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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
ONERI FISCALI MATURATI SUCCESSIVAMENTE ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA
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Lorenzo Benvenuti
Milano (MI) (MI)31/05/2025 00:32ONERI FISCALI MATURATI SUCCESSIVAMENTE ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA
Buonasera, sono Liquidatore in una procedura di LC in cui sono presenti immobili locati, soggetti pertanto ad IMU e, con riferimento al contratto di locazione, alla cedolare secca: a vostro parere tali oneri fiscali, maturati successivamente all'apertura della procedura, ma che non sono conseguenti all'apertura della Liquidazione, restano a carico dell'indebitato, il quale dovrebbe provvedere autonomamente con la parte di stipendio che gli viene riservata per il mantenimento, oppure devono essere soddisfatti in prededuzione dalla Procedura? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
02/06/2025 09:03RE: ONERI FISCALI MATURATI SUCCESSIVAMENTE ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA
Per rispondere all'interrogativo posto dobbiamo dire che solo il curatore, e non anche il liquidatore, è menzionato nell'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 tra i sostituti d'imposta, sicché occorrerebbe chiedersi se il silenzio serbato dal legislatore sul punto possa essere colmato in via analogica, risolvendo a monte il problema di comprendere se l'inclusione del curatore tra i sostituti d'imposta operata dall'art. 37 d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4/8/2006, n. 248 sia norma eccezionale o piuttosto enunciativa di un principio generale. Sul punto deve registrarsi che la Corte di Cassazione, prima della modifica intervenuta nel 2006, aveva più volte escluso che in capo al curatore gravassero obblighi fiscali diversi da quelli normativamente previsti affermando che, siccome "secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi" (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), "sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura"( Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).
Anche l'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 956-1729 del 21/11/2024 ha ritenuto che "in mancanza di specifiche disposizioni normative" le due procedure (liquidazione controllata e liquidazione giudiziale) non possono essere equiparate, nell'ambito della normativa fiscale del TUIR (si trattava, in particolarre, di stabilire se anche nella liquidazione controllata il reddito d'impresa potesse essere determinato secondo la previsione dell'articolo 183 del TUIR).
È ben vero che la l. 9 agosto 20234, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" prevede all'art. 9 comma 1 n. 2 una tendenziale omogeneizzazione delle procedure concorsuali (che vengono divise solo tra liquidatorie e non liquidatorie) indicando che il legislatore debba "estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale", ma ad oggi la delega non è stata ancora attuata.
Ciò premesso, quanto all'IMU osserviamo che anche l'art. 10, comma 6 d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 non annovera il liquidatore della liquidazione controllata tra i sostituti d'imposta, per cui la relativa disciplina non è applicabile.
Ciononostante riteniamo che il credito per imu debba essere trattato dalla procedura quale credito prededucibile a norma dell'art. 6, comma 1 let. d) c.c.i.i., il quale prevede che sono prededucibili "i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.
A questo proposito, siamo dell'avviso che possa valere anche per la liquidazione controllata quanto affermato dalla corte di cassazione in ambito fallimentare, laddove è stato affermato che le spese relative all'IMU sono prededucibili in quanto costituiscono "spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall'acquisizione del bene medesimo all'attivo" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18882).
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