Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata e procedura esecutiva

  • Giada Bianchini

    Perugia
    10/04/2025 15:27

    Liquidazione controllata e procedura esecutiva

    Buon pomeriggio,
    in una procedura di Liquidazione Controllata i beni immobili della società sono assoggettati a procedura esecutiva instaurata dal creditore fondiario e iniziata ante apertura della procedura di LC.
    Nel caso di specie, tutti i beni immobili sono già stati trasferiti in sede esecutiva, ma il progetto di distribuzione è stato solo trasmesso in bozza dal Professionista Delegato ai creditori e, pertanto, non è ancora divenuto definitivo. Parte considerevole del prezzo realizzato è stato già pagato - provvisoriamente - al creditore fondiario ex art. 41 TUB.
    Non sono ancora spirati i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione allo Stato Passivo e chiaramente ad oggi il creditore fondiario non è stato ammesso al passivo.
    A tutela degli interessi di tutta la massa creditoria ritengo necessario presentare al Giudice istanza per l'acquisizione delle somme realizzate nell'ambito della suddetta procedura esecutiva (al netto dei compensi liquidati al Professionista Delegato ed al CTU), in modo tale da disporre la ripartizione delle stesse secondo l'ordine di prelazione individuato all'esito dell'approvazione dello Stato Passivo della procedura di Liquidazione Controllata.
    Visto che la procedura esecutiva è nella fase finale di ripartizione delle somme vorrei capire se si tratta tecnicamente di un'autorizzazione al subentro ai sensi dell'art. 216, comma 10 CCII, e quindi subentro da fare per il tramite di un legale da nominare, o di una mera istanza al G.D. per l'acquisizione delle somme realizzate nella procedura esecutiva.?
    Ringrazio per la preziosa collaborazione.
    Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      23/04/2025 19:25

      RE: Liquidazione controllata e procedura esecutiva

      Il tema è delicato ed impone la risoluzione di plurime questioni.
      Il tema posto dalla domanda è delicato, ed oggetto di un vivace dibattito tra gli operatori del diritto.
      Intanto occorre chiedersi se il creditore fondiario può proseguire la procedura anche in presenza di apertura della liquidazione controllata. Il tema nasce dal rinvio contenuto nell'art. 270 all'art. 150 c.c.i.i.
      Proviamo a riassumerlo brevemente.
      Secondo una prima opinione (Trib. Torre Annunziata, ord. 14 marzo 2023; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ord. 24 gennaio 2023) la proseguibilità va ammessa.
      A sostegno della opinione negativa si è espresso trib. Treviso, ord. 19 gennaio 2023, Trib. Verona, ord. 20 dicembre 2022.
      A favore della proseguibilità dell'esecuzione per credito fondiario in presenza dell'apertura della liquidazione controllata si è espressa anche Cass., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914, la quale tuttavia non ha scritto la parola fine sul tema, avendo affermato che "In futuro, scaduti i termini di cui all'articolo 7 cit. potrà essere chiarito se la scelta del legislatore delegato di tenere in vita il privilegio processuale fondiario concretizzi una mera, mancata attuazione della delega ovvero un contrasto della normativa delegata con i principi e criteri direttivi fissati dalla l. n. 155/2017, trovando spazio, in questa seconda ipotesi, una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 Cost".
      Resta a questo punto un unico cono d'ombra.
      Come detto, il legislatore delegato non ha abrogato i privilegi fondiari, come richiesto dalla legge delega. Questo impone di chiedersi se ciò costituisce una violazione della delega (nel qual caso la mancata abrogazione si traduce nella illegittimità costituzionale del c.c.i.i. laddove sia interpretato nel senso di consentire la prosecuzione dell'esecuzione da parte del creditore fondiario), o una mera inattuazione della stessa, come tale non incostituzionale.
      Ricostruito il quadro delle opinioni che si sono espresse sul tema della proseguibilità della procedura, se si opta per la tesi della "proseguibilità" (come noi riteniamo), il fatto che il creditore fondiario non sia stato ancora ammesso al passivo non è impeditivo della operatività, in suo favore dell'art. 41 comma 4 tub, poiché non può risolversi in danno del creditore la circostanza, a lui non imputabile, che la verifica del passivo non si sia ancora conclusa.
      Indicazioni in tal senso si ricavano da Cass., 28 settembre 2018, n. 23482, la quale ha affermato che ove il procedimento di accertamento del passivo sia pendente ma non si sia ancora concluso, il giudice dell'esecuzione prima di dichiarare definitivo il piano di riparto dovrà preliminarmente accertarsi del fatto che il creditore fondiario abbia ritualmente avanzato istanza di ammissione al passivo, e quindi a tal'uopo rinvierà l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione ad una data successiva a quella in cui è stata fissata l'udienza di verifica del passivo.
      Quanto al diverso tema del "come" il curatore deve intervenire nella procedura esecutiva per chiedere al giudice di questa l'attribuzione delle somme in favore della massa, osserviamo quanto segue.
      In linea generale sono prospettabili due opposte soluzioni.
      Da una parte potrebbe dirsi che il liquidatore (così come il curatore nelle procedure maggiori) deve essere necessariamente assistito da un difensore in quanto il suo intervento, similmente a quello di qualunque altro creditore, necessita del patrocinio di un avvocato ai sensi dell'art. 82 c.p.c.
      Da un diverso angolo prospettico, muovendo dall'assunto per cui il liquidatore si limita a sostituirsi al debitore, che è parte processuale indipendentemente dal fatto che sia assistito o meno da un legale, se ne dovrebbe ricavare che l'assistenza di quest'ultimo sarà necessaria solo ove egli intenda svolgere attività processuali (ad esempio impugnare il piano di riparto o promuovere un'opposizione).
      La soluzione della questione deve forse distinguere due ipotesi: quella dell'intervento del liquidatore nell'ambito della procedura esecutiva per così dire ordinaria, e quella dell'intervento nell'ambito della procedura esecutiva per credito fondiario.
      Infatti, mentre nella prima il liquidatore assume la veste processuale del creditore, poiché a questi si sostituisce nel dare impulso ad una procedura che diversamente diverrebbe improseguibile ai sensi dell'art. 150 ccii, con la conseguenza che è inevitabile la difesa tecnica, nella procedura fondiaria egli si limita a partecipare alla distribuzione del ricavato senza compiere alcuna attività, posto che il giudizio in executivis comunque prosegue (a meno che anche in questo caso non si sposi la tesi della improseguibilità) anche in sua assenza. Solo ove, nell'ambito di una procedura fondiaria, egli intenda compiere atti processuali (come la richiesta di versamento in favore della procedura di spese prededucibili), sarà soggetto alla regola generale di cui all'art. 82 del codice di rito. Dunque, in quest'ultimo caso, dovrà essere autorizzato dal giudice delegato ad intervenire per far valere un credito della procedura munirsi del patrocinio di un difensore (anche ove egli rivesta la qualifica di avvocato, e ciò in forza della previsione di cui all'art. 128, comma 3, ccii).