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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato
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Tania Stazzoni
BARBERINO TAVARNELLE (FI)28/11/2025 09:44Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato
Buongiorno,
in una procedura di liquidazione controllata dove sono liquidatrice, ho aperto il conto corrente della procedura ed il debitore ha mantenuto il proprio conto corrente per l'accredito dello stipendio e la domiciliazione delle bollette e le altre spese personali.
Prima domanda: in qualità di liquidatore devo controllare periodicamente i movimenti sul conto corrente del debitore facendomi inviare la lista dei movimenti e/o gli estratti conto?
Nella relazione particolareggiata si citava un saldo attivo del conto corrente del debitore per circa euro 6.000,00, alla data della sentenza di apertura della liquidazione controllata il saldo è inferiore e ad oggi, dopo circa sei giorni dalla sentenza il saldo è ancora più basso.
Seconda domanda: il debitore deve versare sul conto della procedura il saldo del proprio conto alla data della sentenza?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
30/11/2025 09:32RE: Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato
Per rispondere alla domanda formulata occorre prendere in considerazione alcune norme del c.c.i.i.
Viene in rilievo, in primo luogo, l'art. 272, comma 3-bis c.c.i.i., secondo cui "sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
Questo vuol dire che fanno parte dell'attivo della procedura non solo i beni presente all'interno del patrimonio alla data di apertura della liquidazione giudiziale (del resto, a conferma di questo, si osservi che l'art. 270 comma 5 rende applicabile alla liquidazione controllata l'art. 142 c.c.i.i., a mente del quale "La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale), ma "anche" quelli futuri.
La misura in cui questi beni, presenti e futuri, entrano nell'attivo concorsuale è stabilita, tra gli altri, dall'art. 268, comma 4 let. b) c.c.i.i., a mente del quale non sono compresi nella liquidazione "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia".
Ed allora, questo vuol dire che sul conto corrente del debitore può affluire lo stipendio da costui percepito nella soma misura stabilita dal giudice a mente dell'art. 268 comma 4 let. b), e che il liquidatore ha il dovere di accedere al conto corrente di costui per verificare se, durante la procedura, affluiscono sullo stesso utilità, qualunque sia la provenienza, che eccedono la misura stabilita dal giudice e che pertanto devono essere acquisite alla procedura a norma dell'art. 272, comma 3-bis c.c.i.i.
Quanto al diminuito saldo attivo del conto corrente, andrebbero indagati i pagamenti eseguiti, per verificare se essi sono revocabili. Invero, l'art. 274, comma 2, prevede che "Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile".
Occorrerà verificare dunque se vi sono atti revocabili, nel qual caso andranno intraprese le relative azioni giudiziarie previa analisi costi benefici, posto che l'art. 274 comma terzo prevede che tali azioni sono autorizzate "quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori".
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