Forum SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione controllata in corso - accertamento usucapione

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    02/10/2025 09:50

    liquidazione controllata in corso - accertamento usucapione

    Buongiorno,
    nel caso in cui un sovraindebitato abbia presentato, nel corso della procedura di liquidazione controllata già aperta, domanda di mediazione per l'accertamento di avvenuta usucapione su un immobile, ritenete che il liquidatore debba partecipare a tale procedimento in qualche ruolo o debba solo prendere atto dell'esito di suddetta mediazione?
    Nel caso in cui la mediazione non abbia esito positivo, ritenete che il liquidatore debba effettuare ulteriori approfondimenti e/o agire in giudizio per l'acquisizione di tale immobile?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      04/10/2025 16:09

      RE: liquidazione controllata in corso - accertamento usucapione

      Per rispondere alla domanda occorre procedere su più fronti.
      Il primo è quello per cui l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà di un bene, per effetto del possesso continuato, pacifico e non interrotto, per il tempo richiesto dalla legge.
      Essendo il possesso (con le caratteristiche appena descritte) il fatto costitutivo dell'acquisto per usucapione, la sentenza pronunciata all'esito del relativo giudizio è una sentenza dichiarativa, non già costitutiva.
      Questo significa che se il debitore è proprietario di un bene acquistato per usucapione, quel cestite costituisce una componente dell'attivo della procedura.
      Sulla scorta di queste premesse è allora evidente che il liquidatore ha uno specifico interesse non solo a condurre la mediazione, ma altresì ad ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario, al fine di poter procedere alla sua vendita, poiché a nostro avviso non è sufficiente il verbale di mediazione, per quanto trascritto.
      Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'equiparazione tra l'accordo conciliativo, ancorché trascritto, e la pronuncia di usucapione: «L'accordo conciliativo che accerta l'usucapione ex art. 2643 n. 12-bis c.c. non è opponibile al terzo acquirente dal contraente contro il quale viene accertata l'usucapione, così come l'alienazione, sia pure trascritta, compiuta dal soggetto il cui titolo sia fondato sulla sua stessa affermazione di essere divenuto proprietario a titolo originario per usucapione, non resiste alla legittima pretesa del soggetto che si affermi effettivo proprietario dell'immobile, poiché la soluzione opposta consentirebbe manovre fraudolente ai danni di quest'ultimo» (Cass., Sez. II, Sentenza n. 32620 del 23 novembre 2023, richiamata e condivisa da Cass., Sez. III, 9 gennaio 2025, n. 565). Tale ultima pronuncia osserva inoltre che "Così come l'alienazione, il cui titolo sia costituito dall'affermazione del venditore di essere divenuto proprietario a titolo originario per usucapione, sia pure trascritta, non resiste alla legittima pretesa del titolare che risulti di non avere perduto la proprietà per usucapione, allo stesso modo l'accordo conciliativo non può frustrare il diritto del terzo acquirente estraneo a un tale negozio".
      Aggiungiamo, infine, che la legittimazione del liquidatore si ricava dall'art. 274 c.c.i.i., a mente del quale "Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione di- retta al recupero dei crediti".