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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
liquid. controllata - relazione al P.M.
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Roberto Bussani
Trieste24/03/2025 14:03liquid. controllata - relazione al P.M.
Sono stato nominato liquidatore in una liquidazione controllata di una SRL. Chiedo gentilmente se anche in tale tipologia di procedura debba essere fornita una informativa da trasmettere al P.M. (non mi pare che negli artt. 268 e segg. vi sia un richiamo a quanto previsto ex art. 130 per la liquidazione giudiziale, o sia normato un obbligo similare).
grazie
Roberto Bussani-
Zucchetti Software Giuridico srl
25/03/2025 15:49RE: liquid. controllata - relazione al P.M.
Nella liquidazione controllata non è prevista un'informativa periodica da trasmettere al P.M. L'unica comunicazione è prevista nell'art. 275 CCII ed ha come destinatario il giudice delegato.
Poichè, tuttavia, in base al disposto dell'art. 270, comma 5, CCII si applicano anche alla liquidazione controllata, nei limiti della compatibilità, le disposizioni "di cui al titolo III, sezioni II e III" si applica anche l'art. 40, comma 3, il quale prescrive la trasmissione al pubblico ministero della domanda del debitore di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale e dunque anche alla liquidazione controllata.-
Domenico Urso
Piacenza14/05/2026 17:30RE: RE: liquid. controllata - relazione al P.M.
Ringraziando per il contributo del Vostro Forum,
chiedo se al liquidatore della liquidazione controllata (aperta su istanza di un creditore -AdER) trovi applicazione l'obbligo previsto dall'art. 130, comma 2, CCII, relativo all'informativa al Pubblico Ministero in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di consegna delle scritture contabili.
Tale obbligo è infatti espressamente richiamato, per la liquidazione giudiziale, con riferimento agli obblighi di cui all'art. 49, comma 3, lett. c), CCII, mentre per la liquidazione controllata l'obbligo di consegna delle scritture è previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), CCII.
Il tenore letterale dell'art. 130, comma 2, sembrerebbe quindi limitarne l'applicazione alla sola liquidazione giudiziale, escludendo la liquidazione controllata. Ho tuttavia rilevato che nel gestionale Fallco è presente uno specifico modello di comunicazione al P.M. anche per la liquidazione controllata, circostanza che mi ha indotto a dubitare della correttezza di tale interpretazione.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
15/05/2026 12:43RE: RE: RE: liquid. controllata - relazione al P.M.
Per rispondere alla domanda va premesso che in base al disposto dell'art. 270, comma 5, C.C.I.I. si applicano anche alla liquidazione controllata, nei limiti della compatibilità, le disposizioni "di cui al titolo III, sezioni II e III". Quindi si potrebbe dire, in prima battuta, che si applica alla liquidazione controllata anche l'art. 49 comma 3. Sennonché, come correttamente evidenziato nella domanda, l'obbligo di consegna delle scritture contabili trova, nella liquidazione controllata, una sua specifica fonte normativa nell'art. 270, comma 2 let. c) c.c.i.i.
Ciò detto, non riteniamo che si applichi alla liquidazione controllata la previsione di cui all'art. 130 c.c.i.i., sia perché la norma non trova applicazione in quella sede, sia perché quella comunicazione al Pubblico Ministero è collegata alla previsione di cui all'art. 327.
Questa norma prescrive infatti che È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149, e quindi ben si comprende come la comunicazione al PM prescritta dal secondo comma dell'art. 130 sia funzionale all'esercizio dell'azione penale.
Come si vede, la norma si riferisce al debitore in liquidazione giudiziale, e la tassatività delle fattispecie penali impedisce qualsiasi estensione ad altri soggetti, tanto più se si consideri che tale illecito non è neppure richiamato dall'art. 344, il quale prevede "Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi".
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