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liquidazione controllata ex art.268 ss - accesso alla procedura con sola finanza esterna

  • Christian Gatti

    Perugia
    12/11/2025 16:47

    liquidazione controllata ex art.268 ss - accesso alla procedura con sola finanza esterna

    Buonasera,
    un debitore fa istanza all'OCC per accedere alla procedura in oggetto. I gestori evidenziano che il reddito netto che viene messo a disposizione dei creditori è inferiore alle spese per il proprio sostentamento. Subordinatamente all'omologa della procedura un terzo soggetto è disposto a mettere finanza esterna a beneficio dei creditori per un importo pari ad euro 10.000,00. Ciò posto ritenendo che il beneficio per i creditori sia minimo (o addirittura quasi inesistente se consideriamo le spese di procedura) si chiede se è possibile accedere alla liquidazione controllata ex art.268 ss e cosa debbano rilevare eventualmente i gestori nel caso di specie.
    Grazie mille

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      15/11/2025 15:12

      RE: liquidazione controllata ex art.268 ss - accesso alla procedura con sola finanza esterna

      Il comma 3 dell'art. 268 (nel test riscritto dal d.lgs 136/2025) prevede che si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC atte- sta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie".
      Il punto sul quale tuttavia nutriamo ancora qualche perplessità è quello che attiene alla esistenza di una sorta di "finanza esterna" rappresentata dal versamento di una somma periodica di danaro, era prevista nella domanda di apertura della liquidazione controllata.
      Sul punto le opinioni divergono.
      A favore della tesi negativa si osserva che: non sia possibile che il debitore quantifichi l'attivo; i tempi della procedura non sono nella disponibilità del debitore, poiché la liquidazione controllata altro non è se non la liquidazione giudiziale del debitore "minore"; si avrebbe che il debitore immeritevole che non può accedere alla esdebitazione dell'incapiente, potrebbe aggirare il requisito della meritevolezza accedendo alla liquidazione controllata.
      A favore di questa possibilità si argomenta: che la dichiarazione di versare somme potrebbe essere qualificata come cessione di un credito futuro e dunque come attivo da acquisire; che il termine di tre anni decorso il quale si verifica l'esdebitazione è posto nell'interesse della parte e, come tale da lui disponibile; che attraverso questa finanza si può superare l'ostacolo all'apertura della procedura in caso di mancanza di attivo distribuibile con la sola acquisizione di reddito nei tre anni, il che è utile quando il debitore non possa accedere al l'esdebitazione dell'incapiente).
      Detto questo, osserviamo che se il debitore ha assunto l'impegno ad eseguire questi versamenti, il liquidatore deve agire per la riscossione di quegli importi, poiché essi attengono alla esecuzione della attività di liquidazione dell'attivo, che devono essere completate anche oltre il triennio di cui all'art. 272, comma 3, c.c.i.i., posto che quella prospettazione di versamenti periodici potrebbe essere intesa come una cessione di credito futuro.
      In ogni caso, a prescindere dalla posizione che si intenda assumere rispetto al trattamento della finanza esterna, occorrerà valutare la possibilità di acquisire attivo che possa ristorare, anche in misura minima ma pur sempre non irrisoria, un attivo da distribuire, al netto delle spese della medesima.
    • Christian Gatti

      Perugia
      17/11/2025 08:30

      RE: liquidazione controllata ex art.268 ss - accesso alla procedura con sola finanza esterna

      Ringrazio per l'esauriente risposta e chiedo se esiste una percentuale minima di soddisfacimento per i creditori affinché questa non venga considerata irrisoria.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        19/11/2025 20:28

        RE: RE: liquidazione controllata ex art.268 ss - accesso alla procedura con sola finanza esterna

        Non esiste una percentuale minima. Essa infatti va valutata, caso per caso, con riferimento all'ammontare del credito, al fine di verificare se essa sia economicamente apprezzabile: ad esempio, il 5% di €. 100.000 potrebbe non equivalere al 5% di €. 1.000.
        Ad esempio, in tema di concordato preventivo, Cass. 15246 del 15.5.2022 ha ritenuto non irrisoria una percentuale del 13,8%;
        Cass. 24.10.2024, n. 27564, a ritenuto, in tema di esdebitazione, non irrisoria una percentuale superiore al 2%