Forum SOVRAINDEBITAMENTO

inefficacia degli atti del debitore nella liquidazione controllata

  • Manuela Rossi

    Bassano del Grappa (VI)
    03/05/2025 13:01

    inefficacia degli atti del debitore nella liquidazione controllata

    Buongiorno,
    chiedo cortesemente un Vostro parere in merito al seguente caso che mi trovo ad affrontare in qualità di liquidatrice giudiziale di una liquidazione controllata dichiarata nel 2023.
    Il sovraindebitato mi ha comunicato di aver erroneamente pagato gli avvisi di accertamento, notificatigli ora dalla Regione Veneto, relativi alle tasse di proprietà dell'autocarro acquisito all'attivo della procedura ed aggiudicato ad aprile 2024 con procedura competitiva.
    Nel dettaglio, il pagamento di complessivi euro 190,00 riguarda:
    - I bolli del 2022 e del I° e II° quadrimestre 2023 di complessivi euro 138,00 per i quali la Regione Veneto aveva ottenuto l'ammissione allo stato passivo dichiarato esecutivo;
    - Il bollo del III° quadrimestre 2023 e del I° quadrimestre 2024 di euro 52,00 totali maturati in corso di procedura.
    L'enunciato dell'articolo 144 CCII, applicabile alla liquidazione giudiziale, definisce inefficaci gli atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della procedura concorsuale.
    Per la liquidazione controllata manca il rinvio all'articolo 144 CCII e si applica l'art.274 co.2° CCII: il liquidatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita l'azione per far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.
    Premesso che la scrivente aveva puntualmente inviato alla Regione sia il progetto, sia lo stato passivo esecutivo e che già in passato l'Ente aveva notificato avvisi di accertamento al debitore, in seguito ai quali l'Ente stesso era stato ripetutamente informato via pec dell'avvio della procedura, dal punto di vista operativo i miei dubbi sono i seguenti:
    Dalla lettura dell'articolo 274 CCII mi sembra di capire che l'inefficacia dell'atto del debitore non sia automatica come disposto dall'art.144 CCII ma debba essere fatta dichiarare, se l'atto è in pregiudizio dei creditori, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato.
    - In questo caso il pagamento del debitore lede la par condicio creditorum ma il pagamento è stato effettuato con le sue risorse personali, non c'è un'azione di recupero di attivo a favore della procedura: ritenete proponibile un'istanza del liquidatore al giudice delegato per far dichiarare inefficace il pagamento del debitore in modo che quest'ultimo, con la copia conforme del provvedimento, possa attivarsi presso la Regione per il recupero delle somme? In qualità di liquidatore, dovrò tenere monitorata la situazione e verificare, in sede di riparto finale, se la Regione abbia o meno restituito le somme al debitore;
    - Per quanto riguarda l'importo di euro 52,00, dovuti in prededuzione dalla procedura e pagati, invece, dal debitore, riterrei di presentare istanza al giudice delegato perché autorizzi a dedurre le somme anticipate dal debitore dalle quote di retribuzione che mensilmente è tenuto a corrispondere alla procedura quali eccedenze rispetto al reddito di sostentamento fissato dal giudice delegato.
    Grata per il Vostro prezioso contributo, ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      06/05/2025 07:06

      RE: inefficacia degli atti del debitore nella liquidazione controllata

      A nostro avviso le norme di cui all'art. 144 e 274 c.c.i.i. non possono operare nella fattispecie in esame.
      Invero il pagamento eseguito dal debitore non arreca alcun pregiudizio alla massa dei debitori né lede al par condicio creditorum proprio in ragione del fatto che esso è stato eseguito con liquidità che non facevano parte dell'attivo della procedura.
      Sulla corta di questo presupposto siamo dell'avviso per chi sarà sufficiente procedere ad una modifica dello stato passivo indicando il debitore, in luogo della Regione, per la quota parte di debito che egli ha provveduto ad estinguere con risorse proprie.
      A questo proposito ricordiamo che in materia di fallimento (ma il principio è applicabile anche alla liquidazione controllata), la giurisprudenza ha sottolineato, più volte, che "Il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale, già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare, non dispensa il nuovo creditore dall'onere dell'insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 101 legge fall., con la conseguenza che, in difetto di questa, titolare del diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare resta l'originario creditore ammesso (Cass., Sez. I, n. 11038 del 26/07/2002).