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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
NOMINA COMMISSARIO NEL CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA' AZIENDALE
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Maurizio Rubini
VITERBO21/11/2023 19:09NOMINA COMMISSARIO NEL CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA' AZIENDALE
Nel concordato minore con continuità aziendale il G.D., con il provvedimento di apertura ex art. 78 Codice della Crisi, deve nominare il Commissario Giudiziale.
Può essere nominato Commissario lo stesso gestore indicato precedentemente dall'OCC?
Il dubbio viene dalla lettura dell'art. 78, comma 2bis, che prevede la nomina del Commissario perché svolga le funzioni dell'Occ.
Sembrerebbe, cioè, che il Commissario si sostituisca all'Organismo nelle fasi successive all'apertura e nell'esecuzione dello stesso concordato.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/11/2023 19:35RE: NOMINA COMMISSARIO NEL CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA' AZIENDALE
Nel concordato minore, di norma, non viene nominato un commissario in quanto le funzioni che questo organo svolge nel concordato maggiore, in quello minore sono svolte dall'OCC. Il comma 2-bis dell'art. 78 indica i casi in cui, in deroga alla regola generale, il tribunale nomina un commissario specificando i casi in cui questa nomina è richiesta (peraltro l'ipotesi di cui alla lett. b) è inspiegabile, tanto da far pensare ad un refuso); in questi casi, precisa la norma, il commissario svolge le funzioni dell'OCC. Riteniamo, pertanto, che il gestore che abbia seguito l'impresa per conto dell'OCC possa essere nominato commissario, dovendo svolgere sostanzialmente le stesse funzioni precedenti.
Zucchetti Sg srl -
Maurizio Rubini
VITERBO22/11/2023 23:20RE: NOMINA COMMISSARIO NEL CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA' AZIENDALE
Onestamente questa interpretazione mi lascia molti dubbi, proprio per il fatto che la norma prevede la nomina di un Commissario che svolge le funzioni di Occ, cioè con una sorta di sostituzione dell'Organismo.
Mi risulta che numerose decisioni (Tribunale Catania 08/06/23; Messina 19/02/22; Ancona 14/11/23) hanno previsto la nomina di un Commissario diverso dal gestore, con quest'ultimo che di fatto ha cessato le proprie funzioni.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/11/2023 17:27RE: RE: NOMINA COMMISSARIO NEL CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA' AZIENDALE
Premesso che ogni dubbio è legittimo specie in una fase interpretativa di nuove norme, la domanda che lei aveva fatto era la seguente: "Può essere nominato Commissario lo stesso gestore indicato precedentemente dall'OCC?" e noi abbiamo risposto positivamente ritenendo che le norme non pongano alcuna incompatibilità tra l'una e l'altra carica visto che il commissario dovrà svolgere le stesse funzioni che in precedenza svolgeva l'OCC e per essa il gestore. Ciò non esclude che possano essere nominati commissari soggetti diversi dal gestore, come è accaduto più volte, ma si è voluto dire, rispondendo alla domanda fatta, che non vi sono ostacoli a che possa essere nominato commissario anche il precedente gestore.
Zucchetti Sg srl-
Luigi Poleggi
VITERBO28/11/2025 12:30RE: RE: RE: NOMINA COMMISSARIO NEL CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA' AZIENDALE
Approfitto della discussione per chiedere cortese parere riguardo ai poteri di cui dispone il Commissario Giudiziale nominato in un concordato minore ex art 78, co. 2 bis.
E' chiaro che lo stesso assume le funzioni di OCC e, pertanto, assumerà i poteri/doveri di vigilanza sull'esecuzione del piano omologato.
Ci si chiede tuttavia se il commissario giudiziale ex art 78 disponga dei poteri previsti per il commissario giudiziale di un concordato preventivo considerando che l'art. 74, comma 4, prevede per quanto non previsto nella presente sezione, l'applicazione delle "disposizioni del capo III del presente titolo (dunque le norme relative al concordato preventivo) in quanto compatibili".
In particolare si chiede se lo scrivente, quale commissario giudiziale di un concordato minore, possa chiedere ed ottenere dal GD l'autorizzazione a compiere un atto di esecuzione del concordato minore ex art 118, comma 4, CCI finalizzato a subentrare in una procedura esecutiva immobiliare pendente in danno del debitore per apprendere il ricavato di vendita della liquidazione del bene a beneficio della massa dei creditori del concordato minore.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
30/11/2025 10:52RE: RE: RE: RE: NOMINA COMMISSARIO NEL CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA' AZIENDALE
Il tema è delicato e nasce dalla previsione di cui all'art. 81 c.c.i.i.,a mente del quale "Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice.
Orbene, l'attività prevista nella domanda, avendo riguardo all'acquisizione di utilità che derivano dalla vendita di un bene intestato al debitore (e verosimilmente indicato nel concordato minore come bene da liquidare) nel concordato "maggiore" spetterebbe non già al commissario giudiziale, ma normalmente al liquidatore, la cui nomina non è prevista nel concordato minore, atteso che il citato art. 81 ascrive allo stesso debitore il compito di provvedervi.
Detto questo, in caso di inerzia riteniamo che comunque il commissario giudiziale (chiamato a svolgere le funzioni di OCC) possa chiedere al giudice, in applicazione dell'art. 118 comma 4, di provvedere ad una attività liquidatoria che supplisca all'inerzia del debitore, anche quando si tratta di provvedere, in supplenza, ad attività liquidatorie.
Conforta questa nostra opinione il dato per cui anche nel concordato "maggiore" l'art. 114-bis prevede che nel concordato in continuità, se il piano prevede la liquidazione di una parte del patrimonio, il Tribunale con la sentenza di omologazione "può nominare uno o più liquidatori", il che conferma, in assenza di nomina, che il commissario giudiziale potrebbe essere chiamato a svolgere anche attività liquidatorie in sostituzione del debitore inerte.
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