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Liquidazione controllata - trascrizione della sentenza

  • Maurizio Leonardi

    Ancona
    20/01/2023 11:30

    Liquidazione controllata - trascrizione della sentenza

    Buongiorno, vorrei chiedere il Vostro parere in merito agli obblighi che riguardano la trascrizione della sentenza di apertura della procedura ex art. 270, secondo comma lett. g).
    La norma testualente si riferisce ai beni immobili ed ai beni mobili registrati. Qualora il patrimonio del debitore persona fisica comprenda quote di srl, in questo caso anche se formalmente non si tratta di beni mobili registrati mi chiedo se sia opportuno, magari chiedendo conferma al GD, comunicare gli estremi della sentenza al Registor imprese affinchè risulti il vincolo anche su tali beni.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/01/2023 20:18

      RE: Liquidazione controllata - trascrizione della sentenza

      Concordiamo con la sua soluzione.
      L'argomento prospettato è uno dei più spinosi perché coinvolge il concetto del bene quota di partecipazione in srl.
      La prevalente giurisprudenza (Cass. 16/05/2014, n.10826; Cass. 21/10/2009, n. 22361; Cass. 02/02/2009, n. 2569; Cass. 23/01/2008, n. 1464; Cass. 26/05/2000, n. 6957; ecc.) ha qualificato tale partecipazione come un bene mobile non registrato, adducendo una serie di argomentazioni a sostegno, tra cui, le principali sono che l'art. 2683 c.c. contiene un elenco tassativo dei beni mobili registrati, tra i quali non sono comprese le quote di partecipazione al capitale sociale di s.r.l. e che i registri pubblici concernenti gli immobili ed i beni mobili registrati hanno struttura e funzione diverse rispetto al registro delle imprese. La dottrina (tra tanti Autori, Di Sabato, Ferri junior, Genghini e Simonetti, Trobbiani, ecc.) ha convincentemente obiettato che questa tesi se era sostenibile in un periodo in cui , i negozi concernenti le quote di partecipazione al capitale societario di
      s.r.l. non erano pubblicizzati attraverso dei registri pubblici e liberamente consultabili ma risultavano solo dal libro soci, cioè da documenti interni alla società, non era più conciliabile con la mutata realtà giuridica che aveva introdotto, con la legge 310/1993 l'obbligo pubblicitario in relazione alla circolazione di aziende e di quote di s.r.l., e poi aveva riformato il diritto societario nel 2003 e, infine, con il d.l. n.185 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 2009, aveva modificato l'art. 2470 c.c. abrogando il riferimento al libro dei soci, con la conseguenza che lo strumento precipuamente previsto dall'ordinamento per pubblicizzare le vicende concernenti le quote di s.r.l. è il registro delle imprese, che è comunque un registro definito pubblico dalla legge (artt. 2188 c.c. e 101 disp. att.
      c.c.) e liberamente consultabile. Peraltro, si aggiunge, la disciplina della trascrizione dei beni
      mobili registrati si articola in due diverse sezioni ed una di esse, la seconda, lascia intendere
      che esistono beni mobili registrati ulteriori e distinti da quelli elencati dall'art. 2683 c.c.15, quali, ad esempio le rendite nominative dello Stato, le quali possono essere oggetto di ipoteca (art. 2810 c.c.).
      Da queste considerazione, si è formata l'idea che un bene mobile può ritenersi appartenere alla categoria dei beni registrati quando per esso la legge, per soddisfare degli interessi di rango pubblicistico, preveda degli oneri pubblicitari da realizzare a mezzo di registri gestiti da enti pubblici che garantiscano a tutti la libera consultazione (Trobbiani, Trib. Milano 2 dicembre 2017).
      Zucchetti SG srl