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Accordo del debitore l. 3 / 2012

  • Andrea Mancini

    Livorno
    21/05/2025 13:12

    Accordo del debitore l. 3 / 2012

    Spett.le Fallco,
    a seguito dell'omologazione dell'accordo del debitore, si rappresenta che sono "sorti" alcuni debiti in epoca successiva al decreto di omologa, quindi con fatto genetico successivo al decreto di omologa, i cui creditori richiedono ora il pagamento integrale.
    Con la presente, si chiede cortesemente un parere in merito all'eventuale inclusione di tali debiti nel perimetro dell'accordo omologato, ancorché non espressamente contemplati. Oppure, dovranno essere assolti dal debitore personalmente in quanto estranei all'accordo.
    Ringraziando sin d'ora per l'attenzione e per il riscontro che vorrete fornire, si porgono cordiali saluti.
    Con cordialità
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      22/05/2025 18:15

      RE: Accordo del debitore l. 3 / 2012

      L'art. 12 comma 3 l. 3/2012 dispone che "L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano".
      Come si vede, i creditori con titolo o causa posteriore non possono agire esecutivamente, sui beni oggetto del piano, mentre invece possono agire esecutivamente sui beni estranei al piano.
      Questo, all'evidenza, vuol dire che essi non possono essere inclusi nel perimetro dell'accordo omologato: da un lato, se così fosse, non avrebbe senso riconoscere loro la possibilità di agire esecutivamente sui beni non ricompresi nel piano; dall'altro, la loro inclusione nel passivo del piano ne determinerebbe di fatto una modifica ex post a danno dei creditori aderenti, i quali hanno votato favorevolmente proprio sulla scorta della considerazione della percentuale di soddisfacimento in esso prevista a loro favore, percentuale evidentemente falsata se si riconoscesse il concorso di creditori posteriori.