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accordo di ristrutturazione del debito - osservazioni dei creditori con comunicazione nuovo debito

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    24/04/2025 11:40

    accordo di ristrutturazione del debito - osservazioni dei creditori con comunicazione nuovo debito

    Buongiorno,
    il Giudice ha giudicato ammissibile un piano di ristrutturazione del debito presentato da una persona fisica disponendone la comunicazione ai debitori e stabilendo un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Entro detto termine il creditore Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver proceduto ad una liquidazione straordinaria delle dichiarazioni dei redditi evidenziando un nuovo debito di circa euro 5.000 per omessi versamenti. Come Gestore ho ritenuto di tenerne conto e ho ripresentato, allegando le osservazioni pervenute, un aggiornamento del piano inserendo tale nuovo debito (privilegiato) e quindi modificando la percentuale spettante ai chirografari, chiedendo altresì l'omologazione. Sono in attesa ancora di decisione del Giudice ma non sono sicura di aver agito correttamente nel senso che non sono sicura se fosse opportuno procedere ad una modifica del piano iniziale in quanto mi chiedo se ora il Giudice dovrà disporre una nuova comunicazione ai creditori, anche se la norma di legge non lo prevede. Il mio dubbio verte infatti sul contenuto di tali osservazioni e se il Gestore sia tenuto a tenerne conto oppure deve solo acquisirle e trasmetterle al Giudice .
    Inoltre il debitore, nel frattempo raggiunto dalla cartella esattoriale emessa a fronte del debito comunicato da AE, ha presentato istanza di rateizzazione e pagato la prima rata, in quanto riteneva, in caso di inerzia, di poter essere raggiunto da fermo amministrativo e/o pignoramento dei beni, anche se nel provvedimento del Giudice di ammissione alla procedura è disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive.
    E' consigliabile far sospendere immediatamente il pagamento delle rate della rateizzazione al debitore?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/04/2025 10:12

      RE: accordo di ristrutturazione del debito - osservazioni dei creditori con comunicazione nuovo debito

      A nostro avviso la risposta alla prima delle due domande formulate risiede nella lettura dell'art. 70 c.c.i.i.
      La norma prevede che, presentata la domanda il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.
      Il comma terzo aggiunge che, ricevuta la comunicazione, nei venti giorni successivi ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'OCC.
      Quindi, prosegue il comma 6, nei 10 giorni successivi "l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie".
      Queste osservazioni sono valutate dal giudice a norma del comma 7, il quale prevede che questi, "risolta ogni contestazione, omologa il piano".
      Sula scorta di questo dato normativo si può affermare che, tecnicamente, l'OCC non modifica il piano ma, sentito il debitore "propone le modifiche del piano che ritiene necessarie".
      Detto questo, è evidente che in concreto l'OCC potrebbe proporre al giudice queste modifiche, allegando un nuovo piano (che a rigore è una proposta) nella quale riporta già le variazioni che intende sottoporre al giudice.
      Su questa proposta il giudice si esprimerà nel contraddittorio tra le parti in sede di risoluzione delle contestazioni.
      Quanto al pagamento delle rate, il loro pagamento rileverà in sede di esecuzione del piano, poiché esso andrà ad abbattere la debitoria complessiva. Andrebbe solo verificato che esso non sia eseguito con liquidità del piano, poiché ove così fosse si potrebbe essersi in presenza di un pagamento derogatorio alle cause di prelazione in esso previste.