Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata e Tfr

  • Loredana Marziali

    PORTO SAN GIORGIO (FM)
    02/05/2026 23:13

    Liquidazione controllata e Tfr

    Sono Trascorsi tre anni di liquidazione controllata ma si stanno ancora vendendo i beni immobili. Il debitore viene licenziato, l' importo del TFR andrà a finire nella procedura, se si per un quinto? Oppure siccome sono trascorsi tre anni dall' apertura della liquidazione, questa somma sopraggiunta non dovrà confluire nella liquidazione?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      08/05/2026 07:10

      RE: Liquidazione controllata e Tfr

      A nostro avviso il TFR non va acquisito, soprattutto alla luce delle novità introdotte dal correttivo, per quanto ai medesimi risultati si potesse certamente giungere anche prima dell'avvento del d.lgs 136/2024. Infatti, la liquidazione controllata si caratterizza, al pari della liquidazione giudiziale per lo spossessamento del patrimonio del debitore.
      Ne è chiara riprova il rinvio, contenuto nell'art. 270 comma 5, all'art. 142 c.c.i.i. (il fatto che tale rinvio non fosse presente nella originaria tessitura della norma era stato ampiamente criticato) a mente del quale la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale (e quindi anche della liquidazione controllata) priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.
      Questo spossessamento non riguarda solo i beni presenti ma anche quelli futuri. Lo esplicita a chiare lettere il comma 3-bis dell'art. 272 c.c.i.i. (anch'esso introdotto dal d.lgs 136/2024) a tenore del quale "Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi". E' quindi evidente che anche il TFR va acquisito alla procedura (in questo senso Trib. Spoleto, 5 aprile 2024, n. 24) almeno fino a quando il debitore non avrà ottenuto l'esdebitazione.
      A tale ultimo proposito ricordiamo che ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i., l'esdebitazione opera di diritto ed è pronunciata decorsi 3 anni dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata o con il decreto di chiusura se emesso anteriormente.
      Sul punto, già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/2024 aveva affermato che la procedura deve apprendere i beni e le quote di reddito che pervengono al sovraindebitato nei tre anni successivi all'apertura della procedura, ma se non ci sono prospettive di incasso la procedura va chiusa.
      Il d.lgs n. 136/2024 ha recepito questi approdi nel novellato art. 282 c.c.i.i., il quale prevede che "per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura".