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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
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Dante SCARDECCHIA
ASCOLI PICENO26/11/2025 17:08LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Buon pomeriggio, in qualità di Gestore OCC nel caso di istanza del sovraindebitato che chiede la liquidazione controllata e che ha una sentenza di patteggiamento del Tribunale Penale del 2021 per bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiederne il fallimento (società fallita nel 2019) e che il debito deriva anche da una sentenza del Tribunale Sez. Spec. Imprese del 2024 che condanna il sovraindebitato (in solido con il fratello) a pagare alla Curatela del Fallimento oltre € 500.000,00 per le motivazioni contenute nella sentenza penale, riterrei di poter redigere una relazione negativa pur tenendo conto di quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 22074 del 31/07/2025. Che ne pensate? -
Zucchetti Software Giuridico srl
29/11/2025 12:02RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Condividiamo la necessità di redigere una relazione negativa.
Il tema è delicato, ed è stato rinfocolato dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, che nel modificare l'art. 269 c.c.i.i., e segnatamente il contenuto della relazione particolareggiata redatta dall'OCC ed allegata al ricorso depositato dal debitore (non anche quando ad agire sia il creditore, ma su questo si tornerà infra), ha introdotto elementi che rilevano in relazione al tema proposto.
Invero, prima dell'intervento normativo in discorso, la relazione dell'OCC accompagnatoria della domanda di concordato minore richiedeva che essa contenesse, a norma dell'art. 76 comma 2 (oltre alla "Indicazione dell'eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori"), "l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'sposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte".
Questo contenuto non era richiesto per la procedura di liquidazione controllata, la quale prevedeva che la relazione esponesse (solo) "una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda", nonché "la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore".
Sennonché, come anticipato, l'art. 41 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, intervenendo sull'art. 269 c.c.i.i., ha richiesto due ulteriori dati informativi, prescrivendo (come per il concordato minore) che quando la domanda di accesso alla liquidazione controllata è depositata dal debitore la relazione dell'OCC contenga (tra l'altro) anche indicazioni circa "le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni". Dunque, anche nella domanda di liquidazione controllata promossa dal debitore il legislatore esige, identicamente a quanto previsto per il concordato minore, la esplicitazione di questi elementi, il che impone di domandarsi quale effetto produca questo innesto normativo in punto di ammissibilità della domanda, sotto il profilo della meritevolezza del ricorrente, posto che a norma dell'art. 270 c.c.i.i. "Il Tribunale… verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata".
Nella vigenza del tessuto normativo preesistente la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31/07/2025, n. 22074) aveva condivisibilmente osservato che «ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento», in quanto: la liquidazione controllata non è di per sé un vantaggio per il richiedente né ha carattere premiale; eventuali profili di meritevolezza sono valutabili solo nella successiva fase dell'esdebitazione. L'orientamento espresso nella pronuncia, in sostanza, considera neutra la condotta soggettiva del debitore, rendendo prevalente l'interesse di costui all'apertura del concorso (indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione) rispetto a quello del creditore a proseguire le azioni esecutive individuali (che si arrestano per effetto del rimando dell'art. 270 all'art. 150 c.c.i.i.), e di tanto vi sarebbe conferma nel fatto che quando ad agire è il debitore, non viene richiesto che i debiti scaduti e non pagati siano non inferiori alla soglia di € 50.000, come invece richiede l'art. 268 comma 2 quando la domanda è deposita dal creditore.
In questo contesto, Cass. 28/10/2025 n. 28576 ha affermato che "la verifica che il giudice svolge sulla completezza e attendibilità della relazione dell'OCC … risponde .. ad un'istituzionale esigenza di trasparenza informativa, allo scopo non solo di assicurare ai creditori la puntuale conoscenza dell'effettiva consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, ma di consentire anche al liquidatore di poter utilmente esercitare quelle azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi", con la conseguenza che "La completezza e attendibilità della relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresenta un presupposto per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata, il cui accertamento, ai sensi dell'art.270 c.c.i.i., è riservato al giudice di merito e non è limitato al mero controllo formale in ordine all'esistenza della predetta relazione, ai sensi dell'art.269 c.c.i.i.".
Che il requisito della meritevolezza fisse irrilevante era del resto sostenuto dalla dottrina, la quale lo ricavata anche dal fatto che, nel passaggio dalla liquidazione del patrimonio alla liquidazione controllata, la verifica dell'assenza di atti in frode ai creditori non era più ancillare all'apertura della procedura, come invece previsto dall'abrogato art. 14-quinquies della L. n. 3/2012.
Orbene, a nostro avviso i citati orientamenti devono essere parzialmente rimeditati per effetto delle novità normative sopra riferite.
Se infatti può mantenersi ferma la valenza che riveste il requisito della completezza ed attendibilità della documentazione, la cui mancanza imporrà lo stigma della inammissibilità della domanda, non altrettanto può dirsi a proposito della affermata irrilevanza della condotta del debitore.
Invero: da un lato il novellato art. 269 richiede che la relazione dell'OCC indichi che "le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"; dall'altro, l'art. 270 c.c.i.i. continua a prevedere che "il Tribunale, dichiara l'apertura della liquidazione controllata "verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269".
Il dato letterale è dunque chiaro: la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le proprie obbligazioni e lo scrutinio delle cause dell'indebitamento assurgono, nel ridisegnato assetto, ad elementi di ammissibilità della domanda.
In questo senso si è espressa la dottrina all'indomani della entrata in vigore delle modifiche richiamate, osservando come "La necessità di allegare al ricorso una relazione con questo contenuto, che riguarda proprio la meritevolezza del debitore, non può che essere funzionale all'accesso alla procedura, anche se l'ottica finale rimane quella della esdebitazione, sia perché l'art. 270, comma 1, richiede che per l'apertura il tribunale debba verificare la ricorrenza ei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 (e quindi anche l'esistenza di una tale relazione), sia perché, altrimenti, non si capirebbe la ragione di richiedere una relazione sulla meritevolezza fin dal momento iniziale della presentazione del ricorso introduttivo".
Tale esegesi si nutre almeno di due ulteriori argomenti, che confortano il dato letterale.
Il primo è quello per cui si assiste oggi al distinguo per cui i richiamati elementi vengono richiesti solo se la domanda è presentata dal debitore, e non anche quando l'iniziativa sia assunta dal creditore, il che conferma che il requisito è servente rispetto ad una verifica di meritevolezza del sovraindebitato ricorrente, poiché se il contenuto della relazione assolvesse ad una funzione informativa mera la distinzione non avrebbe alcuna ragione giustificativa.
Il secondo è quello per cui, a ben vedere, la liquidazione controllata produce dei vantaggi immediati per il debitore, a scapito del ceto creditorio, anche a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per la futura (ed eventuale) esdebitazione, sicché un sindacato di meritevolezza si impone quale presupposto di accesso a quei benefici e quale ragione giustificatrice del sacrificio imposto ai creditori.
Infatti, dalla lettura dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. si ricava che sono sottratti all'attivo della liquidazione controllata non solo i beni ed i crediti impignorabili, ma anche "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia". Questa previsione, all'evidenza, sottrae alla procedura un quantum di patrimonio certamente superiore alle sole consistenze impignorabili, ed assicura al debitore una utilità addirittura maggiore di quella di cui egli sarebbe destinatario ove fosse assoggettato alla liquidazione giudiziale, occasione in cui gli viene riconosciuto un "sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia", qualora venissero a "mancare i mezzi di sussistenza".
Diventa perciò anossica, alla luce di questo rilievo, l'affermazione, ricorsiva in dottrina, per cui un giudizio di meritevolezza non avrebbe ragion d'essere in sede di apertura della procedura dacché non potrebbe tacciarsi come tale quel debitore che mette a disposizione del ceto creditorio tutte le sue sostanze, fruendo del solo riparo apprestato dalle norme sulla impignorabilità.
Insomma, riteniamo che le modifiche normative sopra richiamate sembrano indirizzate a perseguire un nuovo bilanciamento tra l'interesse del debitore, teso all'apertura della procedura (evidentemente in prospettiva esdebitatoria) e le rivendicazioni del ceto creditorio. Il punto di equilibrio di queste antagoniste pretese è quello di escludere, anche per finalità deflattive, l'apertura di procedure di liquidazione controllata a domanda del debitore quando è già evidente la colpa grave (o, addirittura, il dolo) ostativa all'esdebitazione, così sanzionandosi, di fatto, l'abuso dello strumento quante volte esso sacrifica ingiustamente l'interesse dei creditori: a non sottoporsi alle regole del concorso formale e sostanziale azionando o proseguendo le iniziative esecutive individuali; a non subire una diminuzione della garanzia patrimoniale generica ulteriore rispetto a quella prevista delle norme sulla impignorabilità.
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