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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO IN CONTINUITA'

  • Marialaura Toffolon

    Vicenza
    18/01/2023 09:15

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO IN CONTINUITA'

    Gentilissimi,
    Per quanto concerne la liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 nell'esperienza pratica era frequente imbattersi in casistiche di imprenditori o
    professionisti Sovraindebitati, che risultassero essere ancora soggetti pienamente produttivi di potenziale reddito e questo grazie alla propria capacità ed esperienza professionale. Per tale ragione era possibile presentare domanda di liquidazione del patrimonio in continuità ove il Ricorrente includeva, fra i beni destinati alla procedura ex L. 3/12, la quota disponibile dei redditi futuri conseguiti grazie alla prosecuzione dell'attività lavorativa individuale nei successivi 4 anni.
    Nell'ambito di una liquidazione controllata (nuovo CCII) di persona fisica con partita iva (nello specifico un agente di commercio) vorrei sapere se è ancora ammessa la prosecuzione dell'attività lavorativa e dunque se è possibile presentare una domanda di liquidazione controllata in continuità.
    Vi ringrazio e saluto cordialmente
    dott.ssa Marialaura Toffolon
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/01/2023 19:25

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO IN CONTINUITA'

      Piuttosto che parlare di liquidazione controllata in continuità, le domande da farsi, sottese a quella formulata, sono le seguenti: è ancora possibile proporre una domanda di liquidazione controllata del patrimonio ove il sovraindebitato, privo di beni da liquidare, offra ai creditori parte dei proventi della sua retribuzione o, come nel caso, della sua attività di agente? E, in caso di risposta positiva, come calcolare la quota messa a disposizione dei creditori, dal momento che il nuovo codice non prevede più il termie massimo di durata quadriennale?
      Alla prima domanda la giurisprudenza di merito nel vigore della legge n. 3 del 2012 aveva dato in prevalenza risposta positiva basandosi in particolare sulla ratio dell'istituto teso ad offrire la esdebitazione, e le ragioni addotte all'epoca sono valide ancor oggi; anzi ne escono in qualche modo rafforzate lì dove il secondo comma dell'art. 268 CCII legittima alla domanda anche un creditore quando il debitore versa in stato di insolvenza, prevedendo in tal caso quale condizione per l'apertura il superamento di una certa soglia di indebitamento, il che induce a ritenere che il debitore possa anche non trovarsi in stato di insolvenza quando chiede lui l'accesso e, quindi, possa continuare a svolgere la sua attività da cui trarre i proventi per far fronte alle proprie obbligazione. Ed infatti è rimasta la previsione che esclude dalla liquidazione i crediti "aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia", da cui si può dedurre che i redditi, per la parte eccedente il fabbisogno familiare, siano beni liquidabili in grado di determinare l'apertura delle liquidazione. Inoltre è stato introdotta la esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), nei casi in cui "il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura", facendo intendere che le utilità furure possono essere considerati beni da offrire ai creditori con le altre procedure.
      Quanto alla seconda domanda, non vi è dubbio che l'esistenza di un termine di durata facilitava il compito in quanto il debitore poteva mettere a disposizione die creditori la parte dei proprio provento ad essi destinati per quattro anni, ma il problema è superabile anche ora in quanto il debitore, in mancanza di beni da liquidare, può egualmente mettere a disposizione dei creditori una parte di ciò che guadagnerà con la sua attività per un certo numero di anni e spetterà prima all'OCC e poi al tribunale in sede di ammissione esprimere un giudizio. Ci rendiamo conto che questa soluzione contiene una forzatura, ma se si accede ala tesi dell'ammissibilità di una liquidazione del patrimonio senza patrimponio, crediamo che la conseguenza indicata sia ineluttabile.
      Zucchetti SG srl