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Fideiussione omnibus. Domanda di insinuazione al passivo

  • Michela Del Rio

    Reggio Emilia (RE)
    20/05/2024 19:32

    Fideiussione omnibus. Domanda di insinuazione al passivo

    Buonasera.
    Chiedo cortesemente un Vostro parere.

    Questa la situazione: Tizio è sottoposto a liquidazione Controllata del patrimonio.
    Tizio nel 2012 ha prestato in favore di una banca fideiussione omnibus del valore di 7.000,00 euro.
    Debitore principale della banca è una srl, che ha in essere un contratto di mutuo chirografario con debito residuo di circa 20.000 euro e un rapporto di conto corrente.

    La banca in questione presenta domanda di ammissione al passivo nella Liquidazione Controllata di Tizio, chiedendo di essere ammessa per l'importo di circa 20.000,00, corrispondente al saldo dovuto per il mutuo.

    Alla domanda vengono allegati i due contratti (mutuo e conto corrente) e un conteggio estintivo del mutuo in corso.

    Nella domanda di ammissione al passivo nulla si dice sul fatto che la srl (debitore principale della banca e soggetto estraneo alla Liquidazione Contrallata) stia pagando o meno.
    Di conseguenza non ho prova del fatto che il credito insinuato sia scaduto ed esigibile.

    Sarei quindi dell'idea di non ammettere il credito della banca, salvo che questa mi dimostri, in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, che la srl è inadempiente.
    Anche in questa eventualità, a mio parere, la domanda potrebbe comunque essere accolta nei limii dei 7.000 euro.

    Siete d'accordo?
    Grazie sin da ora per il Vostro parere.
    Michela Del Rio





    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/05/2024 19:59

      RE: Fideiussione omnibus. Domanda di insinuazione al passivo

      Condividiamo la sua soluzione. Invero, posto che l'obbligo del fideiussore di adempiere diventa attuale ed operante al momento dell'inadempimento del debitore principale è chiaro che la banca deve fornire la dimostrazione di tale inadempimento. A questo scopo non basta alla banca riportare l'esistenza di una esposizione di costui in quanto la stessa potrebbe derivare da un fido, da una apertura di credito, da un mutuo con rimborsi rateali o da altri rapporti che non presuppongono un credito della banca esigibile, tenuto conto che il debitore principale è in bonis per cui non è soggetto a scadenze anticipate. Correttamente quindi lei ritiene che il credito vada escluso in mancanza della prova della esistenza di un credito esigibile nei confronti del debitore principale.
      E' chiaro che, qualora una tale prova fosse data, con conseguente ammissione, il credito non potrebbe essere ammesso per una somma superiore al limite della fideiussione data, che è di euro 7.000,00. Fin dal 1992 è stato modificato l'art. 1938 c.c, che, a seguito dell'art. 10 L. n. 154/1992, prevede che "La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito", in manca di un tale limite la garanzia è nulla. La banca chiede l'ammissione per l'intero debito dell'obbligato principale, come se il limite non esistesse.
      Zucchetti SG srl