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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
TRASCRIZIONE SENTENZA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA IMMOBILE IN COMUNIONE
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Elias Bani
Bergamo04/09/2023 18:14TRASCRIZIONE SENTENZA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA IMMOBILE IN COMUNIONE
Buongiorno vorrei chiedere il seguente quesito.
Essendo stato nominato liquidatore per una procedura di liquidazione controllata a carico di un debitore persona fisica.
Il debitore è proprietario al 50% di un immobile in comunione dei beni con il coniuge.
Ora dovrei far annotare la sentenza di apertura procedura presso la conservatoria immobiliare, mi chiedo se posso farla annotare sull'intero immobile(serve notifica alla moglie come per un pignoramento?) e poterla poi vendere per intero senza bisogno di altre formalità.
Grazie per la preziosa collaborazione.-
Luciano Mauro
Ferrara05/09/2023 11:22RE: TRASCRIZIONE SENTENZA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA IMMOBILE IN COMUNIONE
mi intrometto...secondo me la sentenza va annotata sull'intero immobile. Vedo però che è scontata la vendita dell'intero --> giudizio di divisione. Ma chiedo e mi chiedo, qual è il titolo in base al quale procedere alla vendita competitiva dell'intero immobile? La sentenza trascritta presso pubblici registri immobiliari?
Saluto.
LM -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/09/2023 18:29RE: TRASCRIZIONE SENTENZA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA IMMOBILE IN COMUNIONE
L'art. 191 c.c. prevede tra le cause di scioglimento della comunione legale la dichiarazione di fallimento, ed ora di liquidazione giudiziale, di uno dei coniugi , ma presumibilmente la stessa norma è applicabile all'ipotesi di liquidazione controllata che è costruita sullo schema di quella giudiziale e che produce gli stessi effetti di spossessamento per il debitore. A seguito dello scioglimento della comunione, i beni cadono in comunione ordinaria per cui ciascun coniuge o il curatore di uno di essi conserva il potere di disporre della propria quota soltanto. Ne segue, a nostro avviso, che la trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, come quella di liquidazione giudiziaria, va effettuata soltanto sulla quota di competenza, della quale ciascun coniuge può disporre; con tutte le conseguenza che derivano da una ordinaria comunione, dalla vendita della quota alla divisione.
Zucchetti SG srl -
Luciano Mauro
Ferrara06/09/2023 15:23RE: TRASCRIZIONE SENTENZA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA IMMOBILE IN COMUNIONE
Quindi la sentenza (di liquidazione controllata, o giudiziale che sia) sarebbe il titolo che consentirebbe di instaurare un eventuale giudizio di divisione per poi apprendere alla procedura la quota, dell'indebitato e/o dell'ex fallito, dell'immobile liquidato?
Grazie
LM-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/09/2023 19:28RE: RE: TRASCRIZIONE SENTENZA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA IMMOBILE IN COMUNIONE
Per la precisione, la sentenza di liquidazione controllata o giudiziale, determinando la cessazione e lo scioglimento della comunione legale tra coniugi, che si trasforma in una comunione ordinaria, consente di apprendere al l'attivo, mediante la trascrizione, la quota di competenza del soggetto ammesso alla procedura di liquidazione. A questo punto, come in ogni caso in cui all'attivo sia appresa una quota e non l'intera proprietà di un immobile, il curatore o il liquidatore sceglie come comportarsi, se vendere la quota o chiedere lo scioglimento della comunione ordinaria.
Zucchetti SG srl
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Gabriele Coppi
Modena28/05/2025 18:30RE: TRASCRIZIONE SENTENZA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SU DIRITTO DI ABITAZIONE IMMOBILE
Buonasera, chiedo vostro parere in merito alla trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione controllata sugli immobili del debitore. Il debitore, oltre ad avere il diritto di usufrutto su un terreno al 50% con la moglie con la quale è in regime di separazione dei beni, ha il diritto di abitazione su alcuni fabbricati.
Ritengo che la trascrizione della sentenza sul diritto di usufrutto vada eseguita nella quota di 1/2.
Per quanto riguarda il diritto di abitazione, tale diritto non può essere pignorato nè messo in vendita, perciò ho il dubbio se la sentenza vada o meno trascritta anche su tale diritto.
Ringrazio fin d'ora per la disponibilità-
Zucchetti Software Giuridico srl
29/05/2025 10:28RE: RE: TRASCRIZIONE SENTENZA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SU DIRITTO DI ABITAZIONE IMMOBILE
Condividiamo la prospettazione fatta in relazione al diritto di usufrutto.
Quanto al diritto di abitazione osserviamo quanto segue.
Come correttamente indicato nella domanda, il diritto di abitazione viene considerato impignorabile poichè non autonomamente trasferibile. Il divieto di alienazione è sancito dall'art. 1024 c.c., a mente del quale "I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione".
Dobbiamo tuttavia precisare che la giurisprudenza ha da tempo affermato che "il divieto di cessione dei diritti di uso e di abitazione, sancita dall'art. 1024 cod. Civ., non è di ordine pubblico e pertanto può essere oggetto di deroga ove espressamente convenuta tra il proprietario (costituente) e l'usuario, senza che la stessa possa desumersi, implicitamente, per il solo fatto che questo ultimo, violando la norma, ceda il suo diritto a terzi" (Cass. Sez. III, 13 settembre 1963 n. n. 2502; Cass., Sez. II, 31 luglio 1989, n.3565; Cass. Sez. II 2 marzo 2006, n. 4599).
Ed allora, ove questa trasferibilità fosse prevista, il limite alla impignorabilità verrebbe meno.-
Gabriele Coppi
Modena29/05/2025 11:15RE: RE: RE: TRASCRIZIONE SENTENZA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SU DIRITTO DI ABITAZIONE IMMOBILE
Grazie per il pronto riscontro.
Dalla risposta mi sembra di capire che la trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione controllata sul diritto di abitazione sarebbe comunque opportuna per evitare un'eventuale cessione del diritto a terzi da parte del debitore in danno alla procedura, ho inteso bene?-
Zucchetti Software Giuridico srl
29/05/2025 11:26RE: RE: RE: RE: TRASCRIZIONE SENTENZA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SU DIRITTO DI ABITAZIONE IMMOBILE
Se il titolo prevede la cedibilità, saremmo in presenza di una componente attiva del patrimonio della liquidazione controllata, che a nostro avviso andrebbe inserita nel programma di liquidazione. Chiaramente ciò implica a monte la trascrizione della sentenza di apertura della procedura.
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