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PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE ART 74, C.1 - EREDITA' IN CORSO DI PROCEDURA

  • Giovanni Mion

    MESTRE (VE)
    14/09/2026 19:34

    PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE ART 74, C.1 - EREDITA' IN CORSO DI PROCEDURA

    Buongiorno,

    un professionista, in una procedura di concordato minore ex art. 74,c.1 CCII, in corso di procedura, riceve in eredità 1/3 di un immobile civile. Ritenete necessario ai sensi dell'art. 76, c.2 - lett. C integrare la relazione particolareggiata dell'OCC in relazione alla "convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata" oppure, essendo il concordato già omologato, ritenete possibile procedere solamente depositando apposita informativa al Giudice inviandola contestualmente anche ai creditori?

    Vi rignrazio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/09/2026 16:19

      RE: PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE ART 74, C.1 - EREDITA' IN CORSO DI PROCEDURA

      A nostro avviso la relazione particolareggiata non va integrata.
      L'art. 76 è dedicato alla "Presentazione della domanda e attività dell'OCC" e dispone, al comma due, che la relazione deve essere allegata alla domanda. Si tratta di un documento che ha una funzione informativa, destinata sua al giudice che ai creditori, ed è funzionale a verificare l'ammissibilità della domanda e la omologa del concordato.
      Dunque, una volta che a tali esiti si sia giunti, essa diviene irrilevante.
      Del resto, l'art. 81, comma primo, ultimo capoverso c.c.i.i. prescrive che "Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione", mentre il comma 4 prevede una relazione finale sulla compiuta esecuzione.
      All'OCC inoltre l'art. 82 riconosce la legittimazione a richiedere la revoca dell'omologazione "quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori", ma non ci sembra affatto che la situazione prospettata nella domanda concretizzi una delle ipotesi in cui si può procedere alla revoca dell'omologa.