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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER E SS LEGGE 3/2012
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Luigi Benigno
Aversa (CE)04/06/2025 18:33LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER E SS LEGGE 3/2012
Spett.le Fallco, vorrei sottoporre un quesito in merito alla vendita competitiva di un terreno agricolo, divisibile, di cui i diritti di proprietà in ragione di 1/2 pro indiviso sono nella titolarità del debitore sottoposto a liquidazione del patrimonio e l'altro 1/2 è di proprietà di un terzo estraneo alla procedura.
Il Giudice delegato ha disposto che il liquidatore giudiziario proceda alla vendita di 1/2 del terreno. Fin quì tutto ok.
Lo scrivente, in qualità di difensore del debitore, ritiene che il terreno debba essere diviso in due particelle mediante perizia di stima al fine di effettuare una divisione equa per valore e che debba essere posto in vendita solo la particella che consista in 1/2 dell'intero, previamente individuata per la formazione di un lotto.
Trattandosi di bene divisibile non si comprende perchè la vendita non possa essere preceduta dalla divisione per valore attribuendo alle due metà (per valore) due particelle diverse ed individuare l'unica particella da liquidare nella vendita competitiva escludendo l'altra, di proprietà del terzo estraneo.
Credo che il liquidatore abbia formulato in modo sbagliato l'istanza al G.D. e lo stesso programma di liquidazione, in quanto non ha tenuto conto che il terreno è senz'altro divisibile.
Cosa ne pensate al riguardo?
Grazie
avv. Luigi Benigno-
Zucchetti Software Giuridico srl
05/06/2025 17:56RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER E SS LEGGE 3/2012
Condividiamo il ragionamento svolto ma occorre vedere se sul versante processuale esistono margini per rimediare.
L'art. 14-novies l. 3/2012 prevede che il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice.
Il comma 2 della medesima disposizione prescrive (analogamente a quanto faceva l'art. 107 lf ed a quanto dispone l'art. 216 c.c.i.i.) che "le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati".
Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice, il quale quando ricorrono gravi e giustificati motivi può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione.
Come si vede, la legge 3/2012 non prevede un procedimento di approvazione del programma di liquidazione, né un termine per proporre reclamo.
Tuttavia, con riferimento alla liquidazione controllata (che nel codice della crisi ha sostituito la liquidazione del patrimonio), è stato affermato che pur non essendo espressamente prevista la possibilità di impugnare gli atti del giudice delegato (e del curatore) questa va ammessa per ragioni di simmetria (nel senso della reclamabilità degli atti del delegato ex art. 124 c.c.i.i. pur in difetto di una norma esplicita di è espresso Trib. Ferrara, 7-12-2023).
Se ne deve ricavare che se si accede all'idea per cui gli atti del liquidatore possono essere impugnati nei modi e nei termini previsti per gli atti del curatore (e quindi entro 8 giorni dalla conoscenza dell'atto, a norma dell'art. 133 c.c.i.i.), nel caso prospettato occorrerà verificare se questo reclamo è ancora possibile.
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