Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata -AGENTE DI COMMERCIO

  • Margherita Ingardia

    Misiliscemi (TP)
    13/11/2025 09:03

    Liquidazione controllata -AGENTE DI COMMERCIO

    Mi trovo a gestire quale Gestore il caso di un Agente di Commercio che ha precedentemente svolto attività commerciale come Impresa individuale cessata il 31.12.2017 e cancellata dal Registro delle imprese in data 21.02.2018.
    Relativamente a questa attività ha contratto debiti superiori ad Euro 500.000,00 (fisco + banche)...chiedo se l'Agente di commercio iscritto dal 2020 al Registro Imprese nella sezione piccoli imprenditori può essere soggetto a procedura fallimentare ora liquidazione giudiziale..essendo comunque responsabile come persona fisica illimitatamente con tutto il patrimonio dei debiti della precedente attività commerciale.
    Il Tizio vorrebbe accedere ad una procedura di liquidazione controllata mettendo a disposizione i beni di cui dispone, ma ho paura che possa essere dichiarato fallito così bloccando la sua attività unica fonte di sostentamento per la famiglia.
    Inoltre al fine di valutare il superamento dei limiti di cui all'art. 2 CCII mi chiedo a quale debiti devo far riferimento a quelli attuali (modesti) o anche a quelli dell'attività precedentemente cessata, ossia è chiaro che i debiti si cumulano in capo alla medesima persona per la confusione che si crea tra patrimonio aziendale e personale nel caso di imprenditore individuale , ma si cumulano pure ai 3 esercizi antecedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura di liquidazione controllata?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/11/2025 09:44

      RE: Liquidazione controllata -AGENTE DI COMMERCIO

      A nostro avviso l'accesso alla liquidazione controllata non è ammissibile nel caso prospettato.
      Va premesso che a mente dell'art. 65, il quale prevede che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento "i debitori di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c)", vale a dire il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le startup innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale" (ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza).
      Quindi se non si tratta di uno dei soggetti sopra indicati (perché ad esempio il soggetto esercita ancora attività di impresa, seppur in forma individuale) l'accesso alla liquidazione controllata va escluso ove si tratti di imprenditore soprasoglia.
      Orbene, nel caso di specie, da un lato il soggetto in questione assume la qualifica di imprenditore (i dati indicati nella domanda lo testimoniano chiaramente); dall'altro, non può considerarsi imprenditore "minore". A tale ultimo proposito osserviamo che l'art. 2, comma 1 let. d) c.c.i.i., al fine di individuare le soglie di accesso alla liquidazione giudiziale (e dunque, di riflesso, anche quelle di accesso alla liquidazione controllata) parla di "debiti anche non scaduti", senza operare alcuna distinzione, per cui la soglia risulta decisamente superata.