Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

unico compenso OCC/Gestore Liquidatore

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    02/05/2024 13:41

    unico compenso OCC/Gestore Liquidatore

    Buongiorno,
    Il Referente del mio OCC mi ha comunicato che il compenso del Gestore e quello del Liquidatore è unico (contrariamente a quanto avevo appreso dal forum di Fallco in risposta al mio quesito del 23/01/2024) e a comprova mi ha citato una sentenza del Tribunale di Milano del 29/02/2024.
    A questo punto mi chiedo se questo orientamento sia accettato e condiviso da tutti i Tribunali.
    Mi trovo ora a dover procedere ad un riparto parziale di somme in una liquidazione controllata e pensavo di pagare tutto il compenso stabilito per l'OCC e ammesso in prededuzione, pensando che successivamente al termine della procedura (tre anni!) al Liquidatore sarebbero spettate altre somme.
    Volevo sapere se qualche altro collega o i consulenti di Fallco possono consigliarmi in merito, citando magari una loro esperienza sul tema.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/05/2024 08:09

      RE: unico compenso OCC/Gestore Liquidatore

      La quantificazione del compenso al liquidatore della liquidazione controllata che abbia svolto in precedenza anche le funzioni di gestore è questione ancora aperta. Il tribunale di Milano (oltre a quella da lei richiamata, Trib. Milano 4.11.2023) ha optato per la liquidazione di un compenso unico, ma la questione non è tanto quella di stabilire se debbano essere effettuate una o due liquidazione, ma se al gestore/liquidatore va liquidato un compenso per l'attività svolta quale gestore della crisi nella fase antecedente all'apertura della liquidazione giudiziale ed altro per l'attività espletata quale liquidatore nella fase liquidatoria; che poi questi compensi siano liquidati con un unico provvedimento o con due distinti conta relativamente.
      Noi abbiamo sempre sostenuto, e ribadiamo la nostra posizione che il gestore liquidatore ha diritto a due compensi, in quanto si tratta di attività diverse espressamente e distintamente prese in considerazione, ai fini del compenso, dal d.m. n. 202 del 20014.
      Invero, premesso che l'unico legittimato a chiedere ed ottenere il compenso per il gestore è l'OCC, che tale compenso "comprende l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa" e che, una parte dello stesso va poi attribuita al gestore (l'unico legittimato a chiedere ed ottenere il compenso è l'OCC, e che esso "comprende l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa" (art. 11, comma 6), il compenso dell'ìOCC, ove non sia stato predefinito con il debitore, è determinato secondo i criteri esposti negli artt. 14, 15 e 16. Il compenso del liquidatore è regolato dall'art. 18 del citato d.m. , sichè se gestore e liquidatore sono soggetti diversi, si deve presumibilmente ritenere che vadano liquidati due compensi distinti uno per ciascuna attività svolta.
      Questa duplicazione spinge a nominare liquidatore lo stesso gestore, così come, per lo stesso motivo di economicità, nei concordati liquidatori spesso viene nominato liquidatore il precedente commissario, benchè questi debba svolgere attività di sorveglianza sul primo.
      Come l'liquidare il compenso in questi casi?
      Il principio di unicità richiamato dal secondo comma dell'art. 18-secondo il quale "Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu' liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico e' determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e' ripartito secondo criteri di proporzionalità- non è evidentemente applicabile alla fattispecie in esame in cui l'OCC/gestore abbia svolto le attività di assistenza del debitore per l'accesso alla liquidazione controllata in quanto non vi è stata successione di più liquidatori nello stesso incarico né vi è stata conversione della composizione della crisi (ora concordato minore9 nella liquidazione controllata.
      Di maggiore aiuto è il secondo comma dell'art. 17, per il quale "Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1", il quale, a sua volta dispone che "Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità". Questa norma, dettata per il compenso dell'OCC potrebbe essere la chiave per arrivare al compenso unico, tuttavia, mentre il primo comma prevede la successione di più organismi nella stessa procedura al fine di svolgere lo stesso compito, nel passaggio alla fase della liquidazione, con la nomina del liquidatore, si ha la successione si ha la successione di più soggetti che potrebbero essere diversi, o anche dello stesso soggetto nello svolgimento di funzioni differenti, dato che il liquidator deve attuare una attività (liquidazione dei beni e ripartizione tra i creditori) completamente diversa rispetto a quelle svolta dal gestore come lo stesso codice prevede. Da qui una serie di problematiche qualora si proceda alla liquidazione di un compenso unico, tra cui come determinare la proporzionalità tra soggetti diversi, come calcolare il compenso per il liquidatore nel caso l'OCC abbia già convenuto col debitore il suo compenso, e così via. L'importanza di queste problematiche non può essere sottaciuta, se non altro perché, il compenso del liquidatore è personale dello stesso, nel mentre quello del gestore compete, come detto, all'OCC, che poi ne attribuisce una parte al gestore, ; il compenso all'OCC va compreso nel riparto e pagato a seguito dell'autorizzazione del giudice alla esecuzione del riparto, nel mentre il compenso del liquidatore, cui il giudice provvede autonomamente ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCII, va pagato con il decreto di chiusura della procedura, ecc., per cui va necessariamente distinta la parte che compete al liquidatore per l'attività di liquidazione e quella che gli compete quale gestore..
      Queste considerazioni ci avevano indotti a dire, in una risposta di qualche anno fa, che, fermo restando che il liquidatore ha diritto ad un proprio compenso a norma dell'art. 18 del citato d.m. del 2014 per la fase liquidatoria, quando si perviene ad una liquidazione unitaria per il fatto che è stato nominato liquidatore lo stesso soggetto che ha svolto attività di gestore, in tale liquidazione si deve tenere conto di entrambe le attività, eventualmente parametrando- nella difficoltà a proporzionare i due compensi- la liquidazione di un unico compenso sui valori massimi. In tal modo le problematiche accennate non si risolvono, ma si raggiunge in qualche modo un equilibrio tra le ragioni di economicità che determinano di utilizzare lo stesso soggetto per due funzioni e il rispetto del diritto del lavoro, cui deve essere ispirato il principio della unicità dei compensi che il citato decreto ministeriale ha tenuto in particolare conto..
      Zucchetti SG srl
      • Letizia Ampollini

        Fiorenzuola d'Arda (PC)
        06/05/2024 10:38

        RE: RE: unico compenso OCC/Gestore Liquidatore

        VI ringrazio per la puntuale risposta. Ovviamente sono d'accordo con voi.
        Cosa mi consigliereste di fare quindi?
        Procedo con il riparto inviando ai creditori la comunicazione di riparto parziale delle somme includendovi anche l'intero compenso dell'Occ (in prededuzione) e, al termine dei 15 giorni per le osservazioni, deposito il piano di riparto parziale attendendo l'autorizzazione del Giudice?
        Oppure mi conviene chiedere al Giudice separatamente la liquidazione del compenso dell'Occ (magari un acconto?) anche se non è previsto da alcuna norma che il Giudice liquidi il compenso all'Occ.
        Inoltre vorrei procedere con il riparto parziale di una somma modesta, (circa euro 5.000) che soddisferebbe solo i prededucibili e i professionisti ante grado 1, oppure devo aspettare di avere somme sufficienti che possono coprire almeno in parte anche tutti gli altri creditori?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/05/2024 20:01

          RE: RE: RE: unico compenso OCC/Gestore Liquidatore

          Se il compenso dell'OCC è stato già "stabilito" e ammesso al passivo in prededuzione, al momento in cui effettua un riparto deve seguire l'ordine di legge e quindi pagare le prededuzioni prima dei privilegiati, come ha correttamente indicato.
          La predisposizione di un riparto parziale non richiede la disponibilità di somme sufficienti a soddisfare tutti i creditori, al contrario la legge prevede riparti parziali proprio per procedere alla distribuzione delle somme via via disponibili, quando consentono la soddisfazione di almeno una categoria.
          La procedura indicata dell'invio del progetto di riparto al debitore e creditori dando un termine non superiore a 15 giorni per osservazioni e poi comunicazione al giudice è quella corretta indicata dall'art. 275, comma 5.
          Zucchetti Sg srl