Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione Controllata - Richiesta chiarimenti sull'ammissione al passivo dei contributi Cassa Edile e Fondo Prevedi

  • Pietro Iannicelli

    Salerno
    02/03/2026 12:32

    Liquidazione Controllata - Richiesta chiarimenti sull'ammissione al passivo dei contributi Cassa Edile e Fondo Prevedi

    Buongiorno,
    in qualità di Liquidatore di una procedura di liquidazione controllata sottopone alla cortese attenzione del Forum Fallco la seguente richiesta di chiarimento relativa all'insinuazione al passivo della Cassa Edile di Mutualità e Assistenza.
    Alla luce dell'ordinanza interlocutoria n. 22066, pubblicata il 31 luglio 2025, con la quale la Corte di Cassazione – Sezione Quarta Civile ha rimesso alle Sezioni Unite la questione sulla possibilità di riconoscere il privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n.1 c.c. ai crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi dovuti a un fondo di previdenza complementare negoziale (Fondo Prevedi), si rappresenta quanto segue:
    L'Ente si è insinuato per somme relative a:
    a) Accantonamenti e malattia;
    b) Contributi vari;
    c) Contributi Fondo Prevedi;
    d) Indennità di mora.
    Lo scrivente ritiene che:
    a) Le somme relative ad accantonamenti e malattia debbano essere ammesse in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751-bis, n.1 c.c., in quanto aventi natura retributiva;
    b) Le somme richieste a titolo di contributi vari, trattandosi di contribuzione dovuta all'Ente non ricompresa tra i crediti privilegiati, debbano essere ammesse in via chirografaria;
    c) Le somme richieste a titolo di contributi Fondo Prevedi e indennità di mora, non risultando assistite da privilegio e atteso il contrasto giurisprudenziale rimesso alle Sezioni Unite (ord. 31.07.2025, n. 22066), debbano essere ammesse in via chirografaria, con eventuale riserva in attesa della pronuncia definitiva;
    d) L'indennità di mora complessiva debba essere ripartita: in via privilegiata per la quota riferibile a crediti privilegiati, in via chirografaria per la quota riferibile a crediti chirografari.

    Inoltre, si chiede conferma che il termine di prescrizione relativo al versamento dei contributi obbligatori previdenziali sia di cinque anni, decorrenti dal giorno in cui dovevano essere versati, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

    Si ringrazia sin d'ora per il cortese e puntuale riscontro.
    Cordialmente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      08/03/2026 17:36

      RE: Liquidazione Controllata - Richiesta chiarimenti sull'ammissione al passivo dei contributi Cassa Edile e Fondo Prevedi

      L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33, e quindi può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
      Quindi, l'apertura della liquidazione controllata è corretta. Ciò che invece non si applica, come correttamente affermato nella domanda, è l'art. 35, norma che infatti regola i casi di decesso successivo all'apertura della procedura. In questo caso, pertanto, si tratterà semplicemente di accettare l'eredità, se ne ricorrono i presupposti, in luogo del defunto.
      • Pietro Iannicelli

        Salerno
        09/03/2026 09:29

        RE: RE: Liquidazione Controllata - Richiesta chiarimenti sull'ammissione al passivo dei contributi Cassa Edile e Fondo Prevedi

        La risposta non è attinente alla domanda, vi sarà stato un errore materiale.

        In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/03/2026 13:45

      RE: Liquidazione Controllata - Richiesta chiarimenti sull'ammissione al passivo dei contributi Cassa Edile e Fondo Prevedi

      L'ordinanza interlocutoria n. 22066, pubblicata il 31 luglio 2025, con la quale la Corte di Cassazione Sezione Quarta Civile ha rimesso alle Sezioni Unite la questione sulla possibilità di riconoscere il privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n.1 c.c. ai crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi dovuti a un fondo di previdenza complementare negoziale (Fondo Prevedi). Orbene, posto che il contributo al Fondo Prevedi si compone dei seguenti elementi: il contributo del lavoratore, corrispondente alla somma decurtata
      dalla sua retribuzione e destinata al Fondo; il contributo del datore di lavoro, che consiste in un importo equivalente alla somma prelevata dalla retribuzione del lavoratore, importo che il datore di lavoro è tenuto a riversare al Fondo; i contributi corrispondenti all'accantonamento per trattamento di fine rapporto; il contributo volontario, che s'identifica nella parte di retribuzione che il lavoratore sceglie di destinare al Fondo, beneficiando della deducibilità ai fini dell'IRPEF, è chiaro che quando nella citata ordinanza si afferma che "La disputa verte sulla qualificazione retributiva del contributo complessivamente dovuto al Fondo di previdenza complementare e sulla conseguente spettanza del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, cod. civ.", sono coinvolti nella disputa -e di conseguenza nella rimessione al Primo Presidente per la trattazione a Sezioni Unite- tutti questi contributi, sulla natura dei quali infatti la Cassazione individua le diverse soluzioni offerte dallo stesso giudice di legittimità, che giustificano l'intervento delle sezioni unite.
      L'unico dato sicuro che emerge da detta ordinanza è che il contributo dovuto in proprio dal datore di lavoro alla Cassa Edile non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2754 cod. civ. perchè "il privilegio previsto da tale disposizione, trovando giustificazione nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, non è d'altronde applicabile ai contributi dovuti agli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, non essendo gli stessi dovuti in base alla legge, ma in forza della contrattazione collettiva".
      Tuttavia da alcuni spunti che si possono trarre dalla ordinanza in questione in relazione al concetto di retribuzione ( che "postula un requisito indefettibile, costituito dall'esistenza di un effettivo passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore, e dalla esigenza che le somme erogate si trovino in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa", le proposte da lei fatte sono condivisibili.
      Invero i contributi per malattia possono avere natura retributiva , per cui può essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751-bis, n.1 c.c., nel mentre detto privilegio può essere escluso per i contributi vari di cui sub b) trattandosi di versamenti ai fondi di previdenza integrativa ove l'obbligo del datore di lavoro nasce da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria; pensione integrativa che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore ma che deriva al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa e non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire.
      Per la voce sub c9 giustamente lei propone l'ammissione in chirografo, ma non riteniamo proponibile l'ammissione con riserva in quanto la soluzione non è collegata ad una vertenza giudiziaria tra le parti, ma riguarda la soluzione ad una questione di carattere generale che potranno offrire le Sezioni Unite. Probabilmente Cassa Edile faràopposizione e nel corso della stessa si potrà avere la decisione delle sezioni unite, che si aplicherà alla fattispecie.
      Corretta anche la sua proposta sulla suddivisione dell'indennità di mora.
      Zucchetti Sg srl