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RICHIESTA RIMBORSO RATEI NON GODUTI SU POLIZZE CONNESSE A FINANZIAMENTI

  • Cinzia Elegibili

    Cesena (FC)
    10/03/2026 11:20

    RICHIESTA RIMBORSO RATEI NON GODUTI SU POLIZZE CONNESSE A FINANZIAMENTI

    In una Liquidazione controllata ho richiesto il rimborso dei ratei non goduti su polizze contratte su finanziamento contratto dal debitore, per intervenuta cessazione rapporto per apertura procedura. Il premio polizza viene corrisposto per tutta la durata del finanziamento in via anticipata e viene restituito in caso di anticipata chiusura finanziamento.
    Chiedo se analoga richiesta può essere fatta in un piano di ristrutturazione debiti consumatore, con acquisizione somme alla procedura o può richiedere i ratei della polizza non goduti direttamente il debitore, trattandosi di somme non ricomprese nel piano ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/03/2026 10:13

      RE: RICHIESTA RIMBORSO RATEI NON GODUTI SU POLIZZE CONNESSE A FINANZIAMENTI

      La richiesta è del tutto fattibile, con le precisazioni che ci accingiamo ad esporre.
      A mente dell'art. 67 c.c.i.i., il piano di ristrutturazione dei debiti "ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma".
      Il successivo art. 71, comma 1 c.c.i.i., specifica che "il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato".
      Orbene come si vede, nulla esclude che possa essere messo a disposizione un premio assicurativo, ma a tal fine è evidente che occorre dare conto di questa previsione nel piano.
      L'unico dato che occorre considerare è quello per cui il debitore con l'omologa della ristrutturazione resta in bonis, per cui non opra la previsione di cui all'art. 270 comma 6 (valevole per la liquidazione controllata) secondo cui i contratti pendenti alla data dell'apertura della procedura si sospendono, con riconoscimento al liquidatore della facoltà di subentrare o recedere.
      Nella ristrutturazione, dunque, quei contratti continuano a produrre effetti secondo le originarie previsioni, a meno che nel piano non si chieda che con l'omologa vi sia una diversa regolazione di quel sinallagma.