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ATTESTAZIONE ART 75 COMMA 2 BIS

  • Simona Conti

    Sarzana (SP)
    29/04/2026 01:42

    ATTESTAZIONE ART 75 COMMA 2 BIS

    Buonasera,
    nell'ambito di un concordato minore, il sovraindebitato proprietario di un immobile gravato da mutuo le cui rate sono sempre state pagate, chiede di poter continuare a pagare il mutuo e agli altri creditori privilegiati e chirografari offre una percentuale del dovuto grazie all'apporto di finanza esterna. Nella relazione, l'OCC da atto che la proposta assicura ai creditori una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione controllata perchè, con la liquidazione, i creditori prededuttivi verrebbero totalmente pagati, il debitore ipotecario verrebbe parzialmente soddisfatto mentre gli altri creditori non otterrebbero nulla (il creditore ipotecario vanta un credito residuo di circa 120 mila euro, il valore di liquidazione dell'immobile è stato indicato in 100 mila euro per cui il ricavato andrebbe parzialmente a coprire il solo debito ipotecario), nella relazione si è dato anche atto che il pagamento delle rate del mutuo non lederebbe i diritti degli altri creditori visto che, come detto, in ipotesi liquidatoria questi ultimi non recupererebbero nulla. Il GD chiede all'OCC di integrare la dichiarazione attestando ai sensi dell'art. 75 comma 2 bis CCII che in ipotesi liquidatoria, tenendo conto del valore di mercato dell'immobile, il creditore ipotecario verrebbe totalmente soddisfatto... ma così non è, il creditore ipotecario verrebbe parzialmente soddisfatto e nulla resterebbe per gli altri creditori privilegiati e chirografari. Non mi è chiarissima questa richiesta di integrazione. E' vero che il debitore sta offrendo di continuare a pagare il mutuo fino al soddisfo integrale del creditore ipotecario, è vero anche che in una ipotesi liquidatoria il creditore ipotecario non verrebbe totalmente soddisfatto (requisito che invece sembra richiedere l'art. 75 comma 2 bis) ma è vero anche che gli altri creditori non subirebbero alcun pregiudizio perchè comunque, in ipotesi di liquidazione controllata, loro non recupererebbero nulla...mi sfugge qualcosa? Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/04/2026 13:41

      RE: ATTESTAZIONE ART 75 COMMA 2 BIS

      L'art. 20 comma 2 let. b) D.Lgs. 13/09/2024, n. 136 ha inserito il comma 2-bis all'art. 75, prevedendo che "Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori".
      La ratio della norma risponde ad una evidente esigenza di tutela di un bene fondamentale come l'abitazione principale in capo al debitore persona fisica - non consumatore - che rientri nell'ambito di applicazione della disciplina del concordato minore.
      Per comprenderne la portata occorre confrontare questa disposizione con l'art. 67 comma 5 in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore dove pure è previsto che il debitore possa continuare a pagare il mutuo, ponendo così al riparo l'abitazione principale.
      Sennonché, l'art. 75, comma 2-bis, richiede un requisito ulteriore, e cioè richiede l'attestazione dell'OCC che il credito garantito possa essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non leda i diritti degli altri creditori
      Si vuole, quindi che sia attestata la capienza del bene a soddisfare il credito garantito e assenza di pregiudizio per i diritti degli altri creditori.
      Come si vede, si introduce un ulteriore requisito di garanzia del creditore ipotecario, nel senso che il suo credito viene escluso dalla concorsualità a condizione che, in caso di inadempimento, la garanzia ipotecaria sia bastevole.
      Non resta che rendere l'attestazione, rappresentando il dato.
      • Simona Conti

        Sarzana (SP)
        02/05/2026 12:56

        RE: RE: ATTESTAZIONE ART 75 COMMA 2 BIS

        Vi ringrazio per la risposta. Il problema è che in ipotesi liquidatoria, il valore del bene coprirebbe parzialmente il credito dell'ipotecario. Il valore del bene è circa 130.000 Euro, il credito ipotecario residuo è di 122.000 Euro, detratti i crediti prededuttivi, residuerebbero circa 120.000 per cui l'ipotecario non sarebbe totalmente soddisfatto e nulla residuerebbe per gli altri creditori. Nella relazione si è attestato che in ipotesi liquidatoria, il ricavato non sarebbe neppure totalmente sufficiente per pagare l'ipotecario e gli altri creditori non recupererebbero nulla e si è altresì attestato che il continuare a pagare le rate del mutuo non comporterebbe pregiudizio agli altri creditori che, come visto, in ipotesi liquidatoria nulla recupererebbero mentre con la proposta concordataria, grazie all'apporto di finanza esterna, verrebbero parzialmente pagati. Il Giudice chiede però di attestare che ai sensi dell'art. 75 secondo comma bis CCII il creditore ipotecario sarebbe totalmente soddisfatto... ma così non è, è questa richiesta integrativa che non mi è chiara, abbiamo già detto che non sarebbe totalmente soddisfatto, questo può rappresentare un problema anche in assenza di pregiudizio per gli altri creditori?
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          08/05/2026 07:13

          RE: RE: RE: ATTESTAZIONE ART 75 COMMA 2 BIS

          Si, potrebbe essere un problema per le ragioni di tutela del creditore ipotecario richieste dalla norma ai fini dell'ammissione al concordato minore. Si tratta di una scelta normativa.