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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
definizione di incapinente al'atto pratico e sovraindeitamento
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Daniela Marra
ANCONA04/03/2026 17:06definizione di incapinente al'atto pratico e sovraindeitamento
Buongiorno
si chiede un chiarimento in merito al concetto di INCAPIENTE ,perchè se non erro in alcuni tribunali si sta consolidando la prassi che venga considerato INCAPIENTE anche il debitore che disponga di un eccedenza di reddito rispetto alla necessità che NON superi il paramentro corrispondente fissato dal c.2 dell'art. 283 CCII (assegno di mantenimento aumentato della metà ) moltiplicato per parametro ISEE corrispondente ai componenti del nucleo famliare
ed in tale alveo viene ricompreso anche il soggetto che possieda anche immobili indivisi, dalla cui vendita sarebbe ricavabili cifre ridotte e
praticamente non utili alla procedura
Ai fini della verifica di quanto sopra Si chiede se quanto indicato il merito al limiti dell'assegno di mantenimento vada riferito all' ATTIVO che ANNUALMENTE puòessere fornito dal debitore oppure se l'arco temporale di riferimento non sia annuale bensi TRIENNALE (durata della procedura).
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
13/03/2026 07:53RE: definizione di incapinente al'atto pratico e sovraindeitamento
Il tema è complesso, ed è emerso in tutta la sua problematicità con l'avvento del d.lgs. 136/2024 in ragione della determinazione del limite di reddito fissato dal secondo comma dell'art. 283 CCII, limite al di sotto del quale il debitore è considerato "incapiente" e può accedere al beneficio della esdebitazione immediata, in presenza degli ulteriori presupposti di legge.
È bene riportare il testo della norma per chiarire i termini della questione.
Essa prevede che il debitore può accedere al beneficio dell'esdebitazione "anche quando è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".
Secondo il tenore letterale della disposizione, dovrebbe poter accedere alla esdebitazione dell'incapiente anche il debitore non sia assolutamente incapiente, e cioè un debitore che sia percettore di un reddito che, dedotte le spese per la sua produzione e per il mantenimento del nucleo familiare, non sia superiore al limite suddetto.
Se invece il reddito netto (reddito lordo meno spese) risultasse superiore al valore-soglia indicato dall'art. 283 comma 2, il debitore per esdebitarsi dovrebbe prima accedere alla liquidazione controllata.
Secondo taluni la iniquità di questo criterio sta nel fatto che il debitore potrebbe ottenere l'esdebitazione mantenendo il surplus di reddito eccedente quanto necessario per il proprio mantenimento, ove inferiore al limite fissato dalla norma surrichiamata, mentre al contrario, in una liquidazione controllata la differenza tra reddito percepito e spese necessarie per il mantenimento della famiglia andrebbe ai creditori, posto che l'art. 268, co. 4, lett b), c.c.i.i. esclude dalla procedura il reddito "nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia", devolvendo però l'eccedenza in favore dei creditori.
Ed allora questa formula, secondo taluna giurisprudenza, dovrebbe essere interpretata nel senso che "deve esserci un attivo realizzabile da distribuire - acquisibile nell'arco di un massimo di tre anni - e un concorso di più creditori su tale attivo, al netto dei creditori prededucibili" (Tribunale di Ascoli Piceno 8.11.2024).
Sulla scorta di queste considerazioni il Tribunale di Ferrara, con una pronuncia del 10.3.2025 che ci sentiamo di condividere (salvo la precisazione che faremo alla fine), ha suggerito una interpretazione del comma 2 dell'art. 283 che tenga conto del comma 1 della medesima disposizione, secondo coi il debitore è incapiente solo se non è "in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura".
Sulla scorta di questa premessa la decisione del giudice estense ha ritenuto che, di volta in volta, occorre "valutare se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità ai propri creditori, tenuto conto delle spese e della durata della procedura liquidatoria di riferimento, ovvero della liquidazione controllata: con ciò rispettando il parametro di uguaglianza sostanziale che impone al giudice di non fermarsi alla eguaglianza formale ma di trattare in maniera diversa situazioni diverse".
Così argomentando, nel caso deciso ha osservato che il debitore, essendo titolare di un reddito mensile di . 1800 e necessitando di circa . 1400 eper il mantenimento suo e della famiglia, avrebbe potuto mettere a disposizione dei creditori (considerando i tre anni di durata della liquidazione controllata) circa 14.400 euro, "cui andava sommato il ricavato della vendita del veicolo", il che non giustificava la immediata esdebitazione, anche se il limite di reddito netto rimaneva al di sotto della soglia fissata dall'art. 283 comma 3 c.c.i.i..
Va però registrata la diversa opzione interpretativa fatta propria dal Tribunale di Rimini con una pronuncia del 6.2.2025, che invece ha ritenuto antieconomica l'apertura di una liquidazione controllata per l'importo di 18.500 affermando che il legislatore avrebbe consapevolmente deciso di rinunciare a liquidazioni controllate che avrebbero potuto ripartire importi esegui, e che quindi avrebbe deciso di qualificare incapiente "anche chi possiede una certa entità di eccedenza di reddito", purché siano rispettati i parametri del terzo comma dell'art. 283. Nella sostanza, secondo questo orientamento il legislatore avrebbe fissato parametri normativi di antieconomicità delle procedure di liquidazione controllata.
Di fronte a queste due opzioni ricostruttive taluni predicano una terza via (che ci convince e che "corregge" in quale modo il criterio del tribunale di Ferrara), secondo la quale la soglia dell'art. 283, co.2, CCII, sarebbe il limite massimo, superato il quale il debitore non andrebbe mai qualificato incapiente; viceversa, ove il limite di reddito fosse inferiore a quella soglia, il giudice sarebbe chiamato, caso per caso, a verificare la sussistenza di una utilità che nella liquidazione controllata potrebbe essere posta a favore dei creditori; utilità che, a nostro avviso dovrebbe essere individuata al netto dei costi di procedura.
Fatta questa premessa, e venendo alla domanda, osserviamo che il limite reddituale, ai fini del calcolo di cui all'art. 283 comma 2, va riferito all'anno. La norma, in fatti, ai fini del calcolo della incapienza richiede che il un reddito che, "su base annua" e dedotte le spese non sia superiore alla soglia indicata.
Invece, l'utilità distribuibile tra i creditori va valutata considerando il triennio ed a nostro avviso non si può prescindere dalla considerazione dei cespiti immobiliari, anche ove il debitore ne sia titolare pro quota.
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