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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ROTTAMAZIONE CARTELLE

  • Ottavia Donati

    Faenza (RA)
    12/02/2026 12:39

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ROTTAMAZIONE CARTELLE

    Buongiorno,
    dobbiamo depositare un ricorso per una procedura di liquidazione controllata. Se il debitore aderisce alla rottamazione delle cartelle 2026 e la deposita nella procedura, qualora la procedura venisse ammessa come funzionano i pagamenti? E' necessario pagare le rate stabilite da Ader nella definizione agevolata o si considera soltanto il debito stralciato che verrà pagato tramite l'attivo della procedura di liquidazione controllata? o l'importo del debito ritorna quello originario per decadenza dalla definizione agevolata? Vorrei capire come queste due procedure si incrociano tra loro.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    Ottavia Donati
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/02/2026 08:17

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ROTTAMAZIONE CARTELLE

      Anticipando gli approdi del ragionamento che ci accingiamo a svolgere, rispondiamo affermando che l'importo del debito ritorna quello originario.
      Per comprendere le ragioni di questa affermazione occorre premettere che a norma dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
      i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
      i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
      i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
      le cose che non possono essere pignorate per di- sposizione di legge.
      Tutti gli altri beni sono compresi nella liquidazione giudiziale. Di questo vi è diretta conferma nell'art. 270 comma 2 let. e) a mente del quale con la sentenza di apertura della liquidazione il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti par- te del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi", e nell'art. 275 comma 2, il quale dispone che "Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione".
      Dunque è chiaro, sulla scorta di questa norma, che la quota di reddito eccedente quella necessaria al mantenimento del debitore va considerata attivo della procedura.
      Del resto, l'art. 142 c.c.i.i., applicabile alla liquidazione controllata in forza del richiamo contenuto nell'art. 270 comma 5, prevede che "la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale", aggiungendo al comma 2 che "sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
      Il combinato disposto delle disposizioni surrichiamate sta a significare, inequivocabilmente, che il debitore non può decidere di sottrarre una parte del proprio patrimonio alle regole della par condicio, per destinarlo al pagamento preferenziale di alcuni creditori piuttosto che di altri, né la cd "rottamazione" si risolve in una novazione dell'obbligazione tributaria.
      Invero, dallo stesso tenore letterale dell'articolo 1 comma 231 L. n. 197/2022, emerge che la mera adesione alla procedura non comporta di per sé novazione in assenza di pagamento, atteso che si prevede l'estinzione dell'obbligazione non già al momento dell'adesione, ma al momento del pagamento della minor somma indicata, che non tiene conto delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio, ma solo di capitale ed esborsi ("i debiti… possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni…versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento"). Ulteriore conferma del fatto che gli effetti novativi della definizione agevolata si hanno non già al momento della domanda ma a quello del pagamento, si trae dalla previsione per cui l'eventuale processo tributario avente ad oggetto i carichi affidati alla Riscossione ed oggetto della definizione agevolata, si estingue al momento del pagamento (art. 1 comma 236 ultima parte L. n. 197/2022), e parimenti solo al momento del pagamento si ha estinzione dell'eventuale processo esecutivo (art. 1 comma 243 lettera b L. n. 197/2022). Più in generale poi, milita nel senso qui indicato il fatto che la definizione tramite adesione alla rottamazione "non produce effetti" in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate (art. 1 comma 244 L. n. 197/2022); e che solo "a seguito del pagamento delle somma di cui al comma 231", l'agente della Riscossione è "discaricato dell'importo residuo" (art. 1 comma 250 lettera b L. n. 197/2022).
      Aggiungiamo, infine, che comunque i pagamenti eseguiti dopo l'apertura della procedura sarebbero comunque inefficaci.
      Invero, in ambito fallimentare è pacifico che sono inefficaci, ex art. 44 l.f., (oggi corrispondente all'art. 144 c.c.i.i.) dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento dal debitore, per quanto in esecuzione di una precedente ordinanza di assegnazione, (tra le tante, Cass. 5-6-2020, n. 10820; Cass. 22-1-2016, n. 1227; Cass. 17-12-2015, n. 25421; Cass. 31-3-2011, n. 7508).
      A questa affermazione si potrebbe obiettare che l'art. 270 comma 5, sebbene disponga che sono applicabili alla liquidazione controllata gli artt. 142 e 143, non cita l'art. 144.
      È pacifico, tuttavia, che tale omissione non esclude l'operatività della regola della inefficacia di questa norma, come si ricava direttamente dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dall'art. 142, del quale l'art. 144 è mero corollario.
      L'assunto dell'applicabilità dell'art. 144 c.c.i.i. (seppur, attraverso il ricorso all'analogia) è stato peraltro sostenuto in giurisprudenza da Trib. Pistoia, con la sentenza n. 11 del 20.1.2025, nonché da Trib. Avezzano, n. 8 dell'8.4.2025.
      Aggiungiamo infine che l'art. 1 - Comma 96 della l. 30 dicembre 2025 n. 199 prevede che "Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione".
      Come si vede, 'istituto può operare nel contesto della ristrutturazione dei debiti del consumatore e della concordato minore, ma non nella liquidazione controllata.