Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

concordato minore: natura dell'apporto di risorse da parte del terzo a titolo di finanza interna

  • Marta Mascilongo

    Cattolica (RN)
    17/05/2023 11:46

    concordato minore: natura dell'apporto di risorse da parte del terzo a titolo di finanza interna

    In un concordato minore di socio illimitatamente responsabile con debiti unicamente di provenienza societaria, le somme destinate a far fronte al fabbisogno concordatario provengono da un terzo per complessivi euro 80.000,00 così suddivisi:
    euro 60.000,00, quale controvalore degli immobili di proprietà del sovraindebitato, conferiti a titolo finanza interna;
    euro 20.000,00 conferiti a titolo fi finanza esterna.
    La somma a titolo di finanza interna sarà destinata al pagamento delle spese di procedura (compenso legale e Gestore) e dei creditori privilegiati nel rispetto dell'ordine dei privilegi;
    la somma a titolo di finanza esterna sarà invece destinata al pagamento in percentuale dei creditori privilegiati parzialmente insoddisfatti, dei creditori privilegiati totalmente incapienti e dei chirografari secondo le percentuali di soddisfo fissate nelle rispettive classi di appartenenza.
    Con riferimento alla somma proveniente dal terzo a titolo di finanza interna, si chiede se è corretto ritenere che si tratti di un'entrata generica immobiliare posto che viene fissata in misura corrispondente al controvalore degli immobili di proprietà del sovraindebitato.
    La natura di questa somma a titolo di finanza interna è estremamente rilevante in sede di riparto, in quanto, trattandola come entrata generica immobiliare, posto che non ci sono creditori ipotecari, le somme sarebbero sufficienti per soddisfare interamente le prededuzioni e parzialmente i crediti ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. rappresentati solo dai crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. avendo collocazione sussidiaria sul ricavato degli immobili ex art. 2776.
    Qualora invece la somma pervenuta a titolo di finanza interna si considerasse entrata generica mobiliare il riparto andrebbe a soddisfare oltre alle prededuzione, nella medesima percentuale, i crediti ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. rappresentati sia dai crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c., sia dai crediti dei lavoratori subordinati per le retribuzioni degli ultimi tre mesi ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
    Si chiede di conoscere se è corretto considerare la suddetta entrata da finanza interna come entrata immobiliare, essendo parametrata al controvalore degli immobili posseduti dal sovraindebitato.
    Si chiede infine se, a prescindere da come viene fissata la natura dell'entrata da finanza interna, i crediti ex art. 2755 per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili, avendo un privilegio speciale mobiliare, rimarrebbero totalmente insoddisfatti dall'apporto di finanza interna.
    Ringrazio e saluto cordialmente.
    Dott.ssa Marta Mascilongo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/05/2023 16:56

      RE: concordato minore: natura dell'apporto di risorse da parte del terzo a titolo di finanza interna

      E' importante sapere come qualificare quella che lei chiama finanza interna come entrata mobiliare o immobiliare, ma per dare una risposta sul punto bisognerebbe conoscere meglio l'operazione che ha portato all'acquisizione di euro 60.000 perché non è chiaro se questa somma, che lei dice essere il controvalore dell'immobile del sovraindebitato, sia il prezzo di vendita o di una promessa vendita, o derivi da altro titolo.
      Sia così gentile da essere più esplicito in proposito perché, se manca un titolo che collega l'entrata all'immobile, sarebbe anche questa finanza esterna, che si aggiungerebbe, però, all'immobile da mettere poi a disposizione dei creditori, che riteniamo non sia il fine cui tende l'operazione. Grazie
      Zucchetti sg srl
    • Marta Mascilongo

      Cattolica (RN)
      17/05/2023 19:00

      RE: concordato minore: natura dell'apporto di risorse da parte del terzo a titolo di finanza interna

      La proposta prevede la messa a disposizione dei creditori del controvalore delle quote immobiliari di proprietà del sovraindebitato pari a euro 60.000,00, reperita presso i famigliari che la erogano a mero titolo di liberalità. Detta somma corrisponde al loro prezzo ribassato d'asta, partendo dal valore di mercato accertato con apposita perizia redatta da uno stimatore. Essa entra nel patrimonio del sovraindebitato a titolo di finanza interna in quanto deve essere utilizzata per il pagamento dei creditori nel rigoroso rispetto delle cause legittime di prelazione.
    • Marta Mascilongo

      Cattolica (RN)
      18/05/2023 13:04

      RE: concordato minore: natura dell'apporto di risorse da parte del terzo a titolo di finanza interna

      Preciso ulteriormente che le quote di immobili appartenenti al sovraindebitato non saranno vendute e in ogni caso il loro controvalore viene immesso nel piano mediate apporto di denaro da parte dei parenti a mero titolo di liberalità.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        18/05/2023 17:39

        RE: RE: concordato minore: natura dell'apporto di risorse da parte del terzo a titolo di finanza interna

        E' chiaro che, così come organizzata l'operazione l'entrata in questione, considerata liberalità, costituisce finanza esterna che, se viene fatta transitare per l patrimonio del debitore diventa disponibilità dello stesso, per cui la distribuzione di tale somma deve seguire l'ordine di legge (cosa si potrebbe fare anche se rimanesse fi nanza esterna dal momento che la libertà di sporre delle risorse esterne come si crede è una facoltà non certo un obbligo). Così organizzata l'operazione non vi è dubbio che si tratti una entrata mobiliare essendo costituita da una somma di danaro costituente una liberalità, svincolata dal trasferimento dell'immobile o delle quote di proprietà delle stesse, che entrano in considerazione in quanto il loro valore è stato utilizzato come parametro per stabilire l'entità della liberalità.
        Inoltre, così organizzata l'operazione, le quote di comproprietà dell'immobile del debitore rimangono nel su patrimonio, per cui l'OCC deve indicarle nella sua relazione e, di conseguenza, questo dato potrebbe orientare il voto dei creditori.
        Per il resto va bene; importante è non far passare anche il versamento di euro 2.000.000 per il patrimonio del debitore, altrimenti anche questa somma diventa finanza interna soggetta al vincolo del rispetto dell'ordine di graduazione.
        Zucchetti SG srl
        • Marta Mascilongo

          Cattolica (RN)
          18/05/2023 18:47

          RE: RE: RE: concordato minore: natura dell'apporto di risorse da parte del terzo a titolo di finanza interna

          Appurato che la suddetta somma di denaro a titolo di finanza interna rappresenta un'entrata generica mobiliare, chiedo di conoscere se, dovendo rispettare l'ordine dei privilegi, i crediti ex art. 2755 per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili, avendo un privilegio speciale mobiliare, rimangono totalmente insoddisfatti dall'apporto di tale finanza interna, essendo quest'ultima una entrata generica mobiliare e come tale destinata a soddisfare i crediti con privilegio generico mobiliare.
          Ringrazio di nuovo e porgo cordiali saluti.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            19/05/2023 18:01

            RE: RE: RE: RE: concordato minore: natura dell'apporto di risorse da parte del terzo a titolo di finanza interna

            Essendo l'entrata costituita da una somma di danaro non collegabile, come detto, all'immobile, ne segue che i privilegi speciali su determinati beni- quale è quello di cui all'art- 2755 c,c, che grava sui beni oggetto dell'espropriazione- passano al chirografo e come tali vanno trattati. Eguale discorso varrebbe se l'esecuzione fosse stata sull'immobile in quanto anche il corrispondente privilegio di cui all'art. 2770 c.c. ha natura speciale e come oggetto il bene immobile oggetto dell'espropriazione.
            Zucchetti Sg srl