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POSSIBILITA' OBBLIGHI DI FARE IN UNA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

  • Fabio Pipia

    Palermo
    01/04/2026 10:58

    POSSIBILITA' OBBLIGHI DI FARE IN UNA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

    Spett.le Fallcoweb,

    in una procedura di Liquidazione Controllata di cui sono il Liquidatore nominato dal Tribunale volevo chiedere un vostro parere sulla possibile applicazione della procedura relativa agli obblighi di fare prevista ai sensi dell'art.2931 c.c. e 612 c.p.c o se eventualmente, visti anche le possibili spese da anticipare in questa ipotesi a carico della procedura, a vostro parere ci possa essere una procedura alternativa che non implica spese da anticipare al caso che vi espongo di seguito
    Nello specifico, dopo l'esito favorevole dell'asta in cui sono stati venduti i beni del debitore (attrezzature e macchinari di un'impresa individuale) l'aggiudicataria non ha ancora ritirato gli stessi a causa di un controversia sorta successivamente con la proprietaria dei locali dove sono ubicati gli stessi beni.
    A questo riguardo, l'aggiudicataria avrebbe avuto prima dell'asta un accordo informale con la proprietaria per affittare detti locali andato poi disatteso.
    I tentativi da me esperiti per sollecitare entrambe le parti al ritiro dei beni aggiudicati ed alla riconsegna dei locali sono andati inevasi.
    Ho fatto emettere allora al Giudice un provvedimento di formale messa in mora nei confronti dapprima dell'aggiudicataria ed un altro verso la proprietaria dei locali è in attesa di emissione dove in entrambi si sancisce chiaramente, oltre alla formale messa in mora, anche la assenza di qualsivoglia responsabilità a carico della procedura per eventuali danni dovessero sopraggiungere ai loro beni.
    A questo riguardo, ritenete che si possa pertanto attivare la procedura di cui alle superiori premesse ? o a vostro dire ci possono essere ulteriori azioni per obbligare le parti a riprendersi i rispettivi beni e non gravare economicamente sulla procedura?
    A vostro parere, inoltre, stante il comportamento ostativo di entrambe le parti di cui sopra ed i provvedimenti giudiziali già descritti che responsabilità potrebbe essere addebitate alla procedura ed al sottoscritto in caso di danni ai rispettivi beni?

    Vi ringrazio infinitamente per qualsivoglia parere riterrete utile darmi

    Cordialmente

    Fabio Pipia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      03/04/2026 08:35

      RE: POSSIBILITA' OBBLIGHI DI FARE IN UNA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

      Conviene procedere per ordine.
      Occorre premettere che a norma dell'art. 1476 c.c., norma applicabile anche alle vendite giudiziarie in quanto con esse non incompatibile (cfr, in questi termini, anche se con riferimento all'art. 1477 Cass., sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30 giugno 2014, n. 14765) anche nella vendita giudiziaria il venditore (ed in questo caso la procedura, per il tramite del custode) deve adempiere alla obbligazione della consegna del bene in favore dell'acquirente.
      Quest'obbligo, se nel disciplinare di vendita non è previsto diversamente, deve essere adempiuto nel luogo in cui la cosa si trova quando il trasferimento si è perfezionato (e dunque quando è stato pronunciato il decreto di trasferimento) a norma dell'art. 1182, comma secondo c.c.
      Quid iuris se l'acquirente è assente?
      A nostro avviso in questi casi occorre procedere preliminarmente ad una offerta reale nei modi di cui all'art. 1209, comma secondo, c.c., a mente del quale quando una cosa deve essere consegnata in un luogo diverso dal domicilio del creditore (il che si verifica quando la cosa deve consegnarsi nel luogo in cui si trova) l'offerta reale si esegue mediante atto notificato a cura dell'ufficiale giudiziario. In questo caso, se il creditore non si presenta o rifiuta di ricevere la cosa, la procedura potrà eseguire il deposito a norma degli artt. 77 e 78 disp. att. c.c., deposito che si esegue con ricorso al giudice affinché sia individuato un luogo presso il quale, eseguire il deposito della cosa, deposito che dovrà risultare da verbale redatto dall'ufficiale giudiziario.
      L'art. 1210 comma secondo prevede che, eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
      Le spese della offerta e del deposito sono a carico del creditore in mora, a norma dell'art. 1215 c.c.. Parimenti, sono a carico del creditore le spese del giudizio di convalida, in base alla regola generale di cui all'art. 92 c.p.c..