Forum SOVRAINDEBITAMENTO

CONCORDATO MINORE

  • Simona Conti

    Sarzana (SP)
    30/03/2026 10:34

    CONCORDATO MINORE

    Buongiorno,
    il sovraindebitato è proprietario di 6 immobili, il concordato minore prevede oltre all'apporto di finanza esterna da parte dell'assuntore anche la cessio bonorum all'assuntore stesso di 4 immobili che saranno venduti e con il ricavato verranno pagati i creditori chirografari. Il piano prevede inoltre che all'esito del pagamento di tutti i creditori da parte dell'assuntore, gli altri due immobili diventeranno di sua proprietà.
    Nella sentenza di omologa del concordato, è previsto che l'OCC trascriva la sentenza sui beni di cui il piano prevede la cessione. Io avrei trascritto sui 4 immobili oggetto di cessio bonorum ma ho il dubbio che vada iscritta anche sugli altri due. Nel caso occorresse trascrivere anche sugli altri due, il soggetto a favore sarebbe sempre la massa dei creditori? Questi due immobili sono in comproprietà con la moglie, in regime di comunione dei beni, dovrei quindi trascrivere sull'intero corretto? Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/03/2026 17:01

      RE: CONCORDATO MINORE

      A nostro avviso la sentenza di omologa va trascritta anche sui due immobili la cui cessione è subordinata al pagamento. Invero, si tratta di beni che comunque fatto parte dell'attivo, e segnatamente della componente liquidatoria del piano.
      L'art. 78, comma 2 let. b) c.c.i.i. è chiaro sul punto laddove prevede che il giudice, con il decreto di apertura della procedura, "ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti". Si tratta di una trascrizione che a sua volta soggiacerà all'effetto purgativo: invero, successivo art. 81 comma due prescrive che "Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformi dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).
      La medesima indicazione si ricava dall'art. 80 comma 2, il quale prevede che, se necessario, con la sentenza di omologa il giudice dispone che essa sia trascritta.
      • Simona Conti

        Sarzana (SP)
        30/03/2026 17:19

        RE: RE: CONCORDATO MINORE

        Vi ringrazio, trascrivereste a favore della massa dei creditori anche per questi due immobili? Questi 2 immobili sono in comproprietà con la moglie al 50%, in regime di comunione dei beni, trascrivereste quindi sull'intero?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          02/04/2026 15:23

          RE: RE: RE: CONCORDATO MINORE

          Esatto. A nostro avviso va trascritto a favore della massa.
          Quanto alla misura, il tema è più delicato, poiché è assai discutibile che l'apertura della liquidazione controllata comporti lo scioglimento della comunione.
          Invero, secondo l'opinione prevalente in dottrina, l'elenco delle cause di scioglimento della comunione indicate dall'art. 191 c.c. ha carattere tassativo in ragione degli interessi che sottendono la scelta per l'applicabilità del regime di comunione legale.
          Tuttavia tale tassatività è messa concretamente in discussione proprio in rapporto alla previsione del fallimento quale causa di scioglimento: il fondamento di tale previsione - indicato nell'incompatibilità fra la disciplina dell'esecuzione concorsuale e quella della comunione legale, con riguardo alle regole sia sull'amministrazione che sulla responsabilità patrimoniale - ha indotto taluni interpreti a ritenere che, nonostante il silenzio della legge, anche le altre procedure concorsuali, concordato preventivo (in ambedue le forme) ed amministrazione controllata, comportino scioglimento della comunione.
          Nel senso che la liquidazione controllata comporti invece lo scioglimento della comunione legale si è espresso Trib. Terni,11/08/2023, n. 8028.