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accertamento e titolarita del credito

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    09/04/2026 22:33

    accertamento e titolarita del credito

    Gentilissimi,
    con riferimento alla procedura di esdebitazione dell'incapiente, il Giudice ha richiesto l'accertamento della titolarità dei crediti ammessi alla procedura.

    Premetto che la posizione debitoria del ricorrente riguarda esclusivamente due creditori:- Agenzia delle Entrate-Riscossione, per un importo modesto;
    - una società veicolo Alfa per un importo pari a circa euro 600.000, che rappresenta la componente principale dell'esposizione debitoria e in relazione alla quale è stata sostanzialmente attivata la procedura.
    Il ricorrente risulta obbligato per tale importo in qualità di fideiussore nei confronti della banca Gamma, a garanzia di linee di credito concesse a una società di capitali successivamente fallita. A seguito di contenzioso, il ricorrente è stato condannato in secondo grado al pagamento della fideussione in favore della banca, con sentenza notificata. A distanza di circa cinque anni dalla pronuncia, è stato notificato per la prima volta un atto di precetto, nel quale figura quale mandante la società veicolo Alfa, (si presume una possibile operazione di cartolarizzazione del credito originariamente vantato da Banca Gamma) che premettendo la somma vantata come da sentenza di 2 grado dalla Banca Gamma, intima al pagamento delle somme che dovra avvenire a favore della societa Alfa.
    In questo unico documento disponibile (atto di precetto), non vi è alcun riferimento né alla cessione del credito né a eventuali atti di delega o mandato, né risulta allegato o richiamato il contratto di cessione da cui emerga in modo specifico l'inclusione del credito in oggetto tra quelli trasferiti.
    Alla luce di ciò, il Giudice ha ritenuto il precetto non sufficiente a comprovare la titolarità del credito, in capo alla società veicolo Alfa, (e neppure l'attestazione del credito da essa rilasciato da me richiesto) richiedendo la produzione del contratto di cessione o di documentazione equivalente attestante in modo puntuale il trasferimento/cessione del credito.
    Vi chiedo:
    -se è necessaria la produzione del contratto di cessione con puntuale indicazione del credito in quanto la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può avere valore probatorio solo se permette di individuare chiaramente il credito specifico ceduto;

    -se l'assenza del contratto di cessione del credito (o di idonea documentazione equipollente) possa determinare una carenza di legittimazione attiva in capo alla società veicolo, con conseguente possibile esclusione del credito dalla procedura di esdebitazione, (che non avrebbe piu seguito)

    -se, anche in caso di mancata prova della titolarità del credito da parte della società veicolo e di eventuale conclusione della procedura di esdebitazione anche nei confronti di questo credito , possa ritenersi ancora sussistente e azionabile il credito originariamente vantato da Banca Gamma o altra società veicolo che in futuro potrebbe dimostrare l'acquisizione/cessione con contratto del credito, contestando la precedente Alfa.

    -se, alla luce della sentenza di secondo grado passata in giudicato nei confronti della banca originaria e in assenza di prova della titolarità del credito in capo alla società veicolo, sia giuridicamente più corretto procedere all'inserimento del credito in capo alla banca Gamma originaria anziché alla società veicolo.

    Ringrazio anticipatamente per il riscontro e resto in attesa di un cortese parere
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      12/04/2026 13:50

      RE: accertamento e titolarita del credito

      Nel rispondere alla domanda premettiamo che secondo un orientamento ormai consolidato della corte di cassazione, In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale. (Cass. Sez. 1, 24/12/2025, n. 33966).
      Una prima risposta che dunque si può fornire è che la prova della cessione, e la prova della ricomprensione del credito oggetto di contestazione all'interno di quella cessione:
      è questione di merito:
      non soggiace a limiti di prova;
      è liberamente valutabile dal giudice del merito sulla base degli elementi di fatto che egli ritenga sufficienti a dimostrarli.
      In precedenza la Corte (Sez. III, 10/02/2023, n. 4277) aveva affermato che In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
      Ciò detto, se non viene fornita la prova della cessione e della annoverabilità del credito in contestazione in quella operazione di cartolarizzazione, nei termini che abbiamo indicato, tra i creditori non potrà che essere indicato il cedente.
      Ottenuta l'esdebitazione (che riguarda il credito) il problema non avrà più ragione di porsi, poiché a norma dell'art. 278, comma primo, c.c.i.i., "L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti". Dunque al cessionario che, intervenuta l'esdebitazione, dovesse agire, si potrà opporre la circostanza della sopravvenuta inesigibilità del credito.