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Spese in prededuzione e liquidazione controllata

  • Cosimo Nazzaro

    Benevento
    23/05/2025 19:35

    Spese in prededuzione e liquidazione controllata

    Buonasera,
    espongo un caso particolare. Devo valutare l'ammissione al passivo di una liquidazione controllata (dichiarata con sentenza del 17 maggio 2023) di una domanda di ammissione tardiva presentata da un creditore ipotecario con privilegio fondiario il quale nell'esecuzione immobiliare individuale, già pendente alla data della dell'apertura della liquidazione, pur avendo la possibilità di proseguire la stessa stante il richiamo degli artt. 150 e 151 da parte dell'art. 270, ha depositato istanza di rinuncia agli atti dell'esecuzione immobiliare, per poi successivamente domandare l'insinuazione del credito ipotecario nel concorso dei creditori. Ebbene, dopo aver pacificamente ammesso allo stato passivo della liquidazione controllata il credito vantato in forza del mutuo fondiario, già proposto dal creditore con domanda tempestiva, quest'ultimo, questa volta tardivamente, ha richiesto il riconoscimento con il privilegio ex art. 2770 c.c. delle spese sostenute nell'esecuzione individuale (all'attualità sospesa dal G.E.) per le spese di trascrizione del gravame pignoratizio, di quelle relative alla certificazione notarile nonché dei compensi liquidati dal G.E. e sostenuti in favore del custode giudiziario e del professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c.
    Ritenete che possa ammettere la domanda tardiva relativa alle spese richieste e soprattutto attribuirle il privilegio ex art. 2770 c.c., tenendo anche conto che la trascrizione della sentenza di liquidazione controllata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (con le relative spese ed imposte) è stata effettuata dal sottoscritto liquidatore su un compendio immobiliare più ampio rispetto a quello oggetto del gravame pignoratizio fondante l'espropriazione individuale oggetto di rinuncia da parte del fondiario?
    Vi ringrazio del Vostro, sempre prezioso, supporto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/05/2025 15:23

      RE: Spese in prededuzione e liquidazione controllata

      A nostro avviso il privilegio ex art. 2770 va riconosciuto.
      In argomento va premesso che, in sede di fallimento, secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le molte Cass., sez. 11-12-2009, n. 25963; Cass., 2-12-2010, n. 24442; 22-12-2015, n. 25802) l'improcedibilità dell'esecuzione quale conseguenza del mancato subentro del curatore, "non determina, la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento di cui agli artt. 2913 e segg. c.c.) giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, l'organo fallimentare.
      Dunque, potendosi giovare degli effetti prodotti dalla trascrizione del pignoramento avvenuta prima della trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, il relativo consto va riconosciuto, in sede concorsuale, con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c.
      Questo riconoscimento, a nostro avviso, va riconosciuto anche per le spese maturate successivamente alla trascrizione, e sino al provvedimento di sospensione.
      Invero, secondo la Corte di cassazione (Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3020) "Il disposto dell'art. 2770 c.c., laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, "nell'interesse comune dei creditori", implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva".
      In buona sostanza, il privilegio per spese di giustizia va riconosciuto quante volte una spesa appaia funzionale agli interessi comuni del ceto creditorio indipendentemente dal fatto che poi quella funzione sia venuta meno per fatti sopravvenuti.
      È allora chiaro che le spese indicate nella domanda essendo state funzionali alla liquidazione del bene (e quindi strumentali rispetto agli interessi del ceto creditorio) godono del privilegio in parola.