Forum SOVRAINDEBITAMENTO

LC DECESSO DEBITORE

  • Giorgia Gallo

    Reggio Emilia (RE)
    13/11/2025 11:48

    LC DECESSO DEBITORE

    In una procedura di LC prima della scadenza dei tre anni dall'apertura è deceduto il il debitore. Non essendoci più attivo da acquisire alla procedura la stessa sarà chiusa antecedentemente rispetto alla naturale scadenza dei tre anni.
    Il debitore ha lasciato un figlio minorenne che, accetterà con beneficio di inventario, ma che ad oggi ancora non ha provveduto.
    Chiedo:
    1) se le comunicazioni di chiusura della procedura per le quali la legge richiede la comunicazione anche al debitore possano essere inoltrate dal liquidatore all'altro coniuge per conto del minore.
    2) se, ai fini successori, possa essere comunque presentata istanza di esdebitazione nei confronti del debitore deceduto.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/11/2025 16:32

      RE: LC DECESSO DEBITORE

      Per rispondere all'interrogativo formulato va premesso che a norma dell'art. 35 c.c.i.i. "Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario". Il secondo comma aggiunge che "Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante", con l'avvertenza che "In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato".
      Come si vede, la norma menzionata, che corrisponde all'art. 12 della vecchia legge fallimentare, prevede espressamente che la procedura prosegue nonostante il decesso del debitore, specificando inoltre che essa prosegue "nei confronti degli eredi", i quali da questo punto di vista subentrano al debitore.
      L'art. 36 affronta poi il caso in cui i chiamati a succedere non si conoscano oppure non abbiano ancora accettato l'eredità, nel qual caso l norma prescrive che la procedura prosegua nei confronti del curatore dell'eredità giacente, la cui nomina potrebbe essere richiesta dallo stesso liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato.
      Ovviamente può accadere che l'attivo della liquidazione controllata è rappresentato da redditi messi a disposizione del debitore, con la conseguenza che la sua morte implica l'arresto della procedura in ragione della impossibilità di acquisire ulteriore attivo (andrebbe solo verificato se vi fosse la possibilità di acquisire alla procedura emolumenti maturati e non percepiti dal defunto).
      A questo punto occorre procedere alla chiusura della procedura, che a norma dell'art. 276 "si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio". La norma aggiunge che "Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile".
      Il problema che a questo punto si pone è quello di capire se il richiamo al solo art. 233 consenta l'applicabilità alla liquidazione controllata delle norme di cui agli artt. 235 e 236 che, pur riguardando la chiusura della liquidazione giudiziale, non sono richiamati. La dottrina che si è occupata del tema ha condivisibilmente dato una risposta affermativa, in quanto queste norme specificano le modalità e gli effetti della chiusura di cui all'art. 233. Ciò significa che anche il decreto di chiusura della liquidazione controllata va pubblicato a norma dell'art. 45, il che significa che va comunicato al debitore, e dunque, in caso di morte di questi, all'erede o al curatore dell'eredità giacente.