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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata - pratica Variazione Dati IVA
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Gaia Bianchini
PG (PG)14/05/2025 16:25Liquidazione controllata - pratica Variazione Dati IVA
Buon pomeriggio,
a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di una s.a.s. ritenete comunque obbligatorio/opportuno procedere con la pratica di variazione dati IVA da presentare in Agenzia entro i 30 gg successivi all'apertura?
In tal caso, il Liquidatore presenta tale pratica indicando il codice carica 3 "Curatore fallimentare" oppure tale pratica deve essere firmata dal legale rappresentante della società?
Inoltre, l'obbligo di effettuare gli ulteriori adempimenti "fiscali" previsti per la procedura di liquidazione giudiziale (IVA 74-bis; dichiarazione periodo ante procedura, ....) si applica anche nel caso della procedura minore di liquidazione controllata del patrimonio?
Ringrazio per la collaborazione.
Cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
15/05/2025 15:35RE: Liquidazione controllata - pratica Variazione Dati IVA
A nostro avviso il liquidatore non è tenuto ad alcuno degli adempimenti indicati nella domanda.
Invero, solo il curatore, e non anche il liquidatore, è menzionato nell'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 tra i sostituti d'imposta, sicché occorrerebbe chiedersi se il silenzio serbato dal legislatore sul punto possa essere colmato in via analogica, risolvendo a monte il problema di comprendere se l'inclusione del curatore tra i sostituti d'imposta operata dall'art. 37 d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4/8/2006, n. 248 sia norma eccezionale o piuttosto enunciativa di un principio generale. Sul punto deve registrarsi che la Corte di Cassazione, prima della modifica intervenuta nel 2006, aveva più volte escluso che in capo al curatore gravassero obblighi fiscali diversi da quelli normativamente previsti affermando che, siccome "secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi" (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), "sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura"( Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).
Anche l'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 956-1729 del 21/11/2024 ha ritenuto che "in mancanza di specifiche disposizioni normative" le due procedure (liquidazione controllata e liquidazione giudiziale) possono essere equiparate, nell'ambito della normativa fiscale del TUIR (si trattava, in particolarre, di stabilire se anche nella liquidazione controllata il reddito d'impresa potesse essere determinato secondo la previsione dell'articolo 183 del TUIR".
È ben vero che la l. 9 agosto 20234, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" prevede all'art. 9 comma 1 n. 2 una tendenziale omogeneizzazione delle procedure concorsuali (che vengono divise solo tra liquidatorie e non liquidatorie) indicando che il legislatore debba "estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale", ma ad oggi la delega non è stata ancora attuata.
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