roberta Gazzinelli
Lierna (LC)09/09/2019 20:09Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio
Buonasera,
come si suddivide il compenso tra professionista svolgente le funzioni di OCC (nominato dal Tribunale) e liquidatore in caso di nomina di soggetti differenti?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/09/2019 18:17RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio
Come abbiamo detto altre volte, ed anche in un recentissimo intervento, il liquidatore ha diritto ad un suo compenso, che è diverso da quello del professionista con funzioni di OCC.
Il compenso di questi ultimi è determinato ai sensi degli artt. 14 e segg. del d.m. n. 202 del 2014, dai quali si deduce che l'unico legittimato a chiedere ed ottenere il compenso è l'OCC, e che esso "comprende l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa". Una parte poi di questo compenso va attribuita al gestore e secondo il vigente regolamento dell'OCC, art. 11, co. 6, "I compensi, come sopra determinati e che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell'Organismo".
Le disposizioni e i criteri dettati dal d.m. n. 202 del 2014 per la determinazione del compenso dell'OCC si applicano in via sostituiva, ossia, come precisa il primo comma dell'art. 14, "in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato", sicchè in presenza di un accordo, è questo che costituisce la fonte del compenso per l'attività svolta. A sua volta l'art. 17 stabilisce che "Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu' organismi, il compenso unico e' determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e' ripartito secondo criteri di proporzionalita'".
Quando nella procedura di liquidazione viene nominato un liquidatore diverso dal precedente gestore della crisi, questi ha diritto ad un proprio compenso a norma dell'art. 18 del citato d.m. del 2014.
Zucchetti SG srl .-
Eleonora Fumagalli
Lecco28/11/2019 15:29RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio
Buongiorno,
state dicendo che se il professionista facente funzioni di OCC viene poi nominato liquidatore il compenso è uno solo per entrambe funzioni mentre se viene nominato liquidatore un soggetto diverso ci sono due distinti compensi?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/12/2019 20:18RE: RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio
Non esattamente. Volevamo porre in evidenza che il liquidatore ha diritto ad un compenso a sè per la fase liquidatoria, per cui, se le due funzioni si cumulano, il compenso tiene conto di entrambe le attività svolte.
Zucchetti Sg Srl
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Claudia Cecco
Ravenna21/10/2019 08:51RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio
In procedura di liquidazione del patrimonio aperta presso il Tribunale, premesso che il debitore ha sottoscritto un preventivo con la determinazione del compenso al gestore della crisi, il compenso deve essere comunque liquidato dal Giudice ?
Se si, deve poi essere insinuato al passivo?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/10/2019 20:07RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio
Come abbiamo detto nella prima risposta di dibattito, le disposizioni e i criteri dettati dal d.m. n. 202 del 2014 per la determinazione del compenso dell'OCC si applicano in via sostituiva, ossia, come precisa il primo comma dell'art. 14, "in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato", sicchè in presenza di un accordo, è questo che costituisce la fonte del compenso per l'attività svolta. In questo caso non vi è, a nostro avviso, bisogno di una liquidazione del giudice, essendo il compenso già determinato dall'accordo delle parti ed esso costituisce un costo preventivato della procedura da soddisfare in prededuzione. Eeventualmente il giudice, all'atto dell'apertura della procedura, potrebbe valutare l'accordo sul compenso per stabilire se esistono i presupposti per l'ammissione; si pensi ad esempio ad un accordo che preveda un compenso esagerato e non giustificabile dall'entità del patrimonio, che potrebbe essere considerata come una forma di sottrazione di liquidità ai creditori.
Non riteniamo necessaria la insinuazione trattandosi di credito prededucibile non contestato.
Zucchetti SG srl-
Raffaella Passaro
La Spezia26/10/2020 15:32RE: RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio
Buonasera, riassumo per vedere se ho ben compreso . sono stata nominata Gestore della crisi da Occ per una liquidazione di patrimonio, laddove nella relazione è stata indicata la cifra a favore dell'Occ/Gestore nelle percentuali concordate. il giudice ha poi nominato lo stesso Gestore come Liquidatore. gli onorari della prima fase (Occ/gestore) possono essere corrisposti subito, se presente la somma, senza che vengano inseriti nello stato passivo?
Invece per la fase 2 (liquidazione) si deve attendere la liquidazione del Giudice, al termine dei 4 anni, quindi compenso determinato sulla base dell'attivo liquidato ?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/10/2020 17:47RE: RE: RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio
Corretto.
Zucchetti SG srl
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Angela Sapio
Roma16/05/2025 11:38RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio
Mi associo alla richiesta di chiarimenti.
Liquidazione controllata, gestore OCC diverso dal liquidatore nominato dal Tribunale.
La domanda è questa: il debitore ha concordato con OCC e con il legale che lo assiste un piano di rientro per corrispondere i compensi spettanti ad entrambi, come pattuiti.
Dagli estratti di c/c si evince che anche dopo l'apertura della liquidazione controllata, il debitore sta corrispondendo secondo il pagamento concordato (i) il compenso dell'OCC e (ii) il compenso del legale che lo ha assistito.
Il dubbio è questo: il debitore può continuare a corrispondere dette somme ovvero i creditori (OCC e Avvocato) debbono insinuarsi al passivo ed essere soddisfatti in corso di procedura?
Io sarei per questa ultima soluzione, visto che tutti i crediti anteriori debbono essere accertati e eventualmente soddisfatti in sede di procedura concorsuale, ma vorrei sapere la vostra opinione.
Grazie.
AS-
Zucchetti Software Giuridico srl
19/05/2025 09:17RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio
La risposta all'interrogativo formulato si ricava dall'art. 275 comma 3 c.c.i.i., come riscritto dall'art. 41 d.lgs 136/2024 (il cui art. 56 prevede che le modifiche si applicano alle procedure pendenti).
La norma dispone che "Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202".
Come si vede, la norma distingue due ipotesi:
quella in cui l'OCC sia stato nominato anche liquidatore;
quella in cui il liquidatore sia un soggetto diverso.
Nel primo caso è previsto che il giudice liquida il compenso dell'OCC,..tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore". Dunque, se il gestore è stato nominato anche liquidatore, il compenso è liquidato dal giudice, anche laddove fosse intervenuto un accordo tra professionista e debitore a norma dell'art. 14 dm 24.9.2014, n. 202. In questo caso, invero, di detto accordo il giudice tiene conto al fine di quantificare l'importo complessivo da liquidare.
Se invece il liquidatore è un soggetto diverso dall'OCC, il giudice procedere alla liquidazione del compenso del solo liquidatore. In questo caso il compenso dovuto all'OCC sarà quello convenuto con il debitore, ed il provvedimento liquidatorio del giudice interverrà, come previsto dall'art. 14 citato, solo se questo accordo manchi.
Detto questo, rileviamo che a mentre dell'art. 275-bis, comma 1 c.c.i.i. anche i crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273 (e dunque devono insinuarsi al passivo), "con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare … e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura".
Aggiungono i commi 3 e 4 che tali crediti, ove siano "liquidi, esigibili e non contestati per colloca- zione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
Il combinato di queste disposizioni ci porta ad affermare che, sebbene in compensi indicati siano prededucibili, essi non possono essere pagati autonomamente dal debitore, poiché anche quando il loro importo non è contestato per collocazione ed ammontare, si prescinde dal loro accertamento mediante il procedimento di verifica dello stato passivo, ma non si può prescindere dalla previa autorizzazione giudiziale al pagamento, sempre che il liquidatore attesti che l'attivo è sufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni; se poi questo attivo non fosse sufficiente al soddisfacimento dei crediti prededucibili, il loro pagamento potrà avvenire solo in sede di riparto.
Peraltro, sulla legittimità del pagamento eseguito direttamente dal creditore nutriamo qualche dubbio anche alla luce della previsione di cui all'art. 142 (richiamato dall'art. 270 comma 5), a mente del quale "la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministra- zione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale" aggiungendo al comma 2 che "sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
Alla luce di questa norma non comprendiamo con quali risorse il debitore sita procedendo a questi pagamenti, visto che tali risorse dovrebbero confluire alla procedura.-
Angela Sapio
Roma19/05/2025 09:27RE: RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio
Grazie per il riscontro.
Quindi, se ho capito bene, condividete anche voi che il debitore, in corso di procedura, non possa pagare nè il compenso pattuito con l'OCC nè tantomeno il compenso pattuito con il suo legale per l'attività professionale espletata nel suo interesse, in quanto credito anteriore che deve essere trovare collocazione in procedura, secondo la graduazione dei crediti?
E per il compenso del legale, secondo voi occorre una insinuazione al passivo?
Io ritengo di si; se si applicano i criteri della liquidazione giudiziale, tutti i crediti vanno comunque accertati in sede concorsuale...
Attendo vostre.
Grazie.
AS-
Zucchetti Software Giuridico srl
19/05/2025 10:50RE: RE: RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio
Come dicevamo, a nostro avviso la risposta è affermativa
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