Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Registrazione decreto esdebitazione

  • Elena De Iuliis

    verona
    18/06/2026 18:59

    Registrazione decreto esdebitazione

    Buongiorno per una liquidazione controllata, ancora pendente nell'attesa del riparto finale, è stato notificato un avviso di liquidazione al sovraindebitato relativo alla registrazione del decreto di esdebitazione. Detta imposta è da considerarsi prededucibile e per l'effetto da pagarsi da parte della procedura o rimane a carico del sovraindebitato?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      25/06/2026 13:44

      RE: Registrazione decreto esdebitazione

      L'art. 282 c.c.i.i. prevede che "Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura".
      La norma, quindi, ipotizza una esdebitazione che opera, a nostro avviso, ipso iure, (anche se nella relazione illustrativa si osserva che è stato eliminato "il riferimento all'esdebitazione di diritto, poco compatibile con l'esistenza di un procedimento dettato per la sua concessione").
      Questa esegesi trova il conforto dell'art. 272 comma 3, nel testo riscritto dal d.lgs 136/2024, ai sensi del quale "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura".
      In questo senso depone anche il prosieguo dell'art. 282, il quale dopo aver affermato che la esdebitazione "opera" decorsi 3 anni dall'apertura del procedimento, aggiunge che essa "è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere".
      Dunque, riteniamo che l'esdebitazione opera automaticamente, ed il provvedimento del tribunale che la dichiara a norma dell'art. 282, comma 3, ha efficacia meramente ricognitiva della sussistenza dei relativi presupposti.
      Aggiungiamo infine che il comma 2-bis dell'art. 282 precisa che "L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie"; questo significa che se da quei giudizi o dalla liquidazione si ricava attivo, questo va ripartito tra i creditori.
      Dalla lettura di queste norme si ricava il dato per cui l'esdebitazione è un effetto del provvedimento di chiusura o del decorso dei tre anni dalla sua apertura, ed è impedita dal riscontro di cause ostative.
      La conseguenza è che l'imposta di registro dovuta sul decreto di esdebitazione, è prededucibile ex art. 6, comma 1 let. d).