Forum SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione controllata a seguito di fallimento chiuso

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    24/09/2025 16:52

    liquidazione controllata a seguito di fallimento chiuso

    Si chiude ad aprile 2025 un fallimento di una sas e del suo unico socio accomandatario quale persona fisica con i creditori ammessi pagati solamente in percentuale attraverso la liquidazione dell'unico immobile posseduto e di una quota di stipendio/pensione (al netto di quanto necessario per condurre una vita dignitosa.
    Preciso che risultano alcuni creditori
    Per gestire i debiti residui questo intenderebbe aprire a breve una liquidazione controllata del proprio patrimonio, evidentemente allo scopo di ottenere l'esdebitazione e quindi riabilitarsi completamente, offrendo anche qui una quota della pensione non possedendo altri beni o crediti o redditi.
    Soluzione direi, norme alla mano praticabile, ma il dubbio è questo: considerato che nel fallimento vi erano creditori, notiziati dell'apertura della procedura (e comunque in visura camerale compare la dichiarazione di fallimento), che mai hanno depositato domanda di ammissione al passivo, chiedevo se costoro devono essere considerati creditori alla stregua di quelli non pagati o pagati parzialmente dal fallimento oppure se la mancata presentazione della domanda li esclude "automaticamente" dalla Liquidazione Controllata che probabilmente andrà a fare. La risposta ha dei riflessi sulla futura LC perché chiaramente cambia l'entità del passivo.
    Cordiali saluti.
    Luciano Mauro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/09/2025 08:16

      RE: liquidazione controllata a seguito di fallimento chiuso

      A nostro avviso all'interrogativo va data risposta applicando il medesimo principio stabilito, per le procedure regolate dal codice della crisi, dall'art. 278 comma 2, il quale a proposito della esdebitazione osserva che "Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado".
      Questa norma ha lo scopo di evitare che i creditori, non partecipando al concorso, sperino di mantenere integre le loro ragioni di credito e soddisfarle al di fuori delle regole della par condicio. Per disincentivare questa strategia il codice prevede che i creditori anteriori che non partecipano sono equiparati, ai fini della esdebitazione, alla stessa stregua dei creditori ammessi al passivo, nel senso che si considera esdebitata la quota parte dell'importo che eccede quello che avrebbero percepito in sede di riparto concorsuale.
      • Luciano Mauro

        Ferrara
        26/09/2025 09:43

        RE: RE: liquidazione controllata a seguito di fallimento chiuso

        Grazie per la risposta.
        Quindi, se ho ben capito, se ad esempio i creditori chirografari ammessi al passivo del fallimento risultano soddisfatti per il 5% del loro credito, questo consente ai creditori chirografari che NON HANNO insinuato il loro credito nel fallimento, di partecipare alla Liquidazione Controllata limitatamente al 95% di quanto vantato verso il debitore.
        Chiedo conferma.
        Grazie
        LM
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          28/09/2025 16:16

          RE: RE: RE: liquidazione controllata a seguito di fallimento chiuso

          esatto