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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA e/o CONCORDATO COMPETENZA TERRITORIALE art. 27 CCII 3 comma lett. a

  • Carlo Della Chiesa Poma

    TORINO
    29/04/2026 10:31

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA e/o CONCORDATO COMPETENZA TERRITORIALE art. 27 CCII 3 comma lett. a

    buongiorno,

    il caso che devo affrontare prevede: una impresa individuale artigiana sovraindebitata ( elettricista )
    in visura : sede legale situata nel cicondario del TRIB. DI IVREA,
    l'imprenditore è residente a TORINO - TRIB. TORINO.

    Debiti di natuara mista / parecchi debiti vs. erario derivanti dall'attività.
    Vorrei un confronto. Ipotizzavo di proporre la domanda presso OCC del Tribunale di Ivrea considerando art. 27 CCII 3 comma lett. a
    C'è qualche considerazione più approfondita e/o giurisprudenza

    Grazie

    Carlo POMA
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      01/05/2026 11:08

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA e/o CONCORDATO COMPETENZA TERRITORIALE art. 27 CCII 3 comma lett. a

      A nostro avviso è competente il Tribunale di Ivrea.
      Queste le ragioni.
      Il comma 1 dell'art. 27 attribuisce "i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione" alla competenza del "Tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese", da individuare, sulla scorta del criterio di cui all'art. 4 D.Lgs. 168/2003, "avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali".
      Il comma 2 aggiunge che per le imprese diverse da quelle di cui al comma 1 "è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali"
      Il criterio di determinazione della competenza, declinato attraverso una proposizione lessicale che prende il posto della "sede principale" cui faceva riferimento il vecchio art. 9 l.fall., è dunque quello (COMI: Centre of main interest) definito dalla lettera m) dell'art. 2 come "il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi".
      Il comma 3 dell'art. 27 specifica poi quale si presume essere il centro degli interessi principali del debitore, specificando che, con riferimento alle persone fisiche, esso "si presume coincidente:
      a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
      b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma".
      Se è certo che, in base al dettato legislativo, il COMI venga fatto presuntivamente coincidere con la sede legale risultante dal Registro delle imprese, meno certo è se la presunzione sia iuris tantum, con conseguente possibilità di superarla attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa sia collocato altrove.
      All'interrogativo ha fornito risposta Cass., n. 21865 del 29/07/2025, la quale ha assegnato alla presunzione di coincidenza un carattere solo relativo, osservando che: "il criterio di collegamento principale è costituito dal COMI, che si presume coincidente con la sede statutaria ma, trattandosi di presunzione solo relativa, è lecito fornire la prova contraria. Nel caso, poi, in cui si raggiunga la certezza che la sede effettiva sia situata in un luogo differente rispetto alla sede legale, ma non si raggiunga analoga certezza circa la sua precisa ubicazione, fermo restando l'avvenuto superamento della presunzione di coincidenza, dovrà necessariamente entrare in gioco il secondo criterio di collegamento (quello del luogo nel quale la persona giuridica svolge abitualmente la propria attività produttiva, che è concetto diverso dal COMI) e, ove neppure tale criterio appaia praticabile, dovrà farsi riferimento al terzo (cioè al luogo di residenza, domicilio, dimora o nascita del legale rappresentante).
      Orbene, nel caso di specie, in applicazione della presunzione generale la competenza è del Tribunale di Ivrea, (posto che ai sensi dell'art. 27 comma 3 let. a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, il centro degli interessi si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese), e non vi sono elementi per ritenere che la sede principale degli interessi risulti altrove.