Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Iscrizione al Registro imprese CCIAA del decreto di apertura della Procedura di Liquidazione del Patrimonio

  • Giovanni Brusi

    FO (FC)
    06/09/2019 11:55

    Iscrizione al Registro imprese CCIAA del decreto di apertura della Procedura di Liquidazione del Patrimonio

    Buongiorno,
    vista l'apertura della Procedura di Liquidazione del Patrimonio, art. 14 ter l.3-221/2012 di una Start Up innovativa,
    il Liquidatore giudiziale, così come indicato nel decreto del Tribunale, ha provveduto ad annotare al Registro Imprese CCIAA, la comunicazione/trascrizione di apertura della procedura Liquidatoria art 14 ter, indicando come da prevista modulistica camerale, anche il cambio dell'Amministratore, nella figura del Liquidatore.
    Si consideri che ad oggi, la modulistica predisposta dalla Camera di Commercio, non sembri prevedere l'esistenza delle Procedure ai sensi della Legge 3/221-2012 o almeno nei fatti, che queste ultime non risultino assimilate/parificate, alle Procedure Concorsuali o a quelle Liquidatorie di società.
    La CCIAA competente, ha rifiutato parzialmente tale istanza comunicata dal Liquidatore, non considerando la modifica dell'Amministratore nella figura del Liquidatore.
    Nei fatti, la CCIAA competente territorialmente, ha previsto ed annotato al Registro imprese, l'apertura della Procedura e l'annotazione della nomina del Liquidatore Giudiziale e Giudiziario, ma non anche la cessazione degli organi sociali, compreso l'Amministratore della società.
    Il Conservatore della Camera di Commercio, in risposta scritta al Liquidatore, ha determinato tale interpretazione con il fatto che il provvedimento del Giudice, non comporta la cessazione degli organi sociali e nella normativa in materia, non si rinviene alcuna disposizione analoga all'art. 200 l.f. (liquidazione coatta amministrativa). Motivando inoltre, che l'organo amministrativo rimarrà in carica anche dopo la chiusura della Procedura.
    Siffatta interpretazione camerale, conferma come non sia possibile cessare l'amministratore unico e che il liquidatore giudiziale sia stato nominato per liquidare solo i beni della società. Confermato quanto sopra, nel momento stesso in cui la società cessasse l'attività, perderebbe i requisiti per essere iscritta come start-up.

    Ritengo l'interpretazione della CCIAA, non condivisibile. Il Liquidatore Giudiziale art. 14 ter l.3/221-2012 sembrerebbe, nell'interpretazione camerale, una sorta di rottamatore o di venditore professionista, sotto l'egida del vecchio Amministratore. Inoltre la continuità degli organi sociali, prevederebbe comunque, una continuità aziendale, che nei fatti non sussite, non certo nella volontà del soggetto indebitato e mi si consenta, anche nella determinazione del Legislatore.
    Si rileva inoltre, come le conseguenze di tale interpretazione camerale, darebbero adito al normale rispetto delle regole fiscali e civilistiche previste dalla legge. Con la conseguenza che la società in Procedura di Liquidazione del Patrimonio, dovrebbe presentare i bilanci, predisporre le dichiarazioni dei redditi annualmente e nel caso di specie, con ogni probabilità perdere il requisito di start up innovativa e, quindi essere soggetta a fallimento, con le conseguenze del caso.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/09/2019 19:11

      RE: Iscrizione al Registro imprese CCIAA del decreto di apertura della Procedura di Liquidazione del Patrimonio

      A nostro avviso, la risposta del conservatore della camera di Commercio non è sbagliata. Bisogna infatti partire del concetto che la procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14ter l. n. 3 del 2012, presenta non poche assonanze con quella fallimentare e la regolamentazione della stessa, per quanto lacunosa, richiama norme e consolidati principi del fallimento, in particolare per quanto riguarda gli effetti della liquidazione del patrimonio nei confronti del debitore e dei creditori.
      Invero, la l. n. 3/2012, pur non rinviando espressamente agli artt. 35, 42 e 44 l. fall., che in tema di fallimento sanciscono (dalla data della sentenza di fallimento) lo spossessamento del fallito, contiene norme che tuttavia consentono di affermare che anche in questa procedura si verifica la privazione del debitore della facoltà di amministrare e di disporre del suo patrimonio, con la conseguente inopponibilità degli atti negoziali e dei pagamenti da lui posti in essere. basti pensare all'art. 14-quinquies, comma 3, che equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio; all'art. 14-novies, comma 2, che non richiama l'art. 10, comma 3-bis, per cui si deve ritenere che nella liquidazione del patrimonio tutti gli atti di amministrazione (ordinaria e straordinaria) compiuti dal debitore dopo l'apertura della procedura siano relativamente inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali; all'art. 14-decies, che attribuisce al liquidatore la facoltà di esercitare "ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'art. 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione".
      Alla luce di queste disposizioni si deve ritenere che la liquidazione determini per il debitore sovra-indebitato una situazione giuridica equivalente allo spossessamento fallimentare, che, come è noto, non incide sulla capacità giuridica e di agire del debitore, bensì sulla sua legittimazione a disporre. Tanto nel fallimento di una società (ovviamente con soci a responsabilità limitata) comporta che l'indisponibilità del patrimonio societario determini una limitazione dei poteri esercitati dagli organi sociali su detti beni, ma non la decadenza di costoro in quanto tutte le cariche rimangono in vita, anche se gli amministratori, i sindaci e i membri dell'organismo di controllo, potranno agire nei limiti delle prerogative proprie del curatore fallimentare, al punto che se il fallimento della società chiede con soddisfazione dei creditori, nulla vieta che la società riprenda la sua normale attività. Eguali criteri, per il parallelismo sora fatto, valgono anche nella procedura di liquidazione del patrimonio. Questo non significa affatto che il liquidatore giudiziale sia "una sorta di rottamatore o di venditore professionista, sotto l'egida del vecchio amministratore", così come non lo è il curatore fallimentare, in quanto costoro agiscono nei limiti e secondo le regole che la legge fallimentare e quella sul sovra indebitamento attribuiscono a tali organi.
      Quali siano poi i residui poteri che rimangono in capo agli organi societari, esclusa ogni loro interferenza con la liquidazione, attribuita al liquidatore, è problema complesso che richiederebbe una valutazione dei singoli atti che può compiere, che non interessa ai fini della risposta.
      Zucchetti SG srl
    • Francesco Francavilla

      Roma
      09/12/2022 14:30

      RE: Iscrizione al Registro imprese CCIAA del decreto di apertura della Procedura di Liquidazione del Patrimonio

      Buongiorno,
      intervengo nella discussione per chiedere se tali principi siano assimilabili anche alla Procedura di Liquidazione Controllata. In particolare, vorrei comprendere quali sarebbero le attività residuali in capo agli organi societari. Il Liquidatore deve predisporre i documenti fiscali, contabili (attività gestionale) o limitarsi a passivo e distribuzione in favore dei creditori?
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        12/12/2022 18:13

        RE: RE: Iscrizione al Registro imprese CCIAA del decreto di apertura della Procedura di Liquidazione del Patrimonio

        La liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.d.C. non presenta, per quanto interessa in questa sede, elementi di novità rispetto alla liquidazione dei beni del sovraidebitato ex art. 14-ter della legge 3/2012.

        Nel silenzio delle legge sul punto, stante il divieto di applicazione analogica della normativa tributaria, riteniamo quindi tutt'ora applicabile quanto affermato dalle Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: "La legge n. 3/2012 ... non prevede disposizioni di carattere tributario ... In mancanza di una disciplina tributaria del sovraindebitamento, sia sotto un profilo formale o procedimentale, che sotto il profilo sostanziale, in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, non si può che prendere atto che il debitore sovraindebitato, sia esso un consumatore, un imprenditore, un professionista, una società o un ente non commerciale, continua ad essere soggetto agli obblighi e alle obbligazioni tributarie comuni a tutti i contribuenti".

        Gli adempimenti fiscali rimangono quindi a carico del sovraindebitato (ovvero degli organi della società sovraindebitata).
    • Francesco Francavilla

      Roma
      13/12/2022 19:07

      RE: Iscrizione al Registro imprese CCIAA del decreto di apertura della Procedura di Liquidazione del Patrimonio

      Grazie mille per il riscontro, concordo pienamente con quanto affermato e sono felice sia stato confermato.