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liquidazione controllata con dipendenti insinuati - ritenuta

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    11/11/2025 11:29

    liquidazione controllata con dipendenti insinuati - ritenuta

    Buongiorno
    nell'ambito di una liquidazione controllata con 3 dipendenti insinuati, devo procedere al piano di riparto finale.
    Mi domandavo se come liquidatore devo operare la ritenuta e di conseguenza poi occuparmi di fare le CU e mod. 770 l'anno successivo al pagamento.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/11/2025 10:56

      RE: liquidazione controllata con dipendenti insinuati - ritenuta

      La questione prospettata è orfana di specifici riferimenti normativi e dunque non resta che analizzare quali soluzioni sono state offerte a casi similari
      A nostro avviso, se il debitore non fosse stato sostituto d'imposta non gli potrà essere richiesto alcun adempimento, e quindi il liquidatore non è tenuto ad alcun adempimento: egli pagherà l'intero importo ai professionisti, i quali verseranno l'imposta complessiva risultante dalla propria dichiarazione dei redditi.
      Diverso è il caso (prospettato nella domanda) in cui il debitore rivesta la qualità di sostituto d'imposta.
      In questo caso, analizzando l'analoga situazione del pignoramento immobiliare, se il debitore esecutato riveste la qualità di sostituto d'imposta ai sensi degli artt. 23 e 25 d.P.R. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 18/10/2007 n. 296 ha ritenuto che a provvedere debba essere il professionista delegato nel momento in cui preleva dal ricavato dalla vendita l'importo dovutogli, come liquidato dal giudice dell'esecuzione.
      Quindi Il professionista, "in nome e per conto del debitore esecutato", dovrà operare e versare la ritenuta con il modello F24, nonché eseguire gli adempimenti conseguenti, quali il rilascio e la trasmissione telematica della Certificazione Unica e la presentazione del modello 770.
      Questa ricostruzione si espone tuttavia ad un rilievo critico di fondo.
      Invero, solo il curatore, e non anche il liquidatore, è menzionato nell'art. 23 d.P.R. 600/1973 tra i sostituti d'imposta, sicché occorrerebbe chiedersi se il silenzio serbato dal legislatore sul punto possa essere colmato in via analogica, risolvendo a monte il problema di comprendere se l'inclusione del curatore tra i sostituti d'imposta operata dall'art. 37 d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4/8/2006, n. 248 sia norma eccezionale o piuttosto enunciativa di un principio generale. Sul punto deve registrarsi che la Corte di Cassazione, prima della modifica intervenuta nel 2006, aveva più volte escluso che in capo al curatore gravassero obblighi fiscali diversi da quelli normativamente previsti affermando che, siccome "secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi" (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), "sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura"( Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).
      È ben vero che la l. 9 agosto 2024, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" prevede all'art. 9 comma 1 n. 2 una tendenziale omogeneizzazione delle procedure concorsuali (che vengono divise solo tra liquidatorie e non liquidatorie) indicando che il legislatore debba "estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale", ma ad oggi la delega non è stata ancora attuata.