Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Iscrizione all'elenco dei gestori della crisi ex art. 356 c.2 ccii

  • Michele Giuseppe Lo Prejato

    Milano
    23/03/2026 11:44

    Iscrizione all'elenco dei gestori della crisi ex art. 356 c.2 ccii

    Buongiorno,
    Vorrei esporre il seguente quesito per una Vostra gentile e cortese risposta.
    Sono un avvocato iscritto nell'albo nazionale ex art. 356 CCII dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in due sezioni distinte:

    (i) nella sezione ordinaria di cui all'art. 2, comma 3 D.M. 75/2022 (curatori/liquidatori);
    (ii) nella sezione relativa ai componenti degli Organismi di Composizione della Crisi d'Impresa (OCRI); in particolare sono iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi tenuto da uno degli Ordini degli Avvocati.

    Vorrei cancellarmi dall'elenco del Gestori della Crisi tenuto dal predetto Ordine degli avvocati e, se necessario, dall'Albo Nazionale della Sezione dell'OCRI (considerato che non frequenterò più il relativo corso di aggiornamento).

    Tuttavia, vorrei avere la certezza che la mia iscrizione presso la Sezione Ordinaria dell'Albo Nazionale (dei curatori/liquidatori) resti valida.
    Ovviamente continuerò ad adempiere all'obbligo di aggiornamento biennale dei curatori/liquidatori.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      28/03/2026 12:15

      RE: Iscrizione all'elenco dei gestori della crisi ex art. 356 c.2 ccii

      Al quesito possiamo fornire risposta affermativa.
      Invero, in realtà, si tratta di due iscrizioni diverse.
      Questo perché da un lato abbiamo il "registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato" di cui all'art. 2, comma 1 let. c) del DM giustizia 24 settembre 2014, n. 202, recante "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento".
      Dall'altro, l'art. 356 prevede "un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti", il cui funzionamento è disciplinato dal decreto 3 marzo 2022 , n. 75 (recante "Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".