Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Accordo di composizione della crisi art. 12, L. 3/2012 - Compenso gestore post omologa

  • Paolo Altin

    TRIESTE
    10/04/2026 09:49

    Accordo di composizione della crisi art. 12, L. 3/2012 - Compenso gestore post omologa

    Buongiorno,
    parliamo di un Accordo di composizione della crisi art. 12, L. 3/2012 che è stato omologato nell'aprile 2022 ed è attualmente in corso, anche se alle battute finali.
    Nel procedimento, un collega è stato nominato Gestore della procedura dall'OCC di riferimento e ha svolto il suo incarico sino ad un anno fa. Il collega ha già percepito tutto il compenso spettante sino all'omologa tramite l'OCC.
    Tuttavia, per un grave impedimento, il collega ha dovuto rinunciare all'incarico di Gestore; il Tribunale ha, quindi, provveduto a sostituirlo con il sottoscritto.
    Si chiede se, per la procedura in oggetto, sia dovuto un compenso per l'attività post-omologa diverso da quello già concordato e riconosciuto dall'OCC. E, nel particolare caso oggetto di quesito, in caso affermativo, su quali basi possa essere determinato dal Tribunale. Perché, se la risposta fosse negativa, dovrei capire come può essere riconosciutomi un compenso in qualità di gestore-subentrato.
    Come sempre, grazie mille.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      12/04/2026 14:55

      RE: Accordo di composizione della crisi art. 12, L. 3/2012 - Compenso gestore post omologa

      A nostro avviso per rispondere alla domanda occorre tenere conto di una serie di indici normativi, tutti ricavabili dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202.adottato in attuazione dell'art. 15 l. 3/2012.
      Preliminarmente, va considerato che ai sensi dell'art. 14 comma 2, "I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.
      Il successivo art. 17 precisa che "Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità", aggiungendo al comma 2 che "Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1".
      Posto dunque che il compenso è unico e che conseguentemente il soggetto subentrante non può chiedere ed ottenere ila liquidazione ulteriore rispetto all'unico compenso già liquidato, a nostro avviso l'unica strada praticabile è quella di chiedere al giudice la modificazione del decreto di liquidazione già compiuto mediante una diversa distribuzione del compenso già liquidato, atteso che quel gestore ha percepito un compenso anche per una attività successiva che poi non ha svolto, e successivamente richiedere, per il medesimo importo oggetto di revoca, una liquidazione in proprio favore.
      • Paolo Altin

        TRIESTE
        14/04/2026 09:08

        RE: RE: Accordo di composizione della crisi art. 12, L. 3/2012 - Compenso gestore post omologa

        Buongiorno,
        ringrazio per la risposta. E' del tenore che avrei immaginato pur sperando in qualcosa di diverso.
        Grazie ancora.