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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata - piano riparto - grado privilegio ipotecario
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Antonio De Francesco
Vimodrone (MI)11/05/2025 17:02Liquidazione controllata - piano riparto - grado privilegio ipotecario
Buongiorno,
in fase di redazione del piano di riparto per una procedura di liquidazione controllata consumatore finale, sorge un dubbio:
- parte attiva liquidata - asta immobile (unico attivo disponibile)
- parte passiva composta da due creditori: ADR con privilegio ipotecario su immobile (emesso nel 2023) di varie gradualità (1°, 8° e succ) e Banca con privilegio ipotecario volontario di secondo grado su immobile all'emissione del mutuo fondiario di acquisto (2016).
E' corretto attribuire a ADR solo il credito vantato con privilegio di 1° grado e di il resto alla banca (ovviamente esclusi i crediti prededucibili).
O alternativamente la banca, in forza del mutuo fondiario emesso alla data di stipula dello stesso, ha diritto privilegiato rispetto ad ADR?
L' attivo liquidato copre in modo assolutamente parziale le somme passive da liquidare e va pertanto assunta una ripartizione decisa.
Grazie
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Antonio De Francesco
Vimodrone (MI)11/05/2025 17:28RE: Liquidazione controllata - piano riparto - grado privilegio ipotecario
Puntualizzazione: ADR = Agenzia Entrare Riscossione (AER)
L'ipoteca iscritta da parte della Banca è un'ipoteca volontaria di II grado I grado sostanziale.
Se vige il principio del grado del momento dell'iscrizione, trattandosi per entrambi i creditori di credito privilegiato con ipoteca, sarebbe da ripartire il tutto con priorità alla banche che ha iscritto l'ipoteca anteriormente (art. 2852 CC grado dell'ipoteca) ma confonde l'art.2854 "Ipoteche iscritte nello stesso grado" secondo cui I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo.
Avrei bisogno di un riferimento certo per assicurare il corretto livello di gradualità tra i due creditori.
Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
12/05/2025 10:58RE: Liquidazione controllata - piano riparto - grado privilegio ipotecario
Non siamo sicuri di aver bene inteso i termini della domanda, ma in ogni caso ci pare necessaria una premessa.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità "Nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l.fall., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di esclusione di un credito privilegiato ex art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, in precedenza già ammesso in via chirografaria quale credito in surroga, stante l'identità della causa dell'attribuzione patrimoniale. Cfr, Cass. 27/10/2017, n. 25640).
Questo principio a nostro avviso vale anche per il passivo nella liquidazione controllata, posto che per esso è previsto, a norma dell'art. 273 un procedimento analogo a quello della formazione del passivo nel fallimento (e nella liquidazione giudiziale), il quale contempla (comma 4) meccanismi impugnatori che se non attivati lo rendono definitivo e quindi vincolante ai fini del riparto.
In ogni caso, il concorso al riparto di plurimi creditori ipotecari nei termini che seguono.
L'art. 2808, comma 1, c.c., dispone che l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca richiede, ai fini della sua costituzione, l'iscrizione presso l'ufficio dell'Agenzia del Territorio del luogo in cui si trova l'immobile che ne è gravato (art. 2827 c.c.), secondo le modalità prescritte dall'art. 2839.
Questa iscrizione ne determina il grado.
In particolare, l'art. 2852 prevede che l'ipoteca prende il grado dal momento della sua iscrizione, mentre l'art. 2853, precisa che in caso di richieste contemporanee il grado è stabilito dal numero d'ordine e che richieste simultanee porteranno lo stesso numero d'ordine, e di ciò si farà menzione nella nota. La ratio delle norme da ultimo citate risiede nella necessità di adottare un criterio per risolvere il concorso tra più creditori che hanno iscritto ipoteca sul medesimo bene.
Insomma, il concorso tra i vari creditori ipotecari viene disciplinato dal nostro ordinamento in base al grado delle rispettive ipoteche, cioè considerando il momento dell'iscrizione, determinato all'interno del medesimo giorno dall'attribuzione del numero d'ordine nei registri immobiliari.
Solo i crediti con iscrizione ipotecaria nello stesso grado sugli stessi beni (iscrizioni contemporanee, o frazionamento di un'unica ipoteca) concorrono tra loro in proporzione all'importo relativo (art. 2854 c.c.).
Unica eccezione rispetto a questa disciplina è contenuta nell'art. 2650, comma terzo, c.p.c., a mente del quale l'ipoteca legale iscritta a favore dell'alienante (trattasi, ai sensi dell'art. 2817 c.c. dell'ipoteca iscritta sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione) o del condividente contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto prevale sulle iscrizioni o trascrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente avente diritto al conguaglio.
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