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Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    09/09/2019 20:09

    Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio

    Buonasera,

    come si suddivide il compenso tra professionista svolgente le funzioni di OCC (nominato dal Tribunale) e liquidatore in caso di nomina di soggetti differenti?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2019 18:17

      RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio

      Come abbiamo detto altre volte, ed anche in un recentissimo intervento, il liquidatore ha diritto ad un suo compenso, che è diverso da quello del professionista con funzioni di OCC.
      Il compenso di questi ultimi è determinato ai sensi degli artt. 14 e segg. del d.m. n. 202 del 2014, dai quali si deduce che l'unico legittimato a chiedere ed ottenere il compenso è l'OCC, e che esso "comprende l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa". Una parte poi di questo compenso va attribuita al gestore e secondo il vigente regolamento dell'OCC, art. 11, co. 6, "I compensi, come sopra determinati e che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell'Organismo".
      Le disposizioni e i criteri dettati dal d.m. n. 202 del 2014 per la determinazione del compenso dell'OCC si applicano in via sostituiva, ossia, come precisa il primo comma dell'art. 14, "in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato", sicchè in presenza di un accordo, è questo che costituisce la fonte del compenso per l'attività svolta. A sua volta l'art. 17 stabilisce che "Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu' organismi, il compenso unico e' determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e' ripartito secondo criteri di proporzionalita'".
      Quando nella procedura di liquidazione viene nominato un liquidatore diverso dal precedente gestore della crisi, questi ha diritto ad un proprio compenso a norma dell'art. 18 del citato d.m. del 2014.
      Zucchetti SG srl .
      • Eleonora Fumagalli

        Lecco
        28/11/2019 15:29

        RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio

        Buongiorno,
        state dicendo che se il professionista facente funzioni di OCC viene poi nominato liquidatore il compenso è uno solo per entrambe funzioni mentre se viene nominato liquidatore un soggetto diverso ci sono due distinti compensi?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/12/2019 20:18

          RE: RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio

          Non esattamente. Volevamo porre in evidenza che il liquidatore ha diritto ad un compenso a sè per la fase liquidatoria, per cui, se le due funzioni si cumulano, il compenso tiene conto di entrambe le attività svolte.
          Zucchetti Sg Srl
    • Claudia Cecco

      Ravenna
      21/10/2019 08:51

      RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio

      In procedura di liquidazione del patrimonio aperta presso il Tribunale, premesso che il debitore ha sottoscritto un preventivo con la determinazione del compenso al gestore della crisi, il compenso deve essere comunque liquidato dal Giudice ?
      Se si, deve poi essere insinuato al passivo?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        21/10/2019 20:07

        RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio

        Come abbiamo detto nella prima risposta di dibattito, le disposizioni e i criteri dettati dal d.m. n. 202 del 2014 per la determinazione del compenso dell'OCC si applicano in via sostituiva, ossia, come precisa il primo comma dell'art. 14, "in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato", sicchè in presenza di un accordo, è questo che costituisce la fonte del compenso per l'attività svolta. In questo caso non vi è, a nostro avviso, bisogno di una liquidazione del giudice, essendo il compenso già determinato dall'accordo delle parti ed esso costituisce un costo preventivato della procedura da soddisfare in prededuzione. Eeventualmente il giudice, all'atto dell'apertura della procedura, potrebbe valutare l'accordo sul compenso per stabilire se esistono i presupposti per l'ammissione; si pensi ad esempio ad un accordo che preveda un compenso esagerato e non giustificabile dall'entità del patrimonio, che potrebbe essere considerata come una forma di sottrazione di liquidità ai creditori.
        Non riteniamo necessaria la insinuazione trattandosi di credito prededucibile non contestato.
        Zucchetti SG srl
        • Raffaella Passaro

          La Spezia
          26/10/2020 15:32

          RE: RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio

          Buonasera, riassumo per vedere se ho ben compreso . sono stata nominata Gestore della crisi da Occ per una liquidazione di patrimonio, laddove nella relazione è stata indicata la cifra a favore dell'Occ/Gestore nelle percentuali concordate. il giudice ha poi nominato lo stesso Gestore come Liquidatore. gli onorari della prima fase (Occ/gestore) possono essere corrisposti subito, se presente la somma, senza che vengano inseriti nello stato passivo?
          Invece per la fase 2 (liquidazione) si deve attendere la liquidazione del Giudice, al termine dei 4 anni, quindi compenso determinato sulla base dell'attivo liquidato ?
          grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            26/10/2020 17:47

            RE: RE: RE: RE: Compenso OCC/liquidatore - liquidazione del patrimonio

            Corretto.
            Zucchetti SG srl