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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Esdebitazione incapiente - Spese corso scolastico specializzazione
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Giacomo Spinaci
Senigallia (AN)06/06/2025 10:51Esdebitazione incapiente - Spese corso scolastico specializzazione
Buongiorno,
sono cortesemente a chiedervi un confronto su una domanda di esdebitazione dell'incapiente, procedura nella quale sono stato incaricato di predisporre la relazione, in qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. Nello specifico il debitore ha fatto richiesta di ammissione alla predetta procedura di esdebitazione, sostenendo di non essere in grado di far fronte agli obblighi di vita propri e a quelli a cui è tenuto per il mantenimento nei confronti della figlia non economicamente dipendente. Lo stesso – separato dalla moglie – deve far fronte, tra le altre, alle spese relative ad un corso scolastico di specializzazione post diploma che la figlia, ventitreenne, segue presso una scuola privata di Firenze. Tale corso ha un costo che incide notevolmente nelle spese mensili che il debitore deve affrontare, quantificato in euro 1.000,00 al mese. A tal proposito vorrei sapere se tali spese devono essere ricomprese tra le spese straordinarie cui il debitore è obbligato nei confronti della figlia, rientrando così correttamente tra le spese mensili da conteggiare nel calcolo della soglia reddituale per poter accedere alla predetta procedura o se sia una spesa facoltativa ed il cui importo potrebbe essere altrimenti destinato al ceto creditorio in una diversa procedura da sovraindebitamento.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
07/06/2025 19:18RE: Esdebitazione incapiente - Spese corso scolastico specializzazione
La domanda è particolarmente delicata poiché ruota attorno alle modalità di calcolo delle spese di mantenimento che l'art. 283 comma secondo considera ai fini della determinazione del limite reddituale per verificare se il debitore incapiente può accedere al beneficio della esdebitazione.
Secondo taluni la misura del mantenimento dovrebbe essere individuata nei limiti del reddito impignorabile, a norma dell'art 545 c.p.c., salvo situazioni specifiche, particolari e dimostrate, che comportino una esigenza superiore; e che deve comunque essere scrutinata con particolare cautela.
In altri casi, parlando della quota di reddito che può essere lasciata nella disponibilità del debitore a norma dell'art. 268 comma 4 let. b) nell'ipotesi di liquidazione controllata (dove è previsto che non è soggetto alla liquidazione quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia) si è detto c che "il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 Cost.), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito" (trib. Piacenza, 23.12.2024).
Fatta questa premessa, siamo dell'avviso per cui le spese indicate nella domanda non possano essere considerate ordinarie spese di mantenimento. Invero, se è costante l'affermazione per cui le spese di istruzione dei figli non sono spese straordinarie, esse lo diventano quando sono di ammontare sproporzionato e non prevedibile rispetto alle ordinarie capacità di spesa del soggetto obbligato (Cass. Sez. 1, 18/03/2024, n. 7169).
Nel caso di specie, allora, il fatto che tali spese incidano in modo considerevole sulla determinazione delle spese di mantenimento, e tenuto conto del fatto che la loro quantificazione deve essere compiuta tendenzialmente al ribasso in ragione della preminente tutela del ceto creditorio, ci porta ad escludere che queste spese possano essere computate ai fini del mantenimento.
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