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ristrutturazione debito consumatore e alternativa liquidatoria

  • Pietro Oneto

    CHIAVARI (GE)
    16/05/2024 12:27

    ristrutturazione debito consumatore e alternativa liquidatoria

    Buongiorno,

    l'articolo 70 c 9 indica che deve essere valutata la convenienza della ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria. Nel caso in cui i debiti fossero inferiori ad euro 50.000 l'indebitato non potrebbe accedere alla liquidazione controllata. E' possibile quindi non effettuare tale verifica se i debiti sono inferiori ad euro 50.000?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/05/2024 18:45

      RE: ristrutturazione debito consumatore e alternativa liquidatoria

      La previsione di cui al comma 9 dell'art. 70 è espressione di un principio generale che si ritrova in tutte le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, per il quale in caso di contestazione della convenienza del piano da parte di un creditore, il giudice può egualmente omologare il piano se il credito del contestatore viene soddisfatto nell'esecuzione del piano in misura non inferiore nell'alternativa liquidatoria, giacchè se quel creditore in caso di liquidazione sarebbe soddisfatto in misura uguale vuol dire che il piano è conveniente.
      Tanto premesso, l'alternativa liquidatoria al piano del consumatore è la liquidazione controllata, che non ha un limita di indebitamento per l'ammissione. L'esistenza di debiti scaduti non inferiore a euro 50.000 è condizione richiesta soltanto per l'apertura della liquidazione controllata su istanza di un creditor, giusto il disposto dell'art. 268, comma 2, e non se l'istanza è presentata dal debitore stesso, come prevede il comma 1 dello stesso artico.
      Riteniamo pertanto che la valutazione di cuoi al comma 9 dell'art. 70 debba essere fatta in ogni caso, ricorrendone le condizioni richieste dalla norma.
      Zucchetti SG srl