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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - RETTIFICA PROGETTO DI STATO PASSIVO

  • Vanessa Mengoli

    LECCE
    14/04/2025 16:50

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - RETTIFICA PROGETTO DI STATO PASSIVO

    Buonasera,
    dovrei porre una domanda: nell'ipotesi in cui sia stato redatto e trasmesso ai creditori un progetto di stato passivo ma vi sia la necessità di rivedere la proposta di ammissione della domanda formulata da uno dei creditori... come occorre procedere?
    1. redigendo un nuovo progetto di stato passivo che sostituisca il precedente;
    oppure
    2. rettificando la posta nello stato passivo definitivo.
    Ringrazio in anticipio.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/04/2025 16:30

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - RETTIFICA PROGETTO DI STATO PASSIVO

      Per rispondere alla domanda va tenuto presente il procedimento di formazione dello stato passivo previsto dall'art. 273 c.c.i.i.
      Il primo comma dispone che, scaduti i termini fissati dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata per la presentazione delle domande di insinuazione, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati, che nei successivi 15 giorni possono proporre osservazioni.
      Scaduti i 15 giorni, entro i quindici giorni successivi il liquidatore:
      - esamina le osservazioni eventualmente pervenute;
      - forma lo stato passivo (eventualmente tenendo conto delle osservazioni pervenute, ove le ritenga fondate)
      - deposita lo stato passivo (eventualmente modificato) nel fascicolo informatico e lo comunica nuovamente agli interessati. Con il predetto deposito lo stato passivo diventa esecutivo, e può essere impugnato nel termine di 8 giorni, ex art. 133 c.c.i.i.
      Ora, fatta questa premessa, e venendo alla domanda formulata, osserviamo che a nostro avviso se è necessario rivedere in aumento o in diminuzione una domanda (o è necessario riconoscere ad essa un privilegio) occorre la redazione di un nuovo progetto di stato passivo, che andrà quindi ricomunicato agli interessati.
      Rispetto a questa ricostruzione si potrebbe obiettare che ogni creditore è ben consapevole del fatto che quello oggetto della prima comunicazione è uno stato passivo che potrebbe non corrispondere a quello definitivo, ma nella costruzione della norma le modifiche immaginate sembrano essere quelle conseguenti alle osservazioni dei creditori e non alle autonome iniziative del curatore medesimo.
      Il tutto, del resto, ha anche delle ricadute pratiche, posto che se si modifica d'ufficio il progetto di stato passivo, al creditore insoddisfatto non resterà che il breve termine di 8 giorni per l'opposizione di cui all'art. 133 ccci, laddove il termine per le osservazioni è di 15 giorni.
      Diverso è il procedimento di accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale, dove l'udienza di verifica costituisce un momento processuale in cui il curatore interloquisce con il giudice e da questa interlocuzione possono scaturire modifiche dello stato passivo che prescindono da eventuali osservazioni.